REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VII                                                                  
    SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                                       
    CAPO I                                                                      
    Sanita'                                                                     
          Art. 183                                                              
Integrazione delle attivita' socio-assistenziali e sanitarie:                   
modifiche alla L.R. n. 19 del 1994                                              
1. L'art. 7 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante "Norme per il             
riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del DLgs 30                  
dicembre 1992, n. 502, modificato dal DLgs 7 dicembre 1993, n. 517",            
e' sostituito dal seguente articolo:                                            
"Art. 7                                                                         
Integrazione delle attivita' socio-assistenziali e sanitarie                    
1. La Regione promuove ed incentiva l'integrazione, di norma in                 
ambito distrettuale, delle attivita' socio-assistenziali di                     
competenza dei Comuni con quelle delle Aziende sanitarie. Sulla base            
degli indirizzi definiti dalla Regione in accordo con gli Enti                  
locali, i Comuni, singoli o associati, e le Aziende sanitarie                   
stabiliscono accordi, ai sensi dell'art. 27 della Legge 8 giugno                
1990, n. 142, per individuare i modelli organizzativi ed i relativi             
rapporti finanziari, fondati sull'integrazione organizzativa e                  
professionale delle rispettive competenze.                                      
2. Nel quadro degli accordi di cui al comma 1, i Comuni possono                 
delegare l'esercizio di funzioni socio-assistenziali alle Aziende               
Unita' sanitarie locali, che le esercitano, di norma in ambito                  
distrettuale con bilanci e contabilita' separate, ai sensi e nei                
limiti di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 del decreto                   
legislativo di riordino.                                                        
3. Nel quadro degli accordi di cui al comma 1, sono definite le                 
modalita' operative idonee ad assicurare percorsi integrati e                   
coordinati per interventi afferenti a funzioni di rispettiva                    
competenza, ancorche' non delegate dai Comuni, da realizzare, di                
norma, a livello distrettuale.                                                  
4. Le Aziende Unita' sanitarie locali possono partecipare ad                    
organismi, anche aventi natura societaria o consortile, costituiti ai           
sensi della Legge n. 142 del 1990, al fine di migliorare il grado di            
integrazione dei servizi di cui al presente articolo e di realizzare            
semplificazioni gestionali.".                                                   
NOTE ALL'ART. 183                                                               
Rubrica                                                                         
1) La L.R. n. 19 del 1994 e' citata alla nota 1) all'art. 180.                  
Comma 1                                                                         
2) Il testo dell'art. 7 della L.R. n. 19 del 1994, citata alla nota             
1) all'art. 180, era il seguente:                                               
"Art. 7 - Integrazione e gestione delle attivita' socio-assistenziali           
e sanitarie                                                                     
1. La Regione promuove e incentiva l'integrazione  delle attivita'              
socio-assistenziali di competenza  degli Enti locali con le attivita'           
delle Aziende Unita'  sanitarie locali. Sulla base degli indirizzi              
definiti dalla Regione, in accordo con gli Enti locali, le Province,            
le Comunita' Montane, i Comuni  interessati e le Unita' sanitarie               
locali stabiliscono  intese per individuare i modelli organizzativi             
ed i rapporti finanziari relativi alla gestione integrata delle                 
attivita' socio-assistenziali con quelle sanitarie.                             
2. Nel quadro delle intese di cui al comma 1 e a seguito di delega da           
parte degli Enti locali interessati, le Aziende Unita' sanitarie                
locali assumono la gestione delle previste attivita'                            
socio-assistenziali, da svolgere di norma attraverso i distretti, con           
bilanci e contabilita' separate, ai sensi e nei limiti di quanto                
previsto dal comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo di                     
riordino.".                                                                     

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina