LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO II
Servizi sociali
Art. 188
Principi in materia di servizi sociali
1. La Regione detta norme per la riforma organica della legislazione
regionale in materia di servizi sociali, ispirandosi ai seguenti
principi e criteri generali:
a) promuovere e garantire pari opportunita' e diritti di cittadinanza
individuale e sociale;
b) garantire prestazioni e servizi a favore delle persone e delle
famiglie volti a sostenere la loro autonomia ed a prevenire e
rimuovere le condizioni di bisogno e di disagio;
c) garantire una valutazione unitaria dei bisogni delle persone e
delle famiglie per la programmazione e la collaborazione dei diversi
soggetti coinvolti negli ambiti sociale e sanitario, nonche', per
quanto riguarda i minori, in quello scolastico ed educativo;
d) promuovere la definizione di politiche integrate e coordinate nei
diversi settori della organizzazione sociale, volte alla
realizzazione di interventi di prevenzione e rimozione delle cause
del disagio sociale;
e) valorizzare e promuovere il concorso dei soggetti privati senza
fine di lucro ed in particolare delle organizzazioni di volontariato,
degli enti morali, delle associazioni di promozione sociale, delle
fondazioni e delle cooperative sociali, nonche' delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza, alla definizione ed alla
realizzazione della rete di promozione e protezione sociale;
f) attribuire ai Comuni, singoli o associati, le funzioni di
erogazione dei servizi e delle prestazioni socio-assistenziali
essenziali da esercitarsi nell'ambito dei livelli ottimali
individuati, attraverso le forme di gestione previste dalla Legge 8
giugno 1990, n. 142;
g) promuovere forme di gestione dei servizi in grado di garantire
flessibilita' e personalizzazione delle risposte e livelli elevati di
qualita' degli interventi, anche attraverso l'adozione di adeguati
strumenti per il controllo di gestione e la misurazione dei
risultati;
h) prevedere requisiti e criteri per l'autorizzazione al
funzionamento, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture
socio-assistenziali, volti a garantire adeguati livelli di qualita'
dei servizi;
i) adottare il metodo della programmazione degli interventi e delle
risorse per la definizione e la realizzazione di una rete unitaria ed
integrata dei servizi attraverso la concertazione con i soggetti
coinvolti.
NOTA ALL'ART. 188
Comma 1
La Legge n. 142 del 1990 e' citata alla nota 1) all'art. 20.