LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO III
Istruzione e formazione professionale
Art. 198
Finalita'
1. Il sistema formativo integrato e' volto alla formazione delle
persone.
2. La Regione e gli Enti locali esercitano le funzioni di
programmazione a livello territoriale dell'offerta formativa, nel
rispetto dei principi di coerenza e completezza dell'offerta e
integrazione, nonche' di pari opportunita' di fruizione per tutte le
persone.
3. La Regione promuove e sviluppa opportunita' formative e attivita'
di orientamento per la scelta dei percorsi piu' adeguati alle
aspettative ed attitudini della persona, garantendo il raccordo sia
fra i sistemi formativi, sia fra questi e il mondo del lavoro, sulla
base del reciproco riconoscimento delle competenze e dei crediti
formativi acquisiti.