LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO II
Servizi sociali
Art. 194
Modifiche alla L.R. n. 10 del 1995
1. Nella L.R. 7 marzo 1995, n. 10, recante "Norme per la promozione e
la valorizzazione dell'associazionismo", dove sono indicate le parole
"Albo" si deve intendere "Albo regionale e Albi provinciali".
2. Il comma 1 dell'art. 12 della L.R. n. 10 del 1995 e' sostituito
dal seguente:
"1. Sono istituiti l'Albo regionale e gli Albi provinciali delle
associazioni rispondenti alle finalita' di cui all'art. 1 ed operanti
negli ambiti previsti dall'articolo 2.".
3. Il comma 3 dell'art. 12 della L.R. n. 10 del 1995 e' sostituito
dal seguente:
"3. L'iscrizione all'Albo regionale e' riservata alle associazioni a
carattere regionale o a rappresentanze, sul territorio regionale, di
associazioni nazionali.".
4. Il comma 3 dell'art. 13 della L.R. n. 10 del 1995 e' sostituito
dal seguente:
"3. L'iscrizione negli albi di cui alla presente legge e'
incompatibile con l'iscrizione nei registri di cui alla L.R. 2
settembre 1996, n. 37, recante "Nuove norme regionali di attuazione
della Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato.
Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26".".
5. L'articolo 14 della L.R. n. 10 del 1995 e' cosi' sostituito:
"Art. 14
Procedure per l'iscrizione all'Albo
1. Le associazioni sono iscritte su richiesta del legale
rappresentante.
2. La Giunta regionale stabilisce, con deliberazione da pubblicare
nel Bollettino Ufficiale regionale, le procedure e la documentazione
necessaria per l'iscrizione negli Albi e attribuisce la competenza
per l'adozione dei provvedimenti regionali di iscrizione,
cancellazione e rigetto.
3. La Regione e le Province, oltre alla documentazione prevista dalla
delibera di cui al comma 2, possono acquisire pareri e dati
conoscitivi utili per l'accertamento del possesso dei requisiti di
cui all'art. 13. Il parere del Comune in cui l'associazione ha sede
e' obbligatorio e deve essere espresso entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda. Trascorso tale termine Regione e Provincia
prescindono dal parere.
4. L'iscrizione e' disposta entro sessanta giorni dalla presentazione
della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali
documentazioni integrative.
5. Il provvedimento con il quale e' disposta l'iscrizione o il
diniego in difformita' dal parere del Comune deve essere
adeguatamente motivato.
6. Il provvedimento di iscrizione o di diniego e' comunicato
all'associazione richiedente e agli enti intervenuti nel
procedimento. Il provvedimento di iscrizione e' pubblicato sul
Bollettino Ufficiale regionale. I provvedimenti di iscrizione negli
Albi provinciali sono altresi' comunicati alla Regione.".
6. II comma 2 dell'art. 15 della L.R. n. 10 del 1995 e' abrogato.
7. Il comma 2 dell'art. 16 della L.R. n. 10 del 1995 e' cosi'
sostituito:
"2. La cancellazione e' disposta con provvedimento motivato; i
provvedimenti di cancellazione disposti dalle Province sono
comunicati alla Regione.".
NOTE ALL'ART. 194
Rubrica
1) La L.R. n. 10 del 1995 e' citata alla nota 6) all'art. 189.
Comma 2
2) Il testo del comma 1 dell'art. 12 della L.R. n. 10 del 1995,
citata alla nota 6) all'art. 189, era il seguente:
"Art. 12 - Albo delle associazioni
1. E' istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, l'Albo
delle associazioni rispondenti alle finalita' di cui all'art. 1 ed
operanti negli ambiti previsti dall'art. 2.
omissis".
Comma 3
3) Il testo del comma 3 dell'art. 12 della L.R. n. 10 del 1995,
citata alla nota 6) all'art. 189, era il seguente:
"Art. 12 - Albo delle associazioni
omissis
3. L'Albo e' costituito da dieci sezioni, di cui nove per gli ambiti
provinciali ed una riservata alle associazioni a carattere regionale
o a rappresentanze, sul territorio regionale, di associazioni
nazionali.
omissis".
Comma 4
4) Il testo del comma 3 dell'art. 13 della L.R. n. 10 del 1995,
citato alla nota 6) all'art. 189, era il seguente:
"Art. 13 - Requisiti per l'iscrizione
omissis
3. Qualora una associazione sia gia' iscritta all'Albo del
volontariato di cui alla L.R. 26/93, ed i requisiti di cui alla
presente legge siano gia' documentati, si puo' fare riferimento alla
documentazione gia' depositata.".
Comma 5
5) Il testo dell'art. 14 della L.R. n. 10 del 1995, citata alla nota
6) all'art. 189, era il seguente:
"Art. 14 - Procedure per l'iscrizione all'Albo
1. Le domande di iscrizione all'Albo sono presentate dai legali
rappresentanti delle associazioni e vanno rivolte al Presidente della
Giunta regionale:
a) direttamente, per quanto riguarda la sezione riservata alle
associazioni regionali;
b) attraverso le Province, per quanto riguarda le nove sezioni di
ambito provinciale.
2. Le domande di iscrizione alle sezioni provinciali sono trasmesse
dalle Province al Presidente della Giunta regionale, con proprio
parere sulla sussistenza dei requisiti, entro sessanta giorni dal
ricevimento della domanda.
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda il Presidente
della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, all'iscrizione
delle associazioni, previa verifica della regolarita' della
documentazione e, per le associazioni di cui al comma 1, lettera a),
della sussistenza dei requisiti.
4. Dopo la prima fase di applicazione della presente legge, il
Presidente della Giunta regionale dispone l'iscrizione o la
cancellazione dall'Albo sentito un Comitato, istituito con atto dello
stesso Presidente della Giunta e costituito dai rappresentanti di
cinque associazioni sorteggiate fra quelle iscritte alla sezione
regionale dell'Albo. Il Comitato e' rinnovato ogni tre anni.".
Comma 6
6) Il testo del comma 2 dell'art. 15 della L.R. n. 10 del 1995,
citata alla nota 6) all'art. 189, era il seguente:
"Art. 15 - Revisione dell'Albo
omissis
2. Per i fini indicati al comma 1 le associazioni iscritte all'Albo
trasmettono al Presidente della Giunta regionale, con la stessa
procedura prevista per le domande di iscrizione, una dichiarazione,
resa con le formalita' e le responsabilita' di cui alla Legge 15/68,
attestante il permanere dei requisiti di cui all'art. 13.".
Comma 7
7) Il testo del comma 2 dell'art. 16 della L.R. n. 10 del 1995,
citata alla nota 6) all'art. 189, era il seguente:
"Art. 16 - Cancellazione dall'Albo
omissis
2.La cancellazione e' disposta con decreto motivato del Presidente
della Giunta regionale.".