LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO II
Servizi sociali
Art. 190
Funzioni delle Province
1. Le Province esercitano, nel rispetto della programmazione
regionale, le funzioni amministrative di programmazione e rilevazione
dei bisogni socio-assistenziali del proprio territorio, anche
attraverso la gestione del sistema informativo socio-assistenziale di
livello provinciale, nell'ambito del sistema regionale.
2. Nell'esercizio delle funzioni di programmazione, le Province
promuovono il concorso dei soggetti coinvolti e favoriscono l'apporto
coordinato dei soggetti privati di cui alla lett. e) del comma 1
dell'art. 188.
3. A tal fine le Province in particolare:
a) esercitano le funzioni amministrative di cui alla L.R. 2 settembre
1996, n. 37 in materia di volontariato;
b) esercitano le funzioni amministrative di cui alla L.R. 7 marzo
1995, n. 10 in materia di associazionismo;
c) esprimono parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di interesse
provinciale.
4. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti
l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'Albo delle
cooperative sociali di cui alla L.R. 4 febbraio 1994, n. 7.
NOTE ALL'ART. 190
Comma 3
1) La L.R. n. 37 del 1996 e' citata alla nota 5) all'art. 189.
2) La L.R. n. 10 del 1995 e' citata alla nota 6) all'art. 189.
Comma 4
3) La L.R. n. 7 del 1994 e' citata alla nota 4) all'art. 189.