LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO II
Servizi sociali
Art. 192
Modifiche alla L.R. n. 2 del 1985
1. Alla lett. a) del secondo comma dell'art. 10 della L.R. 12 gennaio
1985, n. 2, recante "Riordino e programmazione delle funzioni di
assistenza sociale" sono soppresse le seguenti espressioni:
"all'autorizzazione all'accettazione di eredita', legati"; "alle
nomine di propria competenza ad incarichi di amministratori".
NOTE ALL'ART. 192
Rubrica
1) La L.R. n. 2 del 1985 e' citata alla nota 2) all'art. 187.
Comma 1
2) Il testo della lett. a) del comma 2 dell'art. 10 della L.R. n. 2
del 1985, citata alla nota 2) all'art. 187, cosi' come modificato, e'
il seguente:
"Art. 10 - Competenze e funzioni della Regione
omissis
La Regione cura, altresi', l'adempimento delle funzioni
amministrative relative:
a) per quanto riguarda le Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza che operano nell'ambito regionale; al riconoscimento
giuridico; al controllo sugli organi; al controllo sugli atti a norma
dell'art. 1 del DPR 15 gennaio 1972, n. 9; all'alta vigilanza; alle
modifiche istituzionali e statutarie; all'autorizzazione al
funzionamento delle strutture e alla vigilanza sul funzionamento
delle strutture e dei servizi di assistenza sociale; all'estinzione;
omissis".