REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VII                                                                  
    SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                                       
    CAPO I                                                                      
    Sanita'                                                                     
          Art. 186                                                              
Modifiche alla L.R. n. 19 del 1982                                              
1. L'art. 29 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19, recante "Norme per                
l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica,             
veterinaria e farmaceutica", e' cosi' sostituito:                               
"Art. 29                                                                        
Concorso per il conferimento                                                    
di sedi farmaceutiche e di farmacie succursali -                                
Composizione delle Commissioni giudicatrici                                     
1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova                  
istituzione e di farmacie succursali ha luogo mediante concorsi                 
indetti dalla Provincia per l'intero territorio provinciale.                    
2. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dalla                 
Provincia nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina statale              
vigente intendendosi sostituiti i funzionari dipendenti dalla Regione           
con funzionari delle Aziende Unita' sanitarie locali.                           
3. La Provincia approva le graduatorie e provvede all'assegnazione              
delle sedi messe a concorso, dandone comunicazione alle Aziende                 
Unita' sanitarie locali e ai Comuni interessati.".                              
2. Al secondo comma dell'art. 32 della L.R. n. 19 del 1982 dopo le              
parole "dalla Giunta regionale," sono aggiunte le parole "anche                 
avvalendosi di una apposita commissione tecnica,".                              
3. Il secondo comma dell'art. 36 della L.R. n. 19 del 1982 e'                   
sostituito dal seguente:                                                        
"Nei giorni feriali le farmacie, che non siano in servizio di turno,            
ivi comprese quelle rurali od uniche, restano aperte per una durata             
complessiva non inferiore a trentasei ore diurne settimanali.".                 
4. Gli articoli 26, 40 e 41 della L.R. n. 19 del 1982 sono abrogati.            
NOTE ALL'ART. 186                                                               
Rubrica                                                                         
1) La L.R. 4 maggio 1982, n. 19, concerne Norme per l'esercizio delle           
funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica,  veterinaria e                
farmaceutica.                                                                   
Comma 1                                                                         
2) Il testo dell'art. 29 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19, citata alla           
nota 1) al presente articolo, era il seguente:                                  
"Art. 29 - Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche e di              
farmacie succursali - Composizione  delle Commissioni giudicatrici              
Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova                     
istituzione e di farmacie succursali ha luogo mediante concorsi                 
indetti dalla Giunta regionale per tutte le Unita' sanitarie locali             
appartenenti  alla stessa Provincia.                                            
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma precedente             
sono nominate dalla Giunta regionale nella seguente composizione:               
- dall'Assessore regionale alla Sanita'  o da un suo rappresentante,            
che la presiede;                                                                
- da un professore di ruolo o associato  dalla facolta' di farmacia             
designato  da una facolta' di farmacia;                                         
- da due farmacisti esercenti in farmacia da almeno cinque anni, di             
cui uno non titolare, designati dall'Ordine  provinciale dei                    
farmacisti;                                                                     
- da un farmacista del ruolo regionale  ovvero del ruolo nominativo             
regionale  con posizione funzionale non inferiore a quella prevista             
al punto 1, Tabella B  dell'allegato 1 al DPR 20 dicembre 1979, n.              
761;                                                                            
- da un collaboratore amministrativo di livello apicale della                   
Regione.                                                                        
Le funzioni di segretario sono svolte  da un funzionario                        
amministrativo della Regione.                                                   
La Giunta regionale approva le graduatorie  e provvede                          
all'assegnazione delle sedi messe a concorso, dandone comunicazione             
alle Unita' sanitarie locali e ai Sindaci interessati.                          
