REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VII                                                                  
    SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                                       
     CAPO III                                                                   
     Istruzione e formazione professionale                                      
          Art. 200                                                              
Funzioni della Regione                                                          
1. La Regione, ai sensi degli articoli 138, 143 e 144 del DLgs n. 112           
del 1998, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento, valutazione           
e certificazione, nonche' di sperimentazione nelle seguenti materie:            
a) programmazione territoriale dell'offerta scolastica e formativa              
sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli                   
obiettivi nazionali;                                                            
b) diritto allo studio e all'apprendimento;                                     
c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e              
non statali;                                                                    
d) integrazione fra scuola, formazione e lavoro;                                
e) messa in rete delle istituzioni scolastiche;                                 
f) orientamento.                                                                
2. La Regione, ai sensi della lett. e) del comma 1 dell'art. 138 del            
DLgs n. 112 del 1998, svolge le funzioni in materia di contributi per           
le scuole non statali previsti dalla normativa dello Stato.                     
3. Gli indirizzi regionali di cui al comma 1 sono approvati in                  
coerenza agli indirizzi di cui al comma 1 dell'art. 3 della L.R. 27             
luglio 1998, n. 25.                                                             
4. La Regione approva programmi di rilevanza regionale quando, ai               
fini dell'efficacia della scelta programmatoria, la dimensione                  
regionale risulti la piu' adeguata, in particolare nell'ambito della            
formazione tecnico professionale superiore.                                     
5. La Regione ispira la propria attivita' ai principi di                        
concertazione con le autonomie locali e le forze sociali nonche' di             
collaborazione con le autonomie funzionali operanti nel settore. A              
tal fine la Giunta regionale organizza periodiche sedi di incontro              
con le istituzioni scolastiche autonome.                                        
NOTE ALL'ART. 200                                                               
Comma 1                                                                         
1) Il testo degli artt. 138, 143 e 144 del DLgs n. 112 del 1998,                
citato alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:                                 
"Art. 138 - Deleghe alle Regioni                                                
1. Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione,               
sono delegate alle Regioni le seguenti funzioni amministrative:                 
a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione            
e formazione professionale;                                                     
b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle                     
disponibilita' di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica,           
sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la           
programmazione di cui alla lettera a);                                          
c) la suddivisione sulla base anche delle proposte degli enti locali            
interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al                   
miglioramento dell'offerta formativa;                                           
d) la determinazione del calendario scolastico;                                 
e) i contributi alle scuole non statali;                                        
f) le iniziative e le attivita' di promozione relative all'ambito               
delle funzioni conferite.                                                       
2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal secondo anno            
scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore             
del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione                
centrale e periferica, di cui all'articolo 7 della Legge 15 marzo               
1997, n. 59.                                                                    
3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni            
relative ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti,               
agli istituti superiori per le industrie artistiche, all'Accademia              
nazionale d'arte drammatica, all'Accademia nazionale di danza,                  
nonche' alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in                  
Italia.".                                                                       
"Art. 143 - Conferimenti alle Regioni                                           
1. Sono conferiti alle Regioni, secondo le modalita' e le regole                
fissate dall'articolo 145 tutte le funzioni e i compiti                         
amministrativi nella materia "formazione professionale", salvo quelli           
espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 142. Spetta alla               
Conferenza Stato-Regioni la definizione degli interventi di                     
armonizzazione tra obiettivi nazionali e regionali del sistema.                 
2. Al fine di assicurare l'integrazione tra politiche formative e               
politiche del lavoro la Regione attribuisce, ai sensi dell'articolo             
14, comma 1, lettera i), della Legge 8 giugno 1990, n. 142, di norma            
alle Province le funzioni ad essa trasferite in materia di formazione           
professionale.                                                                  
          Art. 144 - Trasferimenti alle Regioni                                 
1. Sono trasferiti, in particolare, alle Regioni, ai sensi                      
dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione:                             
a) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle                
iniziative di formazione professionale;                                         
b) le funzioni e i compiti attualmente svolti dagli organi centrali e           
periferici del Ministero della pubblica istruzione nei confronti                
degli istituti professionali, trasferiti ai sensi del comma 2 del               
presente articolo, ivi compresi quelli concernenti l'istituzione, la            
vigilanza, l'indirizzo e il finanziamento, limitatamente alle                   
iniziative finalizzate al rilascio di qualifica professionale e non             
al conseguimento del diploma.                                                   
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta           
del Ministro per la Pubblica istruzione, d'intesa con la Conferenza             
Stato-Regioni, da emanare entro sei mesi dall'approvazione del                  
presente decreto legislativo, sono individuati e trasferiti alle                
Regioni gli istituti professionali di cui all'articolo 141.                     
3. I trasferimenti hanno effetto dal secondo anno scolastico                    
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto                  
legislativo, con la salvaguardia della prosecuzione negli studi degli           
alunni gia' iscritti nell'anno  precedente.                                     
4. Per effetto dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1             
del presente articolo, gli istituti professionali assumono la                   
qualifica di enti regionali. Ad essi si estende il regime di                    
autonomia funzionale spettante alle istituzioni scolastiche statali,            
anche ai sensi degli articoli 21 e seguenti della Legge 15 marzo                
1997, n. 59.".                                                                  
Comma 2                                                                         
2) Il testo della lett. e) del comma 1 dell'art. 138 del DLgs n. 112            
del 1998, citato alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 1)             
al presente articolo.                                                           
Comma 3                                                                         
3) Il testo del comma 1 dell'art. 3 della L.R. 27 luglio 1998, n. 25,           
concernente Norme in materia di politiche regionali del lavoro e dei            
servizi per l'impiego, e' il seguente:                                          
"Art. 3 - Indirizzi e piani di attivita' delle politiche per il                 
lavoro                                                                          
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale,                  
approva gli indirizzi programmatici di norma triennali per le                   
politiche del lavoro e per le politiche formative, prevedendo, in               
particolare, le modalita' di integrazione fra le medesime e tra                 
queste e le politiche in materia di istruzione. Gli indirizzi                   
individuano gli obiettivi, le priorita' e le linee di intervento, il            
quadro dei fabbisogni delle risorse finanziarie, nonche' i criteri              
per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati e possono                 
essere modificati ed integrati nel rispetto delle modalita' previste            
per la loro approvazione. Detti indirizzi tengono luogo degli                   
indirizzi programmatici di cui al comma primo dell'art. 4 della L.R.            
24 luglio 1979, n. 19.                                                          
omissis".                                                                       

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina