LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO I
Sanita'
Art. 182
Ambito territoriale della Provincia di Bologna:
modifiche alla L.R. n. 19 del 1994
1. Il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 12 maggio 1994, n.19, recante
"Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del
DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal DLgs 7 dicembre 1993,
n. 517", e' sostituito dal seguente:
"1. Gli ambiti territoriali delle Aziende Unita' sanitarie locali
della provincia di Bologna sono determinati con provvedimento della
Giunta regionale da adottarsi all'atto della costituzione degli
organi della Citta' metropolitana, ai sensi della Legge 8 giugno
1990, n. 142, sentita la Conferenza sanitaria Regione-Area
metropolitana di Bologna di cui al comma 5.".
2. I commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 18 della L.R. n. 19 del 1994 sono
sostituiti dai seguenti:
"5. Fino alla costituzione degli organi della Citta' metropolitana e'
istituita la Conferenza sanitaria Regione-Area metropolitana di
Bologna.
6. La Conferenza e' composta dal Presidente della Provincia di
Bologna, o suo delegato, dal Sindaco del Comune di Bologna, o suo
delegato, e dai Sindaci che presiedono le Conferenze dei Sindaci
delle Aziende sanitarie della provincia di Bologna, o loro delegati,
individuati nell'ambito dell'esecutivo. Alla Conferenza partecipa
l'Assessore regionale competente in materia di sanita' o suo
delegato. La Conferenza e' coadiuvata dal collegio dei Direttori
generali delle Aziende sanitarie della provincia. Annualmente la
Conferenza designa uno dei Direttori quale coordinatore del collegio
dei Direttori generali il quale, in tale veste, partecipa di diritto
ai lavori della Conferenza medesima. Opportune intese con
l'Universita' e con gli Istituti Ortopedici Rizzoli disciplinano la
partecipazione alla Conferenza del Rettore o suo delegato e di un
rappresentante degli Istituti Ortopedici Rizzoli.
7. Fino all'attribuzione alla Citta' metropolitana delle funzioni
amministrative in materia di sanita', la Conferenza esercita le
seguenti funzioni:
a) definizione, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale,
del quadro di riferimento e delle linee di indirizzo per la
predisposizione dei piani sanitari relativi all'area metropolitana;
b) verifica di conformita' alle linee di indirizzo, di cui alla lett.
a), dei piani attuativi predisposti da ciascuna Azienda, prima di
essere sottoposti alle rispettive Conferenze dei Sindaci;
c) concertazione con la Regione della ripartizione tra le Aziende
sanitarie dell'area metropolitana delle risorse finanziarie, comprese
quelle destinate agli investimenti, nei limiti delle quote del Fondo
sanitario regionale complessivamente destinate all'area stessa: nel
caso di mancato accordo, la Regione ripartisce le risorse tra le
Aziende con gli stessi criteri applicati su scala regionale;
d) promozione e approvazione di protocolli di collaborazione tra le
Aziende sanitarie dell'area metropolitana;
e) formulazione di parere obbligatorio sugli accordi tra Aziende
sanitarie e Universita' di Bologna attuativi dei protocolli d'intesa
tra Regione e Universita';
f) definizione di indicatori di attivita' e di risultato degli
interventi sanitari, ad eventuale integrazione di quelli definiti
dalla Regione, anche ai fini della valutazione della funzionalita'
dei servizi e della loro razionale distribuzione in rapporto alle
specificita' della dimensione metropolitana;
g) coordinamento della formazione dei bilanci di previsione e dei
piani di investimento delle Aziende sanitarie della provincia, anche
ai fini dell'utilizzo di risorse provenienti dall'alienazione di beni
immobili per progetti di rilievo metropolitano;
h) coordinamento, sotto i profili gestionale e finanziario, del piano
annuale delle azioni delle Aziende sanitarie della provincia, con
particolare riferimento alla organizzazione uniforme dei sistemi di
prenotazione e d'accesso alle prestazioni ed ai servizi.
8. La Conferenza viene dotata di strumenti informativi ed operativi
idonei ad espletare i compiti e le funzioni di propria competenza.
