REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VII                                                                  
    SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                                       
    CAPO I                                                                      
    Sanita'                                                                     
          Art. 185                                                              
Funzioni delle Province                                                         
in materia di esercizi farmaceutici                                             
1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative                       
concernenti:                                                                    
a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;           
b) l'istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici;                        
c) l'istituzione di farmacie succursali;                                        
d) il decentramento delle farmacie ai sensi dell'art. 5 della Legge 8           
novembre 1991, n. 362;                                                          
e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle           
sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali, ivi compresa la            
nomina della commissione, l'approvazione della graduatoria ed il                
conferimento della sede;                                                        
f) l'assegnazione ai Comuni della titolarita' di farmacie ai sensi              
degli articoli 9 e 10 della Legge 2 aprile 1968, n. 475.                        
2. La Provincia adotta i provvedimenti indicati alle lettere a), b),            
c), d) del comma 1, sentiti i pareri dei Comuni interessati e di una            
apposita commissione, nominata dalla Provincia e formata da un                  
farmacista del ruolo nominativo regionale, che la presiede, e da                
quattro farmacisti scelti su terne proposte dall'Ordine                         
professionale, dall'associazione titolari di farmacie piu'                      
rappresentativa, dalle farmacie pubbliche e dai rappresentanti                  
sindacali dei farmacisti non titolari.                                          
3. I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro 90 giorni            
dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali l'Amministrazione ne               
prescinde.                                                                      
4. L'Azienda Unita' sanitaria locale competente per territorio cura             
l'attivita' istruttoria degli atti di competenza della Provincia, ad            
esclusione dei provvedimenti indicati alle lettere e) e f) del comma            
1.                                                                              
5. La Giunta regionale adotta apposite direttive per l'esercizio                
delle funzioni delegate alla Provincia dal presente articolo.                   
6. Le Province esercitano le funzioni delegate dal presente articolo            
a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione           
di quelle di cui alla lett. a) del comma 1, che sono svolte a                   
decorrere dalla revisione della pianta organica riferita all'anno               
2000.                                                                           
NOTE ALL'ART. 185                                                               
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 5 della Legge 8 novembre 1991, n. 362,                    
concernente Norme di riordino del settore farmaceutico", e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 5 - Decentramento delle farmacie                                          
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti            
il comune e l'Unita' sanitaria locale competente per territorio, in             
sede di revisione della pianta organica delle farmacie, quando                  
risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione           
del comune o dell'area metropolitana di cui all'art. 17, Legge 8                
giugno 1990, n. 142, anche senza sostanziali variazioni del numero              
complessivo degli abitanti, provvedono alla nuova determinazione                
della circoscrizione delle sedi farmaceutiche.                                  
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono             
autorizzare, sentiti il Comune, l'Unita' sanitaria locale e l'Ordine            
provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, su domanda del           
titolare della farmacia, il trasferimento della farmacia, nell'ambito           
del comune o dell'area metropolitana, in una zona di nuovo                      
insediamento abitativo, tenuto conto delle esigenze dell'assistenza             
farmaceutica determinata dallo spostamento della popolazione,                   
rimanendo immutato il numero delle farmacie in rapporto alla                    
popolazione ai sensi dell'art. 1, Legge 2 aprile 1968, n. 475 come              
modificato dall'articolo 1 della presente legge.".                              
2) Il testo degli artt. 9 e 10 della Legge 2 aprile 1968, n. 475,               
concernente Norme concernenti il servizio farmaceutico, e' il                   
seguente:                                                                       
"Art. 9                                                                         
La titolarita' delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di             
nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica               
puo' essere assunta per la meta' dal Comune. Le farmacie di cui sono            
titolari i Comuni possono essere gestite, ai sensi della Legge 8                
giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:                                      
a) in economia;                                                                 
b) a mezzo di azienda speciale;                                                 
c) a mezzo di consorzi tra Comuni per la gestione delle farmacie di             
cui sono unici titolari;                                                        
d) a mezzo di societa' di capitali costituite tra il Comune e i                 
farmacisti che, al momento della costituzione della societa',                   
prestino servizio presso farmacie di cui il Comune abbia la                     
titolarita'. All'atto della costituzione della societa' cessa di                
diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il Comune e gli                    
anzidetti farmacisti.                                                           
Nel caso che la sede della farmacia resasi vacante o di nuova                   
istituzione accolga uno o piu' ospedali civili, il diritto alla                 
prelazione per l'assunzione della gestione spetta rispettivamente               
all'Amministrazione dell'unico ospedale o di quello avente il maggior           
numero di posti-letto.                                                          
Quando la farmacia vacante o di nuova istituzione sia unica, la                 
prelazione prevista ai commi precedenti si esercita alternativamente            
al concorso previsto al precedente articolo 3, tenendo presenti le              
prelazioni previste nei due commi precedenti per determinare l'inizio           
dell'alternanza.                                                                
Quando il numero delle farmacie vacanti e di nuova istituzione                  
risulti dispari la preferenza spetta, per l'unita' eccedente, al                
Comune.                                                                         
Sono escluse dalla prelazione e sono messe a concorso le farmacie il            
cui precedente titolare abbia il figlio o, in difetto di figli, il              
coniuge farmacista purche' iscritti all'Albo.                                   
Nei casi di prelazione previsti dal presente articolo restano salvi             
gli obblighi contemplati dall'art. 110 del Testo unico delle leggi              
sanitarie approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265.                             
          Art. 10                                                               
Il medico provinciale da' notizia, mediante pubblicazione nel Foglio            
degli annunzi legali della Provincia, delle farmacie vacanti o di               
nuova istituzione.                                                              
Entro 20 giorni dalla pubblicazione sul foglio indicato al comma                
precedente del decreto che dichiara la vacanza della sede o del                 
decreto di revisione della pianta organica, il medico provinciale               
comunica il decreto stesso al Sindaco del comune o al Presidente                
dell'Amministrazione ospedaliera interessata indicando il numero                
delle sedi offerte in prelazione.                                               
L'Amministrazione comunale o quella ospedaliera entro 60 giorni                 
dall'avvenuta notifica delibera, nei modi di legge, l'eventuale                 
assunzione della gestione della farmacia dandone immediata                      
comunicazione al medico provinciale. In mancanza di tempestiva                  
comunicazione l'Amministrazione comunale o quella ospedaliera decade            
dal diritto di prelazione.                                                      
Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia, da parte del             
Comune, l'Amministrazione comunale, entro trenta giorni dalla data di           
ricevimento dell'atto di approvazione da parte della Giunta                     
provinciale amministrativa, deve approvare il bando di concorso per             
titoli ed esami al posto di farmacista direttore.                               
Per la nomina dei farmacisti addetti alle farmacie dei Comuni e delle           
aziende municipalizzate, si applica l'articolo 32 del DPR 10 giugno             
1955, n. 854.                                                                   
Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia resasi vacante            
o di nuova istituzione da parte dell'Amministrazione ospedaliera,               
questa deve deliberare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione             
dell'approvazione da parte del Comitato provinciale di assistenza e             
beneficienza pubblica, il bando di concorso per titoli ed esami al              
posto di farmacista direttore, in base alle vigenti disposizioni sui            
concorsi, per farmacisti ospedalieri.                                           
E' in facolta' dell'Amministrazione ospedaliera affidare la direzione           
della farmacia ad uno dei propri farmacisti iscritti all'Albo                   
professionale e sempreche' assunto a seguito di concorso per                    
farmacisti ospedalieri.".                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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