REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VII                                                                  
    SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                                       
    CAPO I                                                                      
    Sanita'                                                                     
          Art. 184                                                              
Ulteriori modifiche alla L.R. n. 19 del 1994                                    
1. Alla lett. b) del comma 3 dell'art. 4 della L.R. 12 maggio 1994,             
n. 19, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario                    
regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal            
DLgs 7 dicembre 1993, n. 517", dopo le parole "sentito il Comitato di           
Distretto" e' soppressa la parola "eventualmente".                              
2. Il comma 7 dell'art. 5 della L.R. n. 19 del 1994 e' cosi'                    
sostituito:                                                                     
"7. L'ordinamento interno dei servizi ospedalieri e' disciplinato in            
modo uniforme mediante apposite direttive emanate dalla Giunta                  
regionale.".                                                                    
3. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della L.R. n. 19 del 1994 sono                  
aggiunti i seguenti commi:                                                      
"3. La struttura organizzativa di cui al comma 1 elabora e sottopone            
annualmente all'assessore competente in materia di sanita', per                 
l'adozione da parte della Giunta regionale, sentita la competente               
commissione consiliare, un piano-programma con indicazione analitica            
delle attivita' previste e delle relative previsioni di spesa.                  
4. La Giunta regionale verifica la coerenza tra la proposta di                  
piano-programma e le linee e gli obiettivi strategici della Regione             
in materia di sanita'.                                                          
5. La direzione della struttura di cui al comma 1 esprime i pareri di           
cui al comma 6 dell'art. 4 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 sulle             
proposte di atti deliberativi necessari per l'attuazione del                    
piano-programma. Sui provvedimenti riguardanti attivita' non previste           
nel piano-programma, i suddetti pareri sono espressi dalla Direzione            
generale competente in materia di sanita'.".                                    
4. Gli articoli 13 e 14 della L.R. n. 19 del 1994 sono abrogati.                
5. Le lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 16 della L.R. n. 19             
del 1994 sono cosi' sostituite:                                                 
"a) assicurare controlli di qualita' dal lato della domanda, specie             
con riferimento ai percorsi d'accesso ai servizi;                               
 b) promuovere l'utilizzo di indicatori di qualita' dei servizi dal             
lato dell'utenza definiti a livello regionale, sentiti gli organismi            
di partecipazione dell'utenza;                                                  
 c) sperimentare indicatori di qualita' dei servizi dal lato                    
dell'utenza definiti a livello aziendale, che tengano conto di                  
specificita' di interesse locale;                                               
 d) sperimentare modalita' di raccolta e di analisi dei "segnali di             
disservizio".".                                                                 
6. Al comma 2 dell'art. 19 della L.R. n. 19 del 1994 le parole "entro           
tre anni" sono sostituite dalle parole "entro cinque anni".                     
7. Dopo il comma 2 dell'art. 19 della L.R. n. 19 del 1994 e' aggiunto           
il seguente comma:                                                              
"3. Al fine di coordinare la pianificazione delle Aziende Unita'                
sanitarie locali esistenti, le relative Conferenze sanitarie                    
territoriali svolgono congiuntamente, secondo modalita' tra loro                
concordate, le funzioni indicate alle lettere a), c), d) ed e) del              
comma 2 dell'art. 11.".                                                         
NOTE ALL'ART. 184                                                               
Rubrica                                                                         
1) La L.R. n. 19 del 1994 e' citata alla nota 1) all'art. 180.                  
Comma 1                                                                         
2) Il testo della lett. b) del comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 19             
del 1994, citata alla nota 1) all'art. 180, cosi' come modificato, e'           
il seguente:                                                                    
"Art. 4 - Istituzione delle Aziende Unita' sanitarie locali                     
omissis                                                                         
3. Ciascuna Azienda Unita' sanitaria locale definisce la propria                
organizzazione e le modalita' di funzionamento sulla base dei                   
principi di seguito indicati e tenuto conto delle direttive emanate             
in materia della Regione sentita la competente Commissione                      
consiliare:                                                                     
omissis                                                                         
b) ad ogni distretto e ad ogni presidio ospedaliero  e' attribuita              
autonomia economico-finanziaria con contabilita' separata all'interno           
del bilancio aziendale nonche' autonomia gestionale per lo                      
svolgimento delle rispettive funzioni e per il conseguimento degli              
obiettivi aziendali ivi compreso  il coordinamento organizzativo ed             
erogativo delle attivita'. A tal fine, all'atto della nomina dei                
dirigenti medico ed amministrativo di presidio ospedaliero - di cui             
al comma 9 dell'art. 4 del decreto legislativo di riordino - e dei              
dirigenti di distretto, il Direttore generale individua per ciascun             
presidio ospedaliero e per ciascun distretto il Dirigente                       
responsabile della gestione complessiva, sentito il Comitato di                 
distretto costituito a norma del comma 4 dell'articolo 9 della                  
presente legge. Nei distretti il cui territorio coincide con quello             
della Comunita' Montana, nei quali e' presente un presidio                      
ospedaliero costituito da un solo ospedale, sono nominati un unico              
dirigente medico ed un unico dirigente amministrativo,  tra i quali             
e' individuato il responsabile della gestione complessiva del                   
distretto e del presidio ospedaliero;                                           
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
3) Il testo del comma 7 dell'art. 5 della L.R. n. 19 del 1994, citata           
alla nota 1) all'art. 180, era il seguente:                                     
"Art. 5 - Aziende e presidi ospedalieri                                         
omissis                                                                         
7. L'ordinamento interno dei servizi ospedalieri  e' disciplinato in            
modo uniforme mediante apposite direttive emanate dalla Giunta                  
regionale con una o piu' deliberazioni. All'entrata in vigore della             
suddetta disciplina cessano di avere efficacia le disposizioni di cui           
alla Legge 12 febbraio 1968, n. 132 ed ai decreti del Presidente                
della Repubblica n. 128 e n. 129 del 27 marzo 1969.".                           
