LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO I
Sanita'
Art. 184
Ulteriori modifiche alla L.R. n. 19 del 1994
1. Alla lett. b) del comma 3 dell'art. 4 della L.R. 12 maggio 1994,
n. 19, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario
regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal
DLgs 7 dicembre 1993, n. 517", dopo le parole "sentito il Comitato di
Distretto" e' soppressa la parola "eventualmente".
2. Il comma 7 dell'art. 5 della L.R. n. 19 del 1994 e' cosi'
sostituito:
"7. L'ordinamento interno dei servizi ospedalieri e' disciplinato in
modo uniforme mediante apposite direttive emanate dalla Giunta
regionale.".
3. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della L.R. n. 19 del 1994 sono
aggiunti i seguenti commi:
"3. La struttura organizzativa di cui al comma 1 elabora e sottopone
annualmente all'assessore competente in materia di sanita', per
l'adozione da parte della Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare, un piano-programma con indicazione analitica
delle attivita' previste e delle relative previsioni di spesa.
4. La Giunta regionale verifica la coerenza tra la proposta di
piano-programma e le linee e gli obiettivi strategici della Regione
in materia di sanita'.
5. La direzione della struttura di cui al comma 1 esprime i pareri di
cui al comma 6 dell'art. 4 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 sulle
proposte di atti deliberativi necessari per l'attuazione del
piano-programma. Sui provvedimenti riguardanti attivita' non previste
nel piano-programma, i suddetti pareri sono espressi dalla Direzione
generale competente in materia di sanita'.".
4. Gli articoli 13 e 14 della L.R. n. 19 del 1994 sono abrogati.
5. Le lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 16 della L.R. n. 19
del 1994 sono cosi' sostituite:
"a) assicurare controlli di qualita' dal lato della domanda, specie
con riferimento ai percorsi d'accesso ai servizi;
b) promuovere l'utilizzo di indicatori di qualita' dei servizi dal
lato dell'utenza definiti a livello regionale, sentiti gli organismi
di partecipazione dell'utenza;
c) sperimentare indicatori di qualita' dei servizi dal lato
dell'utenza definiti a livello aziendale, che tengano conto di
specificita' di interesse locale;
d) sperimentare modalita' di raccolta e di analisi dei "segnali di
disservizio".".
6. Al comma 2 dell'art. 19 della L.R. n. 19 del 1994 le parole "entro
tre anni" sono sostituite dalle parole "entro cinque anni".
7. Dopo il comma 2 dell'art. 19 della L.R. n. 19 del 1994 e' aggiunto
il seguente comma:
"3. Al fine di coordinare la pianificazione delle Aziende Unita'
sanitarie locali esistenti, le relative Conferenze sanitarie
territoriali svolgono congiuntamente, secondo modalita' tra loro
concordate, le funzioni indicate alle lettere a), c), d) ed e) del
comma 2 dell'art. 11.".
NOTE ALL'ART. 184
Rubrica
1) La L.R. n. 19 del 1994 e' citata alla nota 1) all'art. 180.
Comma 1
2) Il testo della lett. b) del comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 19
del 1994, citata alla nota 1) all'art. 180, cosi' come modificato, e'
il seguente:
"Art. 4 - Istituzione delle Aziende Unita' sanitarie locali
omissis
3. Ciascuna Azienda Unita' sanitaria locale definisce la propria
organizzazione e le modalita' di funzionamento sulla base dei
principi di seguito indicati e tenuto conto delle direttive emanate
in materia della Regione sentita la competente Commissione
consiliare:
omissis
b) ad ogni distretto e ad ogni presidio ospedaliero e' attribuita
autonomia economico-finanziaria con contabilita' separata all'interno
del bilancio aziendale nonche' autonomia gestionale per lo
svolgimento delle rispettive funzioni e per il conseguimento degli
obiettivi aziendali ivi compreso il coordinamento organizzativo ed
erogativo delle attivita'. A tal fine, all'atto della nomina dei
dirigenti medico ed amministrativo di presidio ospedaliero - di cui
al comma 9 dell'art. 4 del decreto legislativo di riordino - e dei
dirigenti di distretto, il Direttore generale individua per ciascun
presidio ospedaliero e per ciascun distretto il Dirigente
responsabile della gestione complessiva, sentito il Comitato di
distretto costituito a norma del comma 4 dell'articolo 9 della
presente legge. Nei distretti il cui territorio coincide con quello
della Comunita' Montana, nei quali e' presente un presidio
ospedaliero costituito da un solo ospedale, sono nominati un unico
dirigente medico ed un unico dirigente amministrativo, tra i quali
e' individuato il responsabile della gestione complessiva del
distretto e del presidio ospedaliero;
omissis".
