REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VII                                                                  
    SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                                       
     CAPO II                                                                    
     Servizi sociali                                                            
          Art. 192                                                              
Modifiche alla L.R. n. 2 del 1985                                               
1. Alla lett. a) del secondo comma dell'art. 10 della L.R. 12 gennaio           
1985, n. 2, recante "Riordino e programmazione delle funzioni di                
assistenza sociale" sono soppresse le seguenti espressioni:                     
"all'autorizzazione all'accettazione di eredita', legati"; "alle                
nomine di propria competenza ad incarichi di amministratori".                   
NOTE ALL'ART. 192                                                               
Rubrica                                                                         
1) La L.R. n. 2 del 1985 e' citata alla nota 2) all'art. 187.                   
Comma 1                                                                         
2) Il testo della lett. a) del comma 2 dell'art. 10 della L.R. n. 2             
del 1985, citata alla nota 2) all'art. 187, cosi' come modificato, e'           
il seguente:                                                                    
"Art. 10 - Competenze e funzioni della Regione                                  
omissis                                                                         
La Regione cura, altresi', l'adempimento delle funzioni                         
amministrative relative:                                                        
a) per quanto riguarda le Istituzioni pubbliche di assistenza e                 
beneficenza che operano nell'ambito regionale; al riconoscimento                
giuridico; al controllo sugli organi; al controllo sugli atti a norma           
dell'art. 1 del DPR 15 gennaio 1972, n. 9; all'alta vigilanza; alle             
modifiche istituzionali  e statutarie; all'autorizzazione al                    
funzionamento delle strutture e alla vigilanza sul funzionamento                
delle strutture e dei servizi di assistenza sociale; all'estinzione;            
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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