REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VII                                                                  
    SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                                       
     CAPO II                                                                    
     Servizi sociali                                                            
          Art. 194                                                              
Modifiche alla L.R. n. 10 del 1995                                              
1. Nella L.R. 7 marzo 1995, n. 10, recante "Norme per la promozione e           
la valorizzazione dell'associazionismo", dove sono indicate le parole           
"Albo" si deve intendere "Albo regionale e Albi provinciali".                   
2. Il comma 1 dell'art. 12 della L.R. n. 10 del 1995 e' sostituito              
dal seguente:                                                                   
"1. Sono istituiti l'Albo regionale e gli Albi provinciali delle                
associazioni rispondenti alle finalita' di cui all'art. 1 ed operanti           
negli ambiti previsti dall'articolo 2.".                                        
3. Il comma 3 dell'art. 12 della L.R. n. 10 del 1995 e' sostituito              
dal seguente:                                                                   
"3. L'iscrizione all'Albo regionale e' riservata alle associazioni a            
carattere regionale o a rappresentanze, sul territorio regionale, di            
associazioni nazionali.".                                                       
4. Il comma 3 dell'art. 13 della L.R. n. 10 del 1995 e' sostituito              
dal seguente:                                                                   
"3. L'iscrizione negli albi di cui alla presente legge e'                       
incompatibile con l'iscrizione nei registri di cui alla L.R. 2                  
settembre 1996, n. 37, recante "Nuove norme regionali di attuazione             
della Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato.             
Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26".".                                
5. L'articolo 14 della L.R. n. 10 del 1995 e' cosi' sostituito:                 
"Art. 14                                                                        
Procedure per l'iscrizione all'Albo                                             
1. Le associazioni sono iscritte su richiesta del legale                        
rappresentante.                                                                 
2. La Giunta regionale stabilisce, con deliberazione da pubblicare              
nel Bollettino Ufficiale regionale, le procedure e la documentazione            
necessaria per l'iscrizione negli Albi e attribuisce la competenza              
per l'adozione dei provvedimenti regionali di iscrizione,                       
cancellazione e rigetto.                                                        
3. La Regione e le Province, oltre alla documentazione prevista dalla           
delibera di cui al comma 2, possono acquisire pareri e dati                     
conoscitivi utili per l'accertamento del possesso dei requisiti di              
cui all'art. 13. Il parere del Comune in cui l'associazione ha sede             
e' obbligatorio e deve essere espresso entro trenta giorni dal                  
ricevimento della domanda. Trascorso tale termine Regione e Provincia           
prescindono dal parere.                                                         
4. L'iscrizione e' disposta entro sessanta giorni dalla presentazione           
della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali             
documentazioni integrative.                                                     
5. Il provvedimento con il quale e' disposta l'iscrizione o il                  
diniego in difformita' dal parere del Comune deve essere                        
adeguatamente motivato.                                                         
6. Il provvedimento di iscrizione o di diniego e' comunicato                    
all'associazione richiedente e agli enti intervenuti nel                        
procedimento. Il provvedimento di iscrizione e' pubblicato sul                  
Bollettino Ufficiale regionale. I provvedimenti di iscrizione negli             
Albi provinciali sono altresi' comunicati alla Regione.".                       
6. II comma 2 dell'art. 15 della L.R. n. 10 del 1995 e' abrogato.               
7. Il comma 2 dell'art. 16 della L.R. n. 10 del 1995 e' cosi'                   
sostituito:                                                                     
"2. La cancellazione e' disposta con provvedimento motivato; i                  
provvedimenti di cancellazione disposti dalle Province sono                     
comunicati alla Regione.".                                                      
NOTE ALL'ART. 194                                                               
Rubrica                                                                         
1) La L.R. n. 10 del 1995 e' citata alla nota 6) all'art. 189.                  
