LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO II
Servizi sociali
Art. 191
Funzioni dei Comuni
1. I Comuni, singoli o associati, nelle forme indicate nel Capo III
del Titolo III, esercitano tutte le funzioni amministrative ed i
compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali non
attribuiti dalla presente legge ad altri soggetti, nonche' i compiti
di progettazione e realizzazione della rete dei servizi stessi. La
progettazione deve essere effettuata in coerenza con la
programmazione regionale e provinciale ed in raccordo con la
programmazione e pianificazione dei servizi sanitari, nel rispetto
dei principi di cui all'art. 188.
2. I Comuni esercitano in particolare le funzioni in materia di:
a) autorizzazione al funzionamento e vigilanza sulle strutture
socio-assistenziali e socio-sanitarie;
b) espressione di parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali
delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di
interesse comunale;
c) volontariato di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37;
d) assistenza sociale di cui alla Legge 18 marzo 1993, n.67 gia' di
competenza delle Province;
e) concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli
invalidi civili, di cui all'art. 130 del DLgs n. 112 del 1998, nel
rispetto della disciplina statale e regionale.
3. Fino all'entrata in vigore della legge statale di riforma
dell'assistenza, le Province trasferiscono ai Comuni le risorse
destinate ad assicurare la continuita' delle prestazioni di
assistenza sociale di cui alla Legge n. 67 del 1993, stipulando a tal
fine appositi accordi con i Comuni interessati.
NOTE ALL'ART. 191
Comma 2
1) La L.R. n. 37 del 1996 e' citata alla nota 5) all'art. 189.
2) La Legge 18 marzo 1993, n. 67, concerne Conversione in legge, con
modificazioni, del DL 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni
urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale.
3) Il testo dell'art. 130 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota
2) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 130 - Trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili
1. A decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, la funzione di erogazione di
pensioni, assegni e indennita' spettanti, ai sensi della vigente
disciplina, agli invalidi civili e' trasferita ad un apposito fondo
di gestione istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS).
2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a
favore degli invalidi civili sono trasferite alle Regioni, che,
secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse
proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a
quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio
nazionale.
3. Fermo restando il principio della separazione tra la fase
dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici
economici, di cui all'articolo 11 della Legge 24 dicembre 1993, n.
537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla
concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal
termine di cui al comma 1 del presente articolo, la legittimazione
passiva spetta alle Regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le
provvidenze concesse dalle Regioni stesse ed all'INPS negli altri
casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al
termine di cui al medesimo comma 1.
4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego e' ammesso
ricorso amministrativo, secondo la normativa vigente in materia di
pensione sociale, ferma restante la tutela giurisdizionale davanti al
giudice ordinario.".
Comma 3
4) La Legge n. 67 del 1993 e' citata alla nota 2) all'art. 191.