REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VII                                                                  
    SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                                       
     CAPO III                                                                   
     Istruzione e formazione professionale                                      
          Art. 198                                                              
Finalita'                                                                       
1. Il sistema formativo integrato e' volto alla formazione delle                
persone.                                                                        
2. La Regione e gli Enti locali esercitano le funzioni di                       
programmazione a livello territoriale dell'offerta formativa, nel               
rispetto dei principi di coerenza e completezza dell'offerta e                  
integrazione, nonche' di pari opportunita' di fruizione per tutte le            
persone.                                                                        
3. La Regione promuove e sviluppa opportunita' formative e attivita'            
di orientamento per la scelta dei percorsi piu' adeguati alle                   
aspettative ed attitudini della persona, garantendo il raccordo sia             
fra i sistemi formativi, sia fra questi e il mondo del lavoro, sulla            
base del reciproco riconoscimento delle competenze e dei crediti                
formativi acquisiti.                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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