REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VII                                                                  
    SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                                       
     CAPO II                                                                    
     Servizi sociali                                                            
          Art. 195                                                              
Modifiche alla L.R. n. 37 del 1996                                              
1. Nella L.R. 2 settembre 1996, n. 37, recante "Nuove norme regionali           
di attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul             
volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26", dove               
sono indicate le parole "Registro regionale", si deve intendere                 
"Registro regionale e Registri provinciali".                                    
2. Il comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 37 del 1996 e' sostituito dal           
seguente:                                                                       
"1. Sono istituiti il Registro regionale ed i Registri provinciali              
delle Organizzazioni di volontariato, in attuazione dell'art. 6 della           
Legge 11 agosto 1991, n. 266. A tali Registri sono iscritte le                  
organizzazioni operanti nei seguenti ambiti:                                    
a) socio-assistenziale;                                                         
b) sanitario;                                                                   
c) tutela e promozione di diritti;                                              
d) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;                           
e) attivita' educative;                                                         
f) attivita' culturali e di tutela e valorizzazione dei beni                    
culturali;                                                                      
g) protezione civile;                                                           
h) educazione alla pratica sportiva e attivita' ricreative.".                   
3. Il comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 37 del 1996 e' abrogato.                
4. Il comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 37 del 1996 e' abrogato.                
5. Al comma 7 dell'art. 4 della L.R. n. 37 del 1996 le parole "Il               
provvedimento di iscrizione nelle sezioni del registro tenute presso            
ciascuna Provincia e', altresi', comunicato alla Regione" sono                  
sostituite con "I provvedimenti di iscrizione nei registri                      
provinciali sono altresi' comunicati alla Regione".                             
6. L'art. 23 della L.R. n. 37 del 1996 e' abrogato.                             
NOTE ALL'ART. 195                                                               
Rubrica                                                                         
1) La L.R. n. 37 del 1996 e' citata alla nota 5) all'art. 189.                  
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 37 del 1996, citata           
alla nota 5) all'art. 189, era il seguente:                                     
"Art. 2 - Registro delle organizzazioni di volontariato                         
1. E' istituito il Registro regionale delle organizzazioni di                   
volontariato, in attuazione dell'art. 6 della Legge 11 agosto 1991,             
n. 266, articolato in una sezione regionale ed in sezioni                       
provinciali. A tale Registro sono iscritte le organizzazioni operanti           
 nei seguenti ambiti:                                                           
a) socio-assistenziale;                                                         
b) sanitario;                                                                   
c) tutela e promozione dei diritti;                                             
d) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;                           
e) attivita' educative;                                                         
f) attivita' culturali e di tutela e valorizzazione dei beni                    
culturali;                                                                      
g) protezione civile;                                                           
h) educazione alla pratica sportiva e attivita' ricreative.                     
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
3) Il testo del comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 37 del 1996, citata           
alla nota 5) all'art. 189, era il seguente:                                     
"Art. 2 - Registro delle organizzazioni di volontariato                         
omissis                                                                         
3. Il Registro regionale del volontariato e' tenuto presso le                   
Presidenze della Giunta regionale e delle Giunte provinciali.                   
omissis".                                                                       
Comma 4                                                                         
4) Il testo del comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 37 del 1996, citata           
alla nota 5) all'art. 189, era il seguente:                                     
"Art. 4 - Procedura per l'iscrizione                                            
omissis                                                                         
3. All'iscrizione delle organizzazioni di cui al comma 4 dell'art. 2            
provvede il soggetto individuato con la deliberazione regionale di              
cui al comma 2. All'iscrizione delle organizzazioni di cui al comma 5           
dell'art. 2 provvedono le Province.                                             
omissis".                                                                       
Comma 5                                                                         
5) Il testo del comma 7 dell'art. 4 della L.R. n. 37 del 1996, citata           
alla nota 5) all'art. 189, cosi' come modificato, e' il seguente:               
"Art. 4 - Procedura per l'iscrizione                                            
omissis                                                                         
7. Il provvedimento di iscrizione o di diniego e' comunicato alla               
organizzazione di volontariato richiedente e agli enti intervenuti              
nel procedimento. Il provvedimento di iscrizione e' pubblicato nel              
Bollettino Ufficiale regionale.                                                 
I provvedimenti di iscrizione nei registri provinciali sono altresi'            
comunicati alla Regione.                                                        
omissis".                                                                       
Comma 6                                                                         
6) Il testo dell'art. 23 della L.R. n. 37 del 1996, citata alla nota            
5) all'art. 189, era il seguente:                                               
"Art. 23 - Norma transitoria                                                    
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,             
la Giunta regionale provvede con atto ricognitivo ad attribuire alla            
sezione regionale o alle singole sezioni provinciali del Registro le            
iscrizioni effettuate ai sensi della delibera del Consiglio regionale           
n. 801 del 16 gennaio 1992 e della L.R. 31 maggio 1993, n. 26.                  
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, le istanze in corso di            
istruttoria presso la Regione sono trasmesse alle Province                      
territorialmente interessate ai sensi del comma 4 dell'art. 2, a cura           
dei Servizio regionale competente in materia di volontariato.".                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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