LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO II
Servizi sociali
Art. 195
Modifiche alla L.R. n. 37 del 1996
1. Nella L.R. 2 settembre 1996, n. 37, recante "Nuove norme regionali
di attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul
volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26", dove
sono indicate le parole "Registro regionale", si deve intendere
"Registro regionale e Registri provinciali".
2. Il comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 37 del 1996 e' sostituito dal
seguente:
"1. Sono istituiti il Registro regionale ed i Registri provinciali
delle Organizzazioni di volontariato, in attuazione dell'art. 6 della
Legge 11 agosto 1991, n. 266. A tali Registri sono iscritte le
organizzazioni operanti nei seguenti ambiti:
a) socio-assistenziale;
b) sanitario;
c) tutela e promozione di diritti;
d) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;
e) attivita' educative;
f) attivita' culturali e di tutela e valorizzazione dei beni
culturali;
g) protezione civile;
h) educazione alla pratica sportiva e attivita' ricreative.".
3. Il comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 37 del 1996 e' abrogato.
4. Il comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 37 del 1996 e' abrogato.
5. Al comma 7 dell'art. 4 della L.R. n. 37 del 1996 le parole "Il
provvedimento di iscrizione nelle sezioni del registro tenute presso
ciascuna Provincia e', altresi', comunicato alla Regione" sono
sostituite con "I provvedimenti di iscrizione nei registri
provinciali sono altresi' comunicati alla Regione".
6. L'art. 23 della L.R. n. 37 del 1996 e' abrogato.
NOTE ALL'ART. 195
Rubrica
1) La L.R. n. 37 del 1996 e' citata alla nota 5) all'art. 189.
Comma 2
2) Il testo del comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 37 del 1996, citata
alla nota 5) all'art. 189, era il seguente:
"Art. 2 - Registro delle organizzazioni di volontariato
1. E' istituito il Registro regionale delle organizzazioni di
volontariato, in attuazione dell'art. 6 della Legge 11 agosto 1991,
n. 266, articolato in una sezione regionale ed in sezioni
provinciali. A tale Registro sono iscritte le organizzazioni operanti
nei seguenti ambiti:
a) socio-assistenziale;
b) sanitario;
c) tutela e promozione dei diritti;
d) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;
e) attivita' educative;
f) attivita' culturali e di tutela e valorizzazione dei beni
culturali;
g) protezione civile;
h) educazione alla pratica sportiva e attivita' ricreative.
omissis".
Comma 3
3) Il testo del comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 37 del 1996, citata
alla nota 5) all'art. 189, era il seguente:
"Art. 2 - Registro delle organizzazioni di volontariato
omissis
3. Il Registro regionale del volontariato e' tenuto presso le
Presidenze della Giunta regionale e delle Giunte provinciali.
omissis".
Comma 4
4) Il testo del comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 37 del 1996, citata
alla nota 5) all'art. 189, era il seguente:
"Art. 4 - Procedura per l'iscrizione
omissis
3. All'iscrizione delle organizzazioni di cui al comma 4 dell'art. 2
provvede il soggetto individuato con la deliberazione regionale di
cui al comma 2. All'iscrizione delle organizzazioni di cui al comma 5
dell'art. 2 provvedono le Province.
omissis".
Comma 5
5) Il testo del comma 7 dell'art. 4 della L.R. n. 37 del 1996, citata
alla nota 5) all'art. 189, cosi' come modificato, e' il seguente:
"Art. 4 - Procedura per l'iscrizione
omissis
7. Il provvedimento di iscrizione o di diniego e' comunicato alla
organizzazione di volontariato richiedente e agli enti intervenuti
nel procedimento. Il provvedimento di iscrizione e' pubblicato nel
Bollettino Ufficiale regionale.
I provvedimenti di iscrizione nei registri provinciali sono altresi'
comunicati alla Regione.
omissis".
Comma 6
6) Il testo dell'art. 23 della L.R. n. 37 del 1996, citata alla nota
5) all'art. 189, era il seguente:
"Art. 23 - Norma transitoria
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
la Giunta regionale provvede con atto ricognitivo ad attribuire alla
sezione regionale o alle singole sezioni provinciali del Registro le
iscrizioni effettuate ai sensi della delibera del Consiglio regionale
n. 801 del 16 gennaio 1992 e della L.R. 31 maggio 1993, n. 26.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, le istanze in corso di
istruttoria presso la Regione sono trasmesse alle Province
territorialmente interessate ai sensi del comma 4 dell'art. 2, a cura
dei Servizio regionale competente in materia di volontariato.".