LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO III
Istruzione e formazione professionale
Art. 200
Funzioni della Regione
1. La Regione, ai sensi degli articoli 138, 143 e 144 del DLgs n. 112
del 1998, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento, valutazione
e certificazione, nonche' di sperimentazione nelle seguenti materie:
a) programmazione territoriale dell'offerta scolastica e formativa
sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli
obiettivi nazionali;
b) diritto allo studio e all'apprendimento;
c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e
non statali;
d) integrazione fra scuola, formazione e lavoro;
e) messa in rete delle istituzioni scolastiche;
f) orientamento.
2. La Regione, ai sensi della lett. e) del comma 1 dell'art. 138 del
DLgs n. 112 del 1998, svolge le funzioni in materia di contributi per
le scuole non statali previsti dalla normativa dello Stato.
3. Gli indirizzi regionali di cui al comma 1 sono approvati in
coerenza agli indirizzi di cui al comma 1 dell'art. 3 della L.R. 27
luglio 1998, n. 25.
4. La Regione approva programmi di rilevanza regionale quando, ai
fini dell'efficacia della scelta programmatoria, la dimensione
regionale risulti la piu' adeguata, in particolare nell'ambito della
formazione tecnico professionale superiore.
5. La Regione ispira la propria attivita' ai principi di
concertazione con le autonomie locali e le forze sociali nonche' di
collaborazione con le autonomie funzionali operanti nel settore. A
tal fine la Giunta regionale organizza periodiche sedi di incontro
con le istituzioni scolastiche autonome.
NOTE ALL'ART. 200
Comma 1
1) Il testo degli artt. 138, 143 e 144 del DLgs n. 112 del 1998,
citato alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 138 - Deleghe alle Regioni
1. Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione,
sono delegate alle Regioni le seguenti funzioni amministrative:
a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione
e formazione professionale;
b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle
disponibilita' di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica,
sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la
programmazione di cui alla lettera a);
c) la suddivisione sulla base anche delle proposte degli enti locali
interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al
miglioramento dell'offerta formativa;
d) la determinazione del calendario scolastico;
e) i contributi alle scuole non statali;
f) le iniziative e le attivita' di promozione relative all'ambito
delle funzioni conferite.
2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal secondo anno
scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore
del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione
centrale e periferica, di cui all'articolo 7 della Legge 15 marzo
1997, n. 59.
3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni
relative ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti,
agli istituti superiori per le industrie artistiche, all'Accademia
nazionale d'arte drammatica, all'Accademia nazionale di danza,
nonche' alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in
Italia.".
"Art. 143 - Conferimenti alle Regioni
1. Sono conferiti alle Regioni, secondo le modalita' e le regole
fissate dall'articolo 145 tutte le funzioni e i compiti
amministrativi nella materia "formazione professionale", salvo quelli
espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 142. Spetta alla
Conferenza Stato-Regioni la definizione degli interventi di
armonizzazione tra obiettivi nazionali e regionali del sistema.
2. Al fine di assicurare l'integrazione tra politiche formative e
politiche del lavoro la Regione attribuisce, ai sensi dell'articolo
14, comma 1, lettera i), della Legge 8 giugno 1990, n. 142, di norma
alle Province le funzioni ad essa trasferite in materia di formazione
professionale.
Art. 144 - Trasferimenti alle Regioni
1. Sono trasferiti, in particolare, alle Regioni, ai sensi
dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione:
a) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle
iniziative di formazione professionale;
b) le funzioni e i compiti attualmente svolti dagli organi centrali e
periferici del Ministero della pubblica istruzione nei confronti
degli istituti professionali, trasferiti ai sensi del comma 2 del
presente articolo, ivi compresi quelli concernenti l'istituzione, la
vigilanza, l'indirizzo e il finanziamento, limitatamente alle
iniziative finalizzate al rilascio di qualifica professionale e non
al conseguimento del diploma.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro per la Pubblica istruzione, d'intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, da emanare entro sei mesi dall'approvazione del
presente decreto legislativo, sono individuati e trasferiti alle
Regioni gli istituti professionali di cui all'articolo 141.
3. I trasferimenti hanno effetto dal secondo anno scolastico
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, con la salvaguardia della prosecuzione negli studi degli
alunni gia' iscritti nell'anno precedente.
4. Per effetto dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1
del presente articolo, gli istituti professionali assumono la
qualifica di enti regionali. Ad essi si estende il regime di
autonomia funzionale spettante alle istituzioni scolastiche statali,
anche ai sensi degli articoli 21 e seguenti della Legge 15 marzo
1997, n. 59.".
Comma 2
2) Il testo della lett. e) del comma 1 dell'art. 138 del DLgs n. 112
del 1998, citato alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 1)
al presente articolo.
Comma 3
3) Il testo del comma 1 dell'art. 3 della L.R. 27 luglio 1998, n. 25,
concernente Norme in materia di politiche regionali del lavoro e dei
servizi per l'impiego, e' il seguente:
"Art. 3 - Indirizzi e piani di attivita' delle politiche per il
lavoro
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale,
approva gli indirizzi programmatici di norma triennali per le
politiche del lavoro e per le politiche formative, prevedendo, in
particolare, le modalita' di integrazione fra le medesime e tra
queste e le politiche in materia di istruzione. Gli indirizzi
individuano gli obiettivi, le priorita' e le linee di intervento, il
quadro dei fabbisogni delle risorse finanziarie, nonche' i criteri
per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati e possono
essere modificati ed integrati nel rispetto delle modalita' previste
per la loro approvazione. Detti indirizzi tengono luogo degli
indirizzi programmatici di cui al comma primo dell'art. 4 della L.R.
24 luglio 1979, n. 19.
omissis".