LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO II
Servizi sociali
Art. 193
Modifiche alla L.R. n. 7 del 1994
1. Il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 4 febbraio 1994, n.7, recante
"Albo regionale delle cooperative sociali", e' sostituito dal
seguente:
"1. E' istituito l'Albo regionale delle cooperative sociali
articolato in sezioni provinciali, in attuazione dell'art. 9 della
Legge 8 novembre 1991, n. 381".
2. L'articolo 5 della L.R. n. 7 del 1994 e' abrogato.
3. La lett. c) del comma 1 dell'art. 22 della L.R. n. 7 del 1994 e'
abrogata.
NOTE ALL'ART. 193
Rubrica
1) La L.R. n. 7 del 1994 e' citata alla nota 4) all'art. 189.
Comma 1
2) Il testo del comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 7 del 1994, citata
alla nota 4) all'art. 189, era il seguente:
"Art. 2 - Albo regionale delle cooperative sociali
1. E' istituito l'Albo regionale delle cooperative sociali in
attuazione dell'art. 9 della Legge 381/91.
omissis".
Comma 2
3) Il testo dell'art. 5 della L.R. n. 7 del 1994, citata alla nota 4)
all'art. 189, era il seguente:
"Art. 5 - Ricorso in opposizione
1. Avverso il provvedimento di diniego di iscrizione o di
cancellazione dall'Albo regionale e' ammesso il ricorso in
opposizione rispettivamente al Presidente della Giunta o alla Giunta
regionale entro trenta giorni dalla data di ricevimento dei relativi
provvedimenti.
2. La presentazione del ricorso sospende l'esecutivita del
provvedimento di cancellazione.
3. Il Presidente della Giunta e la Giunta regionale decidono, sentita
la Commissione di cui all'art. 22, entro trenta giorni dal
ricevimento del ricorso.".
Comma 3
4) Il testo della lett. c) del comma 1 dell'art. 22 della L.R. n. 7
del 1994, citata alla nota 4) all'art. 189, era il seguente:
"Art. 22 - Competenza della Commissione
1. La Commissione regionale per la cooperazione sociale esprime
parere:
omissis
c) sui ricorsi in opposizione di cui all'art. 5;
omissis".