Nell'espletamento  degli adempimenti connessi  all'assegnazione delle           
sedi messe a concorso, la Giunta regionale si avvale  dei servizi               
delle Unita' sanitarie locali.".                                                
Comma 2                                                                         
3) Il testo del comma 2 dell'art. 32 della L.R. n. 19 del 1982,                 
citata alla nota 1) al presente articolo, cosi' come integrata, e' il           
seguente:                                                                       
"Art. 32 - Approvvigionamento dei farmaci                                       
omissis                                                                         
Sulla base di un elenco-tipo predisposto dalla Giunta regionale anche           
avvalendosi di una apposita Commissione tecnica, derivato dal                   
prontuario terapeutico nazionale,  il Comitato di gestione provvede             
ad adottare un elenco di specialita' medicinali,  prodotti galenici e           
presidi medico-chirurgici da impiegare negli ospedali, presidi e                
servizi.                                                                        
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
4) Il testo del comma 2 dell'art. 36 della L.R. n. 19 del 1982,                 
citata alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:                      
"Art. 36 - Orari di apertura e chiusura delle farmacie                          
omissis                                                                         
Nei giorni feriali le farmacie, che non sono in servizio di turno,              
restano aperte per la durata complessiva di quaranta ore diurne                 
settimanali, suddivise  in ciascun giorno da un intervallo  per il              
riposo pomeridiano, salvo quando trattasi di farmacie rurali o                  
uniche, che osservano l'apertura da trantasei a quarantaquattro ore             
diurne  settimanali suddivise per ciascun giorno da un intervallo per           
il riposo pomeridiano.                                                          
omissis".                                                                       
Comma 4                                                                         
5) Il testo degli artt. 26, 40 e 41 della L.R. n. 19 del 1982, citata           
alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:                             
"Art. 26 - Competenze della Regione                                             
Sono di competenza della Giunta regionale le funzioni amministrative            
concernenti i provvedimenti in tema di:                                         
a) formazione della pianta organica delle farmacie;                             
b) revisione biennale della pianta organica delle farmacie;                     
c) istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici;                          
d) istituzione di farmacie succursali.                                          
La Giunta regionale adotta i provvedimenti  indicati nel comma                  
precedente,  sentiti i pareri dei Consigli comunali  e dei Comitati             
di gestione delle Unita' sanitarie locali interessati e di                      
un'apposita Commissione nominata dall'Assessore regionale alla                  
Sanita' per ogni provincia e formata da un farmacista del ruolo                 
nominativo regionale o del ruolo regionale, che la presiede, e da               
quattro farmacisti scelti su terne proposte dall'Ordine                         
professionale, dall'Associazione titolari di farmacie piu'                      
rappresentative, dalle farmacie pubbliche e dai rappresentanti                  
sindacali dei farmacisti non titolari.                                          
I suddetti pareri vanno comunicati, a pena di decadenza, entro                  
novanta giorni dalla data di richiesta.".                                       
"Art. 40 - Sovvenzione per l'apertura di nuove farmacie rurali                  
A decorrere dall'inizio dell'anno successivo all'entrata in vigore              
della presente legge, allo scopo di incentivare l'apertura di nuove             
farmacie previste dalla pianta organica in localita' o centri abitati           
con popolazione inferiore a 1000 abitanti, l'Unita' sanitaria locale,           
all'atto dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico da parte                
dell'autorita' competente, provvede ad erogare ai titolari dei                  
suddetti presidi un contributo a fondo perduto dell'importo di Lire             
5.000.000.                                                                      
L'accettazione del contributo obbliga il beneficiario all'oggettiva             
attivita' di esercizio del presidio per un periodo non inferiore a              
dodici mesi; in caso di chiusura prima di tale termine, le somme di             
cui al comma precedente dovranno essere restituite integralmente.               
Il contributo di cui al presente articolo non si estende alle                   
farmacie autorizzate nei comuni di elevato afflusso turistico                   
individuati dal decreto del Presidente della Giunta regionale 10                
settembre  1974, n. 1167.                                                       
          Art. 41 - Servizio per l'assistenza farmaceutica e la                 
vigilanza sulle farmacie                                                        
Nelle Unita' sanitarie locali con popolazione superiore a 140.000               
abitanti l'Assemblea generale, per lo svolgimento dei compiti                   
assegnati dalla presente legge al Servizio per il coordinamento                 
dell'attivita' medica di base, dell'attivita' specialistica                     
ambulatoriale e dell'assistenza farmaceutica, puo' istituire il                 
Servizio per l'assistenza farmaceutica  e la vigilanza sulle                    
farmacie.                                                                       
Sono conseguentemente modificati gli articoli 24 e 29 della L.R. 3              
gennaio 1980, n. 1.".                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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