Comma 3                                                                         
4) Il testo dell'art. 12 della L.R. n. 19 del 1994, citata alla nota            
1) all'art. 180, cosi' come integrato, e' il seguente:                          
"Art. 12 - Controllo di gestione                                                
1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati alla lettera h) del            
comma 1 dell'art. 2 della presente  legge, nonche' per la valutazione           
comparativa dei costi e della qualita' dei Servizi sanitari, la                 
Regione si avvale di un'apposita struttura organizzativa  dotata di             
autonomia tecnica e amministrativa.                                             
2. Con la legge regionale concernente la gestione                               
economico-finanziaria e patrimoniale delle Aziende Unita' sanitarie             
locali ed Ospedaliere di cui all'art. 21 sono disciplinate la natura            
giuridica, l'organizzazione ed il funzionamento della struttura  di             
cui al comma 1.                                                                 
3. La struttura organizzativa di cui al comma 1 elabora e sottopone             
annualmente all'Assessore competente in materia di sanita', per                 
l'adozione da parte della Giunta regionale, sentita la competente               
Commissione consiliare, un piano-programma con indicazione analitica            
delle attivita' previste e delle relative previsioni di spesa.                  
4. La Giunta regionale verifica la coerenza tra la proposta di                  
piano-programma  e le linee e gli obiettivi strategici della Regione            
in materia di sanita'.                                                          
5. La direzione della struttura di cui al comma 1 esprime i pareri di           
cui al comma 6 dell'art. 4 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 sulle             
proposte di atti deliberativi necessari per l'attuazione del                    
piano-programma. Sui provvedimenti riguardanti attivita' non previste           
nel piano-programma, i suddetti pareri sono espressi dalla direzione            
generale competente in materia di sanita'.".                                    
Comma 4                                                                         
5) Il testo degli artt. 13 e 14 della L.R. n. 19 del 1994, citata               
alla nota 1) all'art. 180, era il seguente:                                     
"Art. 13 - Assemblea permanente della Regione e delle Autonomie                 
locali                                                                          
1. Per garantire un efficace sistema di relazioni  istituzionali che            
consenta ai Comuni, alle Province ed alle Comunita' Montane di                  
cooperare tra loro e con la Regione al processo di riordino e di                
qualificazione del Servizio sanitario in Emilia-Romagna,  favorendo             
altresi' la partecipazione consapevole delle comunita' locali, e'               
istituita l'Assemblea permanente della Regione e delle Autonomie                
locali.                                                                         
2. L'Assemblea e' composta dai Presidenti delle Province o loro                 
delegati, dai Presidenti delle Comunita' Montane o loro delegati e              
dai Sindaci o loro delegati ed e' presieduta dall'Assessore regionale           
 competente in materia di Sanita' e Servizi sociali.                            
3. L'Assemblea convocata dall'Assessore regionale  competente in                
materia di Sanita' e Servizi sociali, si riunisce una volta all'anno            
per esaminare  l'andamento generale del Servizio sanitario regionale            
e per verificate i risultati conseguiti nell'anno precedente. A tali            
riunioni partecipano l'Assessore regionale competente in materia di             
Bilancio e l'Assessore regionale competente in materia di Affari                
istituzionali. L'Assemblea, limitatamente ai Presidenti delle                   
Province o loro delegati ai Presidenti delle Comunita' Montane o loro           
delegati ed ai Sindaci che compongono le rappresentanze delle                   
Conferenze dei Sindaci di cui al comma 14 dell'articolo 3 del decreto           
legislativo di riordino, svolge altresi' attivita' consultiva e                 
concorre alla definizione di proposte e linee di indirizzo riferite:            
a) ai principali provvedimenti legislativi ed amministrativi                    
regionali concernenti l'ordinamento delle Unita' sanitarie locali;              
b) ai principali atti concernenti la programmazione  sanitaria                  
regionale:                                                                      
c) ai criteri generali relativi alla distribuzione ed all'allocazione           
delle risorse finanziarie;                                                      
d) ai programmi generali concernenti l'integrazione  delle attivita'            
socio-assistenziali con quelle sanitarie e le relative implicazioni             
finanziarie.                                                                    
          Art. 14 - Consulta provinciale per la Sanita'                         
1. In ogni Provincia, esclusa la Provincia di Bologna, e' costituito            
un organismo denominato Consulta provinciale per la Sanita'.                    
