REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VII                                                                  
    SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                                       
     CAPO II                                                                    
     Servizi sociali                                                            
          Art. 191                                                              
Funzioni dei Comuni                                                             
1. I Comuni, singoli o associati, nelle forme indicate nel Capo III             
del Titolo III, esercitano tutte le funzioni amministrative ed i                
compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali non               
attribuiti dalla presente legge ad altri soggetti, nonche' i compiti            
di progettazione e realizzazione della rete dei servizi stessi. La              
progettazione deve essere effettuata in coerenza con la                         
programmazione regionale e provinciale ed in raccordo con la                    
programmazione e pianificazione dei servizi sanitari, nel rispetto              
dei principi di cui all'art. 188.                                               
2. I Comuni esercitano in particolare le funzioni in materia di:                
a) autorizzazione al funzionamento e vigilanza sulle strutture                  
socio-assistenziali e socio-sanitarie;                                          
b) espressione di parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali            
delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di               
interesse comunale;                                                             
c) volontariato di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37;                       
d) assistenza sociale di cui alla Legge 18 marzo 1993,  n.67 gia' di            
competenza delle Province;                                                      
e) concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli                   
invalidi civili, di cui all'art. 130 del DLgs n. 112 del 1998, nel              
rispetto della disciplina statale e regionale.                                  
3. Fino all'entrata in vigore della legge statale di riforma                    
dell'assistenza, le Province trasferiscono ai Comuni le risorse                 
destinate ad assicurare la continuita' delle prestazioni di                     
assistenza sociale di cui alla Legge n. 67 del 1993, stipulando a tal           
fine appositi accordi con i Comuni interessati.                                 
NOTE ALL'ART. 191                                                               
Comma 2                                                                         
1) La L.R. n. 37 del 1996 e' citata alla nota 5) all'art. 189.                  
2) La Legge 18 marzo 1993, n. 67, concerne Conversione in legge, con            
modificazioni, del DL 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni               
urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale.                             
3) Il testo dell'art. 130 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota            
2) all'art. 5, e' il seguente:                                                  
"Art. 130 - Trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili           
1. A decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in               
vigore del presente decreto legislativo, la funzione di erogazione di           
pensioni, assegni e indennita' spettanti, ai sensi della vigente                
disciplina, agli invalidi civili e' trasferita ad un apposito fondo             
di gestione istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza              
sociale (INPS).                                                                 
2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a                 
favore degli invalidi civili sono trasferite alle Regioni, che,                 
secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse              
proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a            
quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio               
nazionale.                                                                      
3. Fermo restando il principio della separazione tra la fase                    
dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici             
economici, di cui all'articolo 11 della Legge 24 dicembre 1993, n.              
537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla               
concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal           
termine di cui al comma 1 del presente articolo, la legittimazione              
passiva spetta alle Regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le             
provvidenze concesse dalle Regioni stesse ed all'INPS negli altri               
casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al             
termine  di cui al medesimo comma 1.                                            
4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego e' ammesso                  
ricorso amministrativo, secondo la normativa vigente in materia di              
pensione sociale, ferma restante la tutela giurisdizionale davanti al           
giudice ordinario.".                                                            
Comma 3                                                                         
4) La Legge n. 67 del 1993 e' citata alla nota 2) all'art. 191.                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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