LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO I
Sanita'
Art. 183
Integrazione delle attivita' socio-assistenziali e sanitarie:
modifiche alla L.R. n. 19 del 1994
1. L'art. 7 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante "Norme per il
riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del DLgs 30
dicembre 1992, n. 502, modificato dal DLgs 7 dicembre 1993, n. 517",
e' sostituito dal seguente articolo:
"Art. 7
Integrazione delle attivita' socio-assistenziali e sanitarie
1. La Regione promuove ed incentiva l'integrazione, di norma in
ambito distrettuale, delle attivita' socio-assistenziali di
competenza dei Comuni con quelle delle Aziende sanitarie. Sulla base
degli indirizzi definiti dalla Regione in accordo con gli Enti
locali, i Comuni, singoli o associati, e le Aziende sanitarie
stabiliscono accordi, ai sensi dell'art. 27 della Legge 8 giugno
1990, n. 142, per individuare i modelli organizzativi ed i relativi
rapporti finanziari, fondati sull'integrazione organizzativa e
professionale delle rispettive competenze.
2. Nel quadro degli accordi di cui al comma 1, i Comuni possono
delegare l'esercizio di funzioni socio-assistenziali alle Aziende
Unita' sanitarie locali, che le esercitano, di norma in ambito
distrettuale con bilanci e contabilita' separate, ai sensi e nei
limiti di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 del decreto
legislativo di riordino.
3. Nel quadro degli accordi di cui al comma 1, sono definite le
modalita' operative idonee ad assicurare percorsi integrati e
coordinati per interventi afferenti a funzioni di rispettiva
competenza, ancorche' non delegate dai Comuni, da realizzare, di
norma, a livello distrettuale.
4. Le Aziende Unita' sanitarie locali possono partecipare ad
organismi, anche aventi natura societaria o consortile, costituiti ai
sensi della Legge n. 142 del 1990, al fine di migliorare il grado di
integrazione dei servizi di cui al presente articolo e di realizzare
semplificazioni gestionali.".
NOTE ALL'ART. 183
Rubrica
1) La L.R. n. 19 del 1994 e' citata alla nota 1) all'art. 180.
Comma 1
2) Il testo dell'art. 7 della L.R. n. 19 del 1994, citata alla nota
1) all'art. 180, era il seguente:
"Art. 7 - Integrazione e gestione delle attivita' socio-assistenziali
e sanitarie
1. La Regione promuove e incentiva l'integrazione delle attivita'
socio-assistenziali di competenza degli Enti locali con le attivita'
delle Aziende Unita' sanitarie locali. Sulla base degli indirizzi
definiti dalla Regione, in accordo con gli Enti locali, le Province,
le Comunita' Montane, i Comuni interessati e le Unita' sanitarie
locali stabiliscono intese per individuare i modelli organizzativi
ed i rapporti finanziari relativi alla gestione integrata delle
attivita' socio-assistenziali con quelle sanitarie.
2. Nel quadro delle intese di cui al comma 1 e a seguito di delega da
parte degli Enti locali interessati, le Aziende Unita' sanitarie
locali assumono la gestione delle previste attivita'
socio-assistenziali, da svolgere di norma attraverso i distretti, con
bilanci e contabilita' separate, ai sensi e nei limiti di quanto
previsto dal comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo di
riordino.".