Comma 2
3) Il testo del comma 7 dell'art. 5 della L.R. n. 19 del 1994, citata
alla nota 1) all'art. 180, era il seguente:
"Art. 5 - Aziende e presidi ospedalieri
omissis
7. L'ordinamento interno dei servizi ospedalieri e' disciplinato in
modo uniforme mediante apposite direttive emanate dalla Giunta
regionale con una o piu' deliberazioni. All'entrata in vigore della
suddetta disciplina cessano di avere efficacia le disposizioni di cui
alla Legge 12 febbraio 1968, n. 132 ed ai decreti del Presidente
della Repubblica n. 128 e n. 129 del 27 marzo 1969.".
Comma 3
4) Il testo dell'art. 12 della L.R. n. 19 del 1994, citata alla nota
1) all'art. 180, cosi' come integrato, e' il seguente:
"Art. 12 - Controllo di gestione
1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati alla lettera h) del
comma 1 dell'art. 2 della presente legge, nonche' per la valutazione
comparativa dei costi e della qualita' dei Servizi sanitari, la
Regione si avvale di un'apposita struttura organizzativa dotata di
autonomia tecnica e amministrativa.
2. Con la legge regionale concernente la gestione
economico-finanziaria e patrimoniale delle Aziende Unita' sanitarie
locali ed Ospedaliere di cui all'art. 21 sono disciplinate la natura
giuridica, l'organizzazione ed il funzionamento della struttura di
cui al comma 1.
3. La struttura organizzativa di cui al comma 1 elabora e sottopone
annualmente all'Assessore competente in materia di sanita', per
l'adozione da parte della Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare, un piano-programma con indicazione analitica
delle attivita' previste e delle relative previsioni di spesa.
4. La Giunta regionale verifica la coerenza tra la proposta di
piano-programma e le linee e gli obiettivi strategici della Regione
in materia di sanita'.
5. La direzione della struttura di cui al comma 1 esprime i pareri di
cui al comma 6 dell'art. 4 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 sulle
proposte di atti deliberativi necessari per l'attuazione del
piano-programma. Sui provvedimenti riguardanti attivita' non previste
nel piano-programma, i suddetti pareri sono espressi dalla direzione
generale competente in materia di sanita'.".
Comma 4
5) Il testo degli artt. 13 e 14 della L.R. n. 19 del 1994, citata
alla nota 1) all'art. 180, era il seguente:
"Art. 13 - Assemblea permanente della Regione e delle Autonomie
locali
1. Per garantire un efficace sistema di relazioni istituzionali che
consenta ai Comuni, alle Province ed alle Comunita' Montane di
cooperare tra loro e con la Regione al processo di riordino e di
qualificazione del Servizio sanitario in Emilia-Romagna, favorendo
altresi' la partecipazione consapevole delle comunita' locali, e'
istituita l'Assemblea permanente della Regione e delle Autonomie
locali.
2. L'Assemblea e' composta dai Presidenti delle Province o loro
delegati, dai Presidenti delle Comunita' Montane o loro delegati e
dai Sindaci o loro delegati ed e' presieduta dall'Assessore regionale
competente in materia di Sanita' e Servizi sociali.
3. L'Assemblea convocata dall'Assessore regionale competente in
materia di Sanita' e Servizi sociali, si riunisce una volta all'anno
per esaminare l'andamento generale del Servizio sanitario regionale
e per verificate i risultati conseguiti nell'anno precedente. A tali
riunioni partecipano l'Assessore regionale competente in materia di
Bilancio e l'Assessore regionale competente in materia di Affari
istituzionali. L'Assemblea, limitatamente ai Presidenti delle
Province o loro delegati ai Presidenti delle Comunita' Montane o loro
delegati ed ai Sindaci che compongono le rappresentanze delle
Conferenze dei Sindaci di cui al comma 14 dell'articolo 3 del decreto
legislativo di riordino, svolge altresi' attivita' consultiva e
concorre alla definizione di proposte e linee di indirizzo riferite:
a) ai principali provvedimenti legislativi ed amministrativi
regionali concernenti l'ordinamento delle Unita' sanitarie locali;
b) ai principali atti concernenti la programmazione sanitaria
regionale:
c) ai criteri generali relativi alla distribuzione ed all'allocazione
delle risorse finanziarie;
d) ai programmi generali concernenti l'integrazione delle attivita'
socio-assistenziali con quelle sanitarie e le relative implicazioni
finanziarie.
