REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VII                                                                  
    SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                                       
     CAPO II                                                                    
     Servizi sociali                                                            
          Art. 193                                                              
Modifiche alla L.R. n. 7 del 1994                                               
1. Il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 4 febbraio 1994,  n.7, recante             
"Albo regionale delle cooperative sociali", e' sostituito dal                   
seguente:                                                                       
"1. E' istituito l'Albo regionale delle cooperative sociali                     
articolato in sezioni provinciali, in attuazione dell'art. 9 della              
Legge 8 novembre 1991, n. 381".                                                 
2. L'articolo 5 della L.R. n. 7 del 1994 e' abrogato.                           
3. La lett. c) del comma 1 dell'art. 22 della L.R. n. 7 del 1994 e'             
abrogata.                                                                       
NOTE ALL'ART. 193                                                               
Rubrica                                                                         
1) La L.R. n. 7 del 1994 e' citata alla nota 4) all'art. 189.                   
Comma 1                                                                         
2) Il testo del comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 7 del 1994, citata            
alla nota 4) all'art. 189, era il seguente:                                     
"Art. 2 - Albo regionale delle cooperative sociali                              
1. E' istituito l'Albo regionale delle cooperative sociali in                   
attuazione dell'art. 9 della Legge 381/91.                                      
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
3) Il testo dell'art. 5 della L.R. n. 7 del 1994, citata alla nota 4)           
all'art. 189, era il seguente:                                                  
"Art. 5 - Ricorso in opposizione                                                
1. Avverso il provvedimento di diniego di iscrizione o di                       
cancellazione dall'Albo regionale e' ammesso il ricorso in                      
opposizione rispettivamente al Presidente della Giunta o alla Giunta            
regionale entro trenta giorni dalla data di ricevimento dei relativi            
provvedimenti.                                                                  
2. La presentazione del ricorso sospende l'esecutivita del                      
provvedimento di cancellazione.                                                 
3. Il Presidente della Giunta e la Giunta regionale decidono, sentita           
la Commissione di cui all'art. 22, entro trenta giorni dal                      
ricevimento del ricorso.".                                                      
Comma 3                                                                         
4) Il testo della lett. c) del comma 1 dell'art. 22 della L.R. n. 7             
del 1994, citata alla nota 4) all'art. 189, era il seguente:                    
"Art. 22 - Competenza della Commissione                                         
1. La Commissione regionale per la cooperazione sociale esprime                 
parere:                                                                         
omissis                                                                         
c) sui ricorsi in opposizione di cui all'art. 5;                                
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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