LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO I
Sanita'
Art. 185
Funzioni delle Province
in materia di esercizi farmaceutici
1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative
concernenti:
a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;
b) l'istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici;
c) l'istituzione di farmacie succursali;
d) il decentramento delle farmacie ai sensi dell'art. 5 della Legge 8
novembre 1991, n. 362;
e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle
sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali, ivi compresa la
nomina della commissione, l'approvazione della graduatoria ed il
conferimento della sede;
f) l'assegnazione ai Comuni della titolarita' di farmacie ai sensi
degli articoli 9 e 10 della Legge 2 aprile 1968, n. 475.
2. La Provincia adotta i provvedimenti indicati alle lettere a), b),
c), d) del comma 1, sentiti i pareri dei Comuni interessati e di una
apposita commissione, nominata dalla Provincia e formata da un
farmacista del ruolo nominativo regionale, che la presiede, e da
quattro farmacisti scelti su terne proposte dall'Ordine
professionale, dall'associazione titolari di farmacie piu'
rappresentativa, dalle farmacie pubbliche e dai rappresentanti
sindacali dei farmacisti non titolari.
3. I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro 90 giorni
dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali l'Amministrazione ne
prescinde.
4. L'Azienda Unita' sanitaria locale competente per territorio cura
l'attivita' istruttoria degli atti di competenza della Provincia, ad
esclusione dei provvedimenti indicati alle lettere e) e f) del comma
1.
5. La Giunta regionale adotta apposite direttive per l'esercizio
delle funzioni delegate alla Provincia dal presente articolo.
6. Le Province esercitano le funzioni delegate dal presente articolo
a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione
di quelle di cui alla lett. a) del comma 1, che sono svolte a
decorrere dalla revisione della pianta organica riferita all'anno
2000.
NOTE ALL'ART. 185
Comma 1
1) Il testo dell'art. 5 della Legge 8 novembre 1991, n. 362,
concernente Norme di riordino del settore farmaceutico", e' il
seguente:
"Art. 5 - Decentramento delle farmacie
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti
il comune e l'Unita' sanitaria locale competente per territorio, in
sede di revisione della pianta organica delle farmacie, quando
risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione
del comune o dell'area metropolitana di cui all'art. 17, Legge 8
giugno 1990, n. 142, anche senza sostanziali variazioni del numero
complessivo degli abitanti, provvedono alla nuova determinazione
della circoscrizione delle sedi farmaceutiche.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono
autorizzare, sentiti il Comune, l'Unita' sanitaria locale e l'Ordine
provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, su domanda del
titolare della farmacia, il trasferimento della farmacia, nell'ambito
del comune o dell'area metropolitana, in una zona di nuovo
insediamento abitativo, tenuto conto delle esigenze dell'assistenza
farmaceutica determinata dallo spostamento della popolazione,
rimanendo immutato il numero delle farmacie in rapporto alla
popolazione ai sensi dell'art. 1, Legge 2 aprile 1968, n. 475 come
modificato dall'articolo 1 della presente legge.".
2) Il testo degli artt. 9 e 10 della Legge 2 aprile 1968, n. 475,
concernente Norme concernenti il servizio farmaceutico, e' il
seguente:
"Art. 9
La titolarita' delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di
nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica
puo' essere assunta per la meta' dal Comune. Le farmacie di cui sono
titolari i Comuni possono essere gestite, ai sensi della Legge 8
giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:
a) in economia;
b) a mezzo di azienda speciale;
c) a mezzo di consorzi tra Comuni per la gestione delle farmacie di
cui sono unici titolari;
d) a mezzo di societa' di capitali costituite tra il Comune e i
farmacisti che, al momento della costituzione della societa',
prestino servizio presso farmacie di cui il Comune abbia la
titolarita'. All'atto della costituzione della societa' cessa di
diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il Comune e gli
anzidetti farmacisti.
Nel caso che la sede della farmacia resasi vacante o di nuova
istituzione accolga uno o piu' ospedali civili, il diritto alla
prelazione per l'assunzione della gestione spetta rispettivamente
all'Amministrazione dell'unico ospedale o di quello avente il maggior
numero di posti-letto.
Quando la farmacia vacante o di nuova istituzione sia unica, la
prelazione prevista ai commi precedenti si esercita alternativamente
al concorso previsto al precedente articolo 3, tenendo presenti le
prelazioni previste nei due commi precedenti per determinare l'inizio
dell'alternanza.
Quando il numero delle farmacie vacanti e di nuova istituzione
risulti dispari la preferenza spetta, per l'unita' eccedente, al
Comune.
Sono escluse dalla prelazione e sono messe a concorso le farmacie il
cui precedente titolare abbia il figlio o, in difetto di figli, il
coniuge farmacista purche' iscritti all'Albo.
Nei casi di prelazione previsti dal presente articolo restano salvi
gli obblighi contemplati dall'art. 110 del Testo unico delle leggi
sanitarie approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265.
Art. 10
Il medico provinciale da' notizia, mediante pubblicazione nel Foglio
degli annunzi legali della Provincia, delle farmacie vacanti o di
nuova istituzione.
Entro 20 giorni dalla pubblicazione sul foglio indicato al comma
precedente del decreto che dichiara la vacanza della sede o del
decreto di revisione della pianta organica, il medico provinciale
comunica il decreto stesso al Sindaco del comune o al Presidente
dell'Amministrazione ospedaliera interessata indicando il numero
delle sedi offerte in prelazione.
L'Amministrazione comunale o quella ospedaliera entro 60 giorni
dall'avvenuta notifica delibera, nei modi di legge, l'eventuale
assunzione della gestione della farmacia dandone immediata
comunicazione al medico provinciale. In mancanza di tempestiva
comunicazione l'Amministrazione comunale o quella ospedaliera decade
dal diritto di prelazione.
Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia, da parte del
Comune, l'Amministrazione comunale, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento dell'atto di approvazione da parte della Giunta
provinciale amministrativa, deve approvare il bando di concorso per
titoli ed esami al posto di farmacista direttore.
Per la nomina dei farmacisti addetti alle farmacie dei Comuni e delle
aziende municipalizzate, si applica l'articolo 32 del DPR 10 giugno
1955, n. 854.
Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia resasi vacante
o di nuova istituzione da parte dell'Amministrazione ospedaliera,
questa deve deliberare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione
dell'approvazione da parte del Comitato provinciale di assistenza e
beneficienza pubblica, il bando di concorso per titoli ed esami al
posto di farmacista direttore, in base alle vigenti disposizioni sui
concorsi, per farmacisti ospedalieri.
E' in facolta' dell'Amministrazione ospedaliera affidare la direzione
della farmacia ad uno dei propri farmacisti iscritti all'Albo
professionale e sempreche' assunto a seguito di concorso per
farmacisti ospedalieri.".