LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO I
Sanita'
Art. 186
Modifiche alla L.R. n. 19 del 1982
1. L'art. 29 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19, recante "Norme per
l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica,
veterinaria e farmaceutica", e' cosi' sostituito:
"Art. 29
Concorso per il conferimento
di sedi farmaceutiche e di farmacie succursali -
Composizione delle Commissioni giudicatrici
1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova
istituzione e di farmacie succursali ha luogo mediante concorsi
indetti dalla Provincia per l'intero territorio provinciale.
2. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dalla
Provincia nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina statale
vigente intendendosi sostituiti i funzionari dipendenti dalla Regione
con funzionari delle Aziende Unita' sanitarie locali.
3. La Provincia approva le graduatorie e provvede all'assegnazione
delle sedi messe a concorso, dandone comunicazione alle Aziende
Unita' sanitarie locali e ai Comuni interessati.".
2. Al secondo comma dell'art. 32 della L.R. n. 19 del 1982 dopo le
parole "dalla Giunta regionale," sono aggiunte le parole "anche
avvalendosi di una apposita commissione tecnica,".
3. Il secondo comma dell'art. 36 della L.R. n. 19 del 1982 e'
sostituito dal seguente:
"Nei giorni feriali le farmacie, che non siano in servizio di turno,
ivi comprese quelle rurali od uniche, restano aperte per una durata
complessiva non inferiore a trentasei ore diurne settimanali.".
4. Gli articoli 26, 40 e 41 della L.R. n. 19 del 1982 sono abrogati.
NOTE ALL'ART. 186
Rubrica
1) La L.R. 4 maggio 1982, n. 19, concerne Norme per l'esercizio delle
funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria e
farmaceutica.
Comma 1
2) Il testo dell'art. 29 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19, citata alla
nota 1) al presente articolo, era il seguente:
"Art. 29 - Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche e di
farmacie succursali - Composizione delle Commissioni giudicatrici
Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova
istituzione e di farmacie succursali ha luogo mediante concorsi
indetti dalla Giunta regionale per tutte le Unita' sanitarie locali
appartenenti alla stessa Provincia.
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma precedente
sono nominate dalla Giunta regionale nella seguente composizione:
- dall'Assessore regionale alla Sanita' o da un suo rappresentante,
che la presiede;
- da un professore di ruolo o associato dalla facolta' di farmacia
designato da una facolta' di farmacia;
- da due farmacisti esercenti in farmacia da almeno cinque anni, di
cui uno non titolare, designati dall'Ordine provinciale dei
farmacisti;
- da un farmacista del ruolo regionale ovvero del ruolo nominativo
regionale con posizione funzionale non inferiore a quella prevista
al punto 1, Tabella B dell'allegato 1 al DPR 20 dicembre 1979, n.
761;
- da un collaboratore amministrativo di livello apicale della
Regione.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
amministrativo della Regione.
La Giunta regionale approva le graduatorie e provvede
all'assegnazione delle sedi messe a concorso, dandone comunicazione
alle Unita' sanitarie locali e ai Sindaci interessati.
Nell'espletamento degli adempimenti connessi all'assegnazione delle
sedi messe a concorso, la Giunta regionale si avvale dei servizi
delle Unita' sanitarie locali.".
Comma 2
3) Il testo del comma 2 dell'art. 32 della L.R. n. 19 del 1982,
citata alla nota 1) al presente articolo, cosi' come integrata, e' il
seguente:
"Art. 32 - Approvvigionamento dei farmaci
omissis
Sulla base di un elenco-tipo predisposto dalla Giunta regionale anche
avvalendosi di una apposita Commissione tecnica, derivato dal
prontuario terapeutico nazionale, il Comitato di gestione provvede
ad adottare un elenco di specialita' medicinali, prodotti galenici e
presidi medico-chirurgici da impiegare negli ospedali, presidi e
servizi.
omissis".
Comma 3
4) Il testo del comma 2 dell'art. 36 della L.R. n. 19 del 1982,
citata alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:
"Art. 36 - Orari di apertura e chiusura delle farmacie
omissis
Nei giorni feriali le farmacie, che non sono in servizio di turno,
restano aperte per la durata complessiva di quaranta ore diurne
settimanali, suddivise in ciascun giorno da un intervallo per il
riposo pomeridiano, salvo quando trattasi di farmacie rurali o
uniche, che osservano l'apertura da trantasei a quarantaquattro ore
diurne settimanali suddivise per ciascun giorno da un intervallo per
il riposo pomeridiano.
omissis".
Comma 4
5) Il testo degli artt. 26, 40 e 41 della L.R. n. 19 del 1982, citata
alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:
"Art. 26 - Competenze della Regione
Sono di competenza della Giunta regionale le funzioni amministrative
concernenti i provvedimenti in tema di:
a) formazione della pianta organica delle farmacie;
b) revisione biennale della pianta organica delle farmacie;
c) istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici;
d) istituzione di farmacie succursali.
La Giunta regionale adotta i provvedimenti indicati nel comma
precedente, sentiti i pareri dei Consigli comunali e dei Comitati
di gestione delle Unita' sanitarie locali interessati e di
un'apposita Commissione nominata dall'Assessore regionale alla
Sanita' per ogni provincia e formata da un farmacista del ruolo
nominativo regionale o del ruolo regionale, che la presiede, e da
quattro farmacisti scelti su terne proposte dall'Ordine
professionale, dall'Associazione titolari di farmacie piu'
rappresentative, dalle farmacie pubbliche e dai rappresentanti
sindacali dei farmacisti non titolari.
I suddetti pareri vanno comunicati, a pena di decadenza, entro
novanta giorni dalla data di richiesta.".
"Art. 40 - Sovvenzione per l'apertura di nuove farmacie rurali
A decorrere dall'inizio dell'anno successivo all'entrata in vigore
della presente legge, allo scopo di incentivare l'apertura di nuove
farmacie previste dalla pianta organica in localita' o centri abitati
con popolazione inferiore a 1000 abitanti, l'Unita' sanitaria locale,
all'atto dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico da parte
dell'autorita' competente, provvede ad erogare ai titolari dei
suddetti presidi un contributo a fondo perduto dell'importo di Lire
5.000.000.
L'accettazione del contributo obbliga il beneficiario all'oggettiva
attivita' di esercizio del presidio per un periodo non inferiore a
dodici mesi; in caso di chiusura prima di tale termine, le somme di
cui al comma precedente dovranno essere restituite integralmente.
Il contributo di cui al presente articolo non si estende alle
farmacie autorizzate nei comuni di elevato afflusso turistico
individuati dal decreto del Presidente della Giunta regionale 10
settembre 1974, n. 1167.
Art. 41 - Servizio per l'assistenza farmaceutica e la
vigilanza sulle farmacie
Nelle Unita' sanitarie locali con popolazione superiore a 140.000
abitanti l'Assemblea generale, per lo svolgimento dei compiti
assegnati dalla presente legge al Servizio per il coordinamento
dell'attivita' medica di base, dell'attivita' specialistica
ambulatoriale e dell'assistenza farmaceutica, puo' istituire il
Servizio per l'assistenza farmaceutica e la vigilanza sulle
farmacie.
Sono conseguentemente modificati gli articoli 24 e 29 della L.R. 3
gennaio 1980, n. 1.".