REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VII                                                                  
    SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                                       
     CAPO II                                                                    
     Servizi sociali                                                            
          Art. 188                                                              
Principi in materia di servizi sociali                                          
1. La Regione detta norme per la riforma organica della legislazione            
regionale in materia di servizi sociali, ispirandosi ai seguenti                
principi e criteri generali:                                                    
a) promuovere e garantire pari opportunita' e diritti di cittadinanza           
individuale e sociale;                                                          
b) garantire prestazioni e servizi a favore delle persone e delle               
famiglie volti a sostenere la loro autonomia ed a prevenire e                   
rimuovere le condizioni di bisogno e di disagio;                                
c) garantire una valutazione unitaria dei bisogni delle persone e               
delle famiglie per la programmazione e la collaborazione dei diversi            
soggetti coinvolti negli ambiti sociale e sanitario, nonche', per               
quanto riguarda i minori, in quello scolastico ed educativo;                    
d) promuovere la definizione di politiche integrate e coordinate nei            
diversi settori della organizzazione sociale, volte alla                        
realizzazione di interventi di prevenzione e rimozione delle cause              
del disagio sociale;                                                            
e) valorizzare e promuovere il concorso dei soggetti privati senza              
fine di lucro ed in particolare delle organizzazioni di volontariato,           
degli enti morali, delle associazioni di promozione sociale, delle              
fondazioni e delle cooperative sociali, nonche' delle Istituzioni               
pubbliche di assistenza e beneficenza, alla definizione ed alla                 
realizzazione della rete di promozione e protezione sociale;                    
f) attribuire ai Comuni, singoli o associati, le funzioni di                    
erogazione dei servizi e delle prestazioni socio-assistenziali                  
essenziali da esercitarsi nell'ambito dei livelli ottimali                      
individuati, attraverso le forme di gestione previste dalla Legge 8             
giugno 1990, n. 142;                                                            
g) promuovere forme di gestione dei servizi in grado di garantire               
flessibilita' e personalizzazione delle risposte e livelli elevati di           
qualita' degli interventi, anche attraverso l'adozione di adeguati              
strumenti per il controllo di gestione e la misurazione dei                     
risultati;                                                                      
h) prevedere requisiti e criteri per l'autorizzazione al                        
funzionamento, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture                  
socio-assistenziali, volti a garantire adeguati livelli di qualita'             
dei servizi;                                                                    
i) adottare il metodo della programmazione degli interventi e delle             
risorse per la definizione e la realizzazione di una rete unitaria ed           
integrata dei servizi attraverso la concertazione con i soggetti                
coinvolti.                                                                      
NOTA ALL'ART. 188                                                               
Comma 1                                                                         
La Legge n. 142 del 1990 e' citata alla nota 1) all'art. 20.                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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