REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VII                                                                  
    SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                                       
     CAPO II                                                                    
     Servizi sociali                                                            
          Art. 190                                                              
Funzioni delle Province                                                         
1. Le Province esercitano, nel rispetto della programmazione                    
regionale, le funzioni amministrative di programmazione e rilevazione           
dei bisogni socio-assistenziali del proprio territorio, anche                   
attraverso la gestione del sistema informativo socio-assistenziale di           
livello provinciale, nell'ambito del sistema regionale.                         
2. Nell'esercizio delle funzioni di programmazione, le Province                 
promuovono il concorso dei soggetti coinvolti e favoriscono l'apporto           
coordinato dei soggetti privati di cui alla lett. e) del comma 1                
dell'art. 188.                                                                  
3. A tal fine le Province in particolare:                                       
a) esercitano le funzioni amministrative di cui alla L.R. 2 settembre           
1996, n. 37 in materia di volontariato;                                         
b) esercitano le funzioni amministrative di cui alla L.R. 7 marzo               
1995, n. 10 in materia di associazionismo;                                      
c) esprimono parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle           
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di interesse                  
provinciale.                                                                    
4. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti           
l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'Albo delle                
cooperative sociali di cui alla L.R. 4 febbraio 1994, n. 7.                     
NOTE ALL'ART. 190                                                               
Comma 3                                                                         
1) La L.R. n. 37 del 1996 e' citata alla nota 5) all'art. 189.                  
2) La L.R. n. 10 del 1995 e' citata alla nota 6) all'art. 189.                  
Comma 4                                                                         
3) La L.R. n. 7 del 1994 e' citata alla nota 4) all'art. 189.                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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