LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO II
Servizi sociali
Art. 187
Oggetto
1. Il presente Capo disciplina e organizza l'esercizio delle funzioni
e dei compiti amministrativi in materia di servizi sociali conferiti
dalle norme contenute nel Capo II del Titolo IV del DLgs n. 112 del
1998.
2. Fino all'entrata in vigore della riforma regionale organica
dell'assistenza sociale, e' confermata la titolarita' delle funzioni
e dei compiti di cui alla L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, non
diversamente conferita dalla presente legge.
NOTE ALL'ART. 187
Comma 1
1) Il Capo II del Titolo IV - Servizi alla persona e alla comunita',
del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota 2) all'art. 5, concerne
Servizi sociali.
Comma 2
2) La L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, concerne Riordino e programmazione
delle funzioni di assistenza sociale