2. La Consulta di cui al comma 1 e' composta dal Presidente della               
Provincia o suo delegato che la presiede, dagli Assessori provinciali           
alla Sanita', ai Servizi sociali e alla Tutela ambientale, dai                  
Sindaci o loro delegati dei Comuni ricompresi nel territorio                    
provinciale e dai Presidenti delle Comunita'  Montane ricomprese nel            
territorio stesso o loro delegati. Alle riunioni della Consulta                 
provinciale  per la Sanita' partecipano i Direttori generali delle              
Aziende Unita' sanitarie locali e delle Aziende  Ospedaliere                    
esistenti nel territorio provinciale ed il rappresentante                       
dell'Universita' nelle province in cui esiste l'Azienda ospedaliera             
costituita a norma del comma 1 dell'articolo 5. La Consulta                     
provinciale per la Sanita' ha sede presso l'Amministrazione                     
provinciale e svolge in particolare le seguenti funzioni:                       
a) promuove e coordina la definizione di intese  per l'attuazione               
degli obiettivi del Piano sanitario  regionale;                                 
b) esprime parere in merito alla individuazione  dei Distretti                  
secondo quanto previsto all'art. 9;                                             
c) formula proposte e indirizzi per la integrazione  delle funzioni             
sanitarie e socio-assistenziali gestite dalle Aziende Unita'                    
sanitarie locali per conto degli Enti locali;                                   
d) formula proposte e indirizzi sulle modalita' di integrazione delle           
funzioni sanitarie con le funzioni di prevenzione e controllo                   
ambientale;                                                                     
e) esprime pareri ed avanza proposte alla Giunta regionale sulla                
assegnazione delle risorse alle Aziende-Unita' sanitarie locali ed              
alle Aziende Ospedaliere.                                                       
3. Le Consulte provinciali per la Sanita' sono insediate per                    
iniziativa dei Presidenti di ciascuna Provincia e si riuniscono                 
almeno una volta all'anno.".                                                    
Comma 5                                                                         
6) Il testo delle lettere a), b) e c) del comma 2  dell'art. 16 della           
L.R. n. 19 del 1994, citata alla nota 1) all'art. 180, era il                   
seguente:                                                                       
"Art. 16 - Comitati consultivi degli utenti                                     
omissis                                                                         
2. Entro un anno dall'approvazione della presente  legge vengono                
costituiti presso i presidi ospedalieri, nonche' nelle piu' rilevanti           
strutture sanitarie non ospedaliere, Comitati consultivi misti per il           
controllo di qualita' dal lato degli utenti. Tali Comitati devono               
prevedere la partecipazione maggioritaria delle organizzazioni di               
volontariato e delle associazioni di difesa dei diritti degli utenti,           
iscritte al Registro regionale del volontariato, la partecipazione di           
membri designati dall'Azienda  Ospedaliera e/o dalla Unita' sanitaria           
locale, scelti fra il personale medico ed infermieristico,  nonche'             
l'eventuale presenza di altri esperti, scelti d'intesa. I compiti dei           
Comitati sono:                                                                  
a) assicurare i controlli di qualita' dal lato della domanda, specie            
con riferimento ai percorsi di accesso ai servizi;                              
b) individuare indicatori di qualita' dei servizi dal lato                      
dell'utenza;                                                                    
c) sperimentare modalita' di raccolta e di analisi  dei "segnali di             
disservizio".".                                                                 
Commi 6 e 7                                                                     
7) Il testo dell'art. 19 della L.R. n. 19 del 1994, citata alla nota            
1) all'art. 180, cosi' come modificato ed integrato, e' il seguente:            
"Art. 19 - Ambito territoriale della provincia di Forli'-Cesena                 
1. Nella provincia di Forli'-Cesena sono confermati  provvisoriamente           
gli ambiti territoriali dell'Unita' sanitaria locale n. 38,                     
comprendente anche i Comuni di Modigliana e di Tredozio, e della                
Unita' sanitaria locale n. 39.                                                  
2. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, la            
Regione provvede alla determinazione  definitiva degli ambiti                   
territoriali della provincia di Forli'-Cesena, sentita la Provincia             
stessa e gli altri Enti territoriali interessati sulla base del                 
definitivo assetto dell'organizzazione delle funzioni della                     
Provincia.                                                                      
3. Al fine di coordinare la pianificazione delle Aziende Unita'                 
sanitarie locali esistenti, le relative Conferenze sanitarie                    
territoriali svolgono congiuntamente, secondo modalita' tra loro                
concordate, le funzioni indicate alle lettere a), c), d) ed e) del              
comma 2 dell'art. 11.".                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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