LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO II
Servizi sociali
Art. 189
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento e
indirizzo nelle materie conferite dal Capo II, Titolo IV del DLgs n.
112 del 1998 e nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 dell'art.
132 del decreto medesimo, ed in particolare:
a) promuove lo sviluppo dei servizi e la realizzazione di interventi
innovativi, nonche' incentiva la realizzazione di strutture
socio-assistenziali;
b) definisce i requisiti minimi per il funzionamento e
l'accreditamento, nonche' i criteri per l'esercizio della vigilanza
sulle strutture socio-assistenziali;
c) organizza e coordina il sistema informativo socio-assistenziale,
quale articolazione del sistema informativo regionale;
d) esercita le funzioni di vigilanza sugli organi, di controllo sul
funzionamento generale, di approvazione di modifiche statutarie ed
istituzionali, di depubblicizzazione in materia di Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB);
e) valorizza il ruolo delle IPAB nell'ambito della rete di promozione
e protezione sociale;
f) sostiene lo sviluppo della cooperazione sociale con le modalita'
previste dalla L.R. 4 febbraio 1994, n. 7, ed esercita le funzioni
amministrative previste dalla medesima legge;
g) sostiene lo sviluppo del volontariato con le modalita' previste
dalla L.R. 2 settembre 1996, n. 37, ed esercita le funzioni
amministrative previste dalla medesima legge;
h) sostiene l'associazionismo sociale con le modalita' previste dalla
L.R. 7 marzo 1995, n. 10 ed esercita le funzioni amministrative
previste dalla medesima legge;
i) gestisce la quota del fondo nazionale per le politiche sociali
assegnata alla Regione.
NOTE ALL'ART. 189
Comma 1
1) Il Capo II del Titolo IV del DLgs n. 112 del 1998, citato alla
nota 2) all'art. 5, e' citato alla nota 1) all'art. 187.
2) Il testo del comma 2 dell'art. 132 del DLgs n. 112 del 1998,
citato alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 132 - Trasferimento alle Regioni
omissis
2. Sono trasferiti alle Regioni, che provvederanno al successivo
conferimento alle Province, ai Comuni ed agli altri Enti locali
nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni e i compiti
relativi alla promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e
delle strutture che agiscono nell'ambito dei "servizi sociali", con
particolare riguardo a:
a) la cooperazione sociale;
b) le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB);
c) il volontariato.".
3) La L.R. 4 febbraio 1994, n. 7, concerne Norme per la promozione e
lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della Legge 8
novembre 1991, n. 381.
4) La L.R. 2 settembre 1996, n. 37, concerne Nuove norme regionali di
attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul
volontariato". Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26.
5) La L.R. 7 marzo 1995, n. 10, concerne Norme per la promozione e la
valorizzazione dell'associazionismo.