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 1 dell'art. 12 della L.R. n. 10 del 1995,                 
citata alla nota 6) all'art. 189, era il seguente:                              
"Art. 12 - Albo delle associazioni                                              
1. E' istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, l'Albo            
delle associazioni rispondenti  alle finalita' di cui all'art. 1 ed             
operanti negli ambiti previsti dall'art. 2.                                     
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
3) Il testo del comma 3 dell'art. 12 della L.R. n. 10 del 1995,                 
citata alla nota 6) all'art. 189, era il seguente:                              
"Art. 12 - Albo delle associazioni                                              
omissis                                                                         
3. L'Albo e' costituito da dieci sezioni, di cui nove per gli ambiti            
provinciali ed una riservata alle associazioni a carattere regionale            
o a rappresentanze,  sul territorio regionale, di associazioni                  
nazionali.                                                                      
omissis".                                                                       
Comma 4                                                                         
4) Il testo del comma 3 dell'art. 13 della L.R. n. 10 del 1995,                 
citato alla nota 6) all'art. 189, era il seguente:                              
"Art. 13 - Requisiti per l'iscrizione                                           
omissis                                                                         
3. Qualora una associazione sia gia' iscritta all'Albo del                      
volontariato di cui alla L.R. 26/93, ed i requisiti di cui alla                 
presente legge siano gia' documentati, si puo' fare riferimento alla            
documentazione gia' depositata.".                                               
Comma 5                                                                         
5) Il testo dell'art. 14 della L.R. n. 10 del 1995, citata alla nota            
6) all'art. 189, era il seguente:                                               
"Art. 14 - Procedure per l'iscrizione all'Albo                                  
1. Le domande di iscrizione all'Albo sono presentate dai legali                 
rappresentanti delle associazioni e vanno rivolte al Presidente della           
Giunta regionale:                                                               
a) direttamente, per quanto riguarda la sezione riservata alle                  
associazioni regionali;                                                         
b) attraverso le Province, per quanto riguarda le nove sezioni di               
ambito provinciale.                                                             
2. Le domande di iscrizione alle sezioni provinciali sono trasmesse             
dalle Province al Presidente della Giunta regionale, con proprio                
parere sulla sussistenza dei requisiti, entro sessanta giorni dal               
ricevimento della domanda.                                                      
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda il Presidente            
della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, all'iscrizione            
delle associazioni, previa verifica della regolarita' della                     
documentazione e, per le associazioni di cui al comma 1, lettera a),            
della sussistenza dei requisiti.                                                
4. Dopo la prima fase di applicazione della presente legge, il                  
Presidente della Giunta regionale dispone l'iscrizione o la                     
cancellazione dall'Albo sentito un Comitato, istituito con atto dello           
stesso Presidente della Giunta e costituito dai rappresentanti di               
cinque associazioni sorteggiate fra quelle iscritte alla sezione                
regionale dell'Albo. Il Comitato  e' rinnovato ogni tre anni.".                 
Comma 6                                                                         
6) Il testo del comma 2 dell'art. 15 della L.R. n. 10 del 1995,                 
citata alla nota 6) all'art. 189, era il seguente:                              
"Art. 15 - Revisione dell'Albo                                                  
omissis                                                                         
2. Per i fini indicati al comma 1 le associazioni iscritte all'Albo             
trasmettono al Presidente della Giunta regionale, con la stessa                 
procedura prevista per le domande di iscrizione, una dichiarazione,             
resa con le formalita' e le responsabilita' di cui alla Legge 15/68,            
attestante il permanere dei requisiti di cui all'art. 13.".                     
Comma 7                                                                         
7) Il testo del comma 2 dell'art. 16 della L.R. n. 10 del 1995,                 
citata alla nota 6) all'art. 189, era il seguente:                              
"Art. 16 - Cancellazione dall'Albo                                              
omissis                                                                         
2.La cancellazione e' disposta con decreto motivato del Presidente              
della Giunta regionale.".                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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