9. Fino alla data di costituzione degli organi della Citta'
metropolitana, relativamente alle Aziende Unita' sanitarie locali
della provincia di Bologna, le Conferenze dei Sindaci continuano ad
esercitare le funzioni ad esse attribuite ai sensi del comma 14
dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino.".
NOTE ALL'ART. 182
Rubrica
1) La L.R. n. 19 del 1994 e' citata alla nota 1) all'art. 180.
Comma 1
2) Il testo del comma 1 dell'art. 18 della L.R. n. 19 del 1994,
citata alla nota 1) all'art. 180, era il seguente:
"Art. 18 - Ambito territoriale della Provincia di Bologna
1. Gli ambiti territoriali delle Unita' sanitarie locali - Aziende
della Provincia di Bologna sono determinati con provvedimento della
Regione da adottarsi all'atto della costituzione degli organi della
Citta' metropolitana, ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142
modificata dalla Legge 2 novembre 1993, n. 436.
omissis".
Comma 2
3) Il testo dei commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 18 della L.R. n. 19
del 1994, citata alla nota 1) all'art. 180, era il seguente:
"Art. 18 - Ambito territoriale della Provincia di Bologna
omissis
5. Fino alla costituzione degli organi della Citta' metropolitana ai
sensi della Legge 142/90, modificata dalla Legge 436/93, e' istituita
la Conferenza sanitaria della provincia di Bologna.
6. La Conferenza e' composta:
a) dal Presidente della Provincia di Bologna o suo delegato;
b) dal Sindaco del Comune di Bologna o suo delegato;
c) dai Sindaci che presiedono, rispettivamente, le Conferenze
istituite ai sensi del comma 14 dell'articolo 3 del decreto
legislativo di riordino, negli ambiti territoriali definiti
provvisoriamente per la provincia di Bologna. Ai lavori della
Conferenza partecipano i Direttori generali delle Unita' sanitarie
locali e delle Aziende Ospedaliere della provincia, il Direttore
generale dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
Rizzoli ed il rappresentante dell'Universita' di Bologna.
7. Fino alla attribuzione con legge regionale alla Citta'
metropolitana delle funzioni amministrative anche nel settore della
sanita', la Conferenza esercita le seguenti funzioni:
a) quelle previste al comma 2 dell'articolo 14 della presente legge
per le Consulte provinciali;
b) coordinamento della formazione dei bilanci di previsione e dei
piani di investimento delle Aziende Unita' sanitarie locali e delle
Aziende ospedalliere della provincia e su di essi rimette parere
obbligatorio alla Regione;
c) coordinamento, sotto i profili gestionale e finanziario,
dell'azione delle Unita' sanitarie locali della provincia con
particolare riferimento alla organizzazione uniforme dei sistemi di
prenotazione e di accesso alle prestazioni ed ai servizi;
d) coordinamento della programmazione, del riordino e della
riqualificazione delle strutture e dei Servizi sanitari della
provincia nell'ambito degli indirizzi del Piano sanitario regionale
adeguato nei termini e modi di cui all'articolo 17, con particolare
riferimento alla rideterminazione delle dotazioni funzionali e dei
posti letto dei presidi ospedalieri delle Unita' sanitarie locali e
delle Aziende Ospedaliere.
8. La Conferenza sanitaria esercita le proprie funzioni in relazione
all'attivita' della Conferenza metropolitana istituita su base
volontaria tra gli Enti dell'area bolognese, tenendo conto delle
linee di orientamento definite da tale Conferenza metropolitana.
9. All'atto della istituzione della Citta' metropolitana, la Regione
procede al riordino degli assetti della sanita' della Provincia di
Bologna, conformemente al provvedimento di cui al comma 1, con
l'obiettivo di pervenire alla costituzione di un'unica Unita'
sanitaria locale per la Citta' metropolitana. In ogni caso entro e
non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge gli
ambiti territoriali provvisoriamente definiti dal comma 2, nonche'
gli assetti organizzativi da essi derivanti, sono sottoposti a
verifica con l'obiettivo di adeguarli, sentita la Conferenza
sanitaria provinciale, ai mutamenti nel frattempo intervenuti
relativamente all'assetto territoriale ed organizzativo degli Enti
locali della provincia di Bologna, adottando gli eventuali
provvedimenti conseguenti.".