Art. 14 - Consulta provinciale per la Sanita'
1. In ogni Provincia, esclusa la Provincia di Bologna, e' costituito
un organismo denominato Consulta provinciale per la Sanita'.
2. La Consulta di cui al comma 1 e' composta dal Presidente della
Provincia o suo delegato che la presiede, dagli Assessori provinciali
alla Sanita', ai Servizi sociali e alla Tutela ambientale, dai
Sindaci o loro delegati dei Comuni ricompresi nel territorio
provinciale e dai Presidenti delle Comunita' Montane ricomprese nel
territorio stesso o loro delegati. Alle riunioni della Consulta
provinciale per la Sanita' partecipano i Direttori generali delle
Aziende Unita' sanitarie locali e delle Aziende Ospedaliere
esistenti nel territorio provinciale ed il rappresentante
dell'Universita' nelle province in cui esiste l'Azienda ospedaliera
costituita a norma del comma 1 dell'articolo 5. La Consulta
provinciale per la Sanita' ha sede presso l'Amministrazione
provinciale e svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) promuove e coordina la definizione di intese per l'attuazione
degli obiettivi del Piano sanitario regionale;
b) esprime parere in merito alla individuazione dei Distretti
secondo quanto previsto all'art. 9;
c) formula proposte e indirizzi per la integrazione delle funzioni
sanitarie e socio-assistenziali gestite dalle Aziende Unita'
sanitarie locali per conto degli Enti locali;
d) formula proposte e indirizzi sulle modalita' di integrazione delle
funzioni sanitarie con le funzioni di prevenzione e controllo
ambientale;
e) esprime pareri ed avanza proposte alla Giunta regionale sulla
assegnazione delle risorse alle Aziende-Unita' sanitarie locali ed
alle Aziende Ospedaliere.
3. Le Consulte provinciali per la Sanita' sono insediate per
iniziativa dei Presidenti di ciascuna Provincia e si riuniscono
almeno una volta all'anno.".
Comma 5
6) Il testo delle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 16 della
L.R. n. 19 del 1994, citata alla nota 1) all'art. 180, era il
seguente:
"Art. 16 - Comitati consultivi degli utenti
omissis
2. Entro un anno dall'approvazione della presente legge vengono
costituiti presso i presidi ospedalieri, nonche' nelle piu' rilevanti
strutture sanitarie non ospedaliere, Comitati consultivi misti per il
controllo di qualita' dal lato degli utenti. Tali Comitati devono
prevedere la partecipazione maggioritaria delle organizzazioni di
volontariato e delle associazioni di difesa dei diritti degli utenti,
iscritte al Registro regionale del volontariato, la partecipazione di
membri designati dall'Azienda Ospedaliera e/o dalla Unita' sanitaria
locale, scelti fra il personale medico ed infermieristico, nonche'
l'eventuale presenza di altri esperti, scelti d'intesa. I compiti dei
Comitati sono:
a) assicurare i controlli di qualita' dal lato della domanda, specie
con riferimento ai percorsi di accesso ai servizi;
b) individuare indicatori di qualita' dei servizi dal lato
dell'utenza;
c) sperimentare modalita' di raccolta e di analisi dei "segnali di
disservizio".".
Commi 6 e 7
7) Il testo dell'art. 19 della L.R. n. 19 del 1994, citata alla nota
1) all'art. 180, cosi' come modificato ed integrato, e' il seguente:
"Art. 19 - Ambito territoriale della provincia di Forli'-Cesena
1. Nella provincia di Forli'-Cesena sono confermati provvisoriamente
gli ambiti territoriali dell'Unita' sanitaria locale n. 38,
comprendente anche i Comuni di Modigliana e di Tredozio, e della
Unita' sanitaria locale n. 39.
2. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, la
Regione provvede alla determinazione definitiva degli ambiti
territoriali della provincia di Forli'-Cesena, sentita la Provincia
stessa e gli altri Enti territoriali interessati sulla base del
definitivo assetto dell'organizzazione delle funzioni della
Provincia.
3. Al fine di coordinare la pianificazione delle Aziende Unita'
sanitarie locali esistenti, le relative Conferenze sanitarie
territoriali svolgono congiuntamente, secondo modalita' tra loro
concordate, le funzioni indicate alle lettere a), c), d) ed e) del
comma 2 dell'art. 11.".