REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VII                                                                  
    SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                                       
    CAPO I                                                                      
    Sanita'                                                                     
          Art. 182                                                              
Ambito territoriale della Provincia di Bologna:                                 
modifiche alla L.R. n. 19 del 1994                                              
1. Il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 12 maggio 1994,  n.19, recante            
"Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del            
DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal DLgs 7 dicembre 1993,             
n. 517", e' sostituito dal seguente:                                            
"1. Gli ambiti territoriali delle Aziende Unita' sanitarie locali               
della provincia di Bologna sono determinati con provvedimento della             
Giunta regionale da adottarsi all'atto della costituzione degli                 
organi della Citta' metropolitana, ai sensi della Legge 8 giugno                
1990, n. 142, sentita la Conferenza sanitaria Regione-Area                      
metropolitana di Bologna di cui al comma 5.".                                   
2. I commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 18 della L.R. n. 19 del 1994 sono           
sostituiti dai seguenti:                                                        
"5. Fino alla costituzione degli organi della Citta' metropolitana e'           
istituita la Conferenza sanitaria Regione-Area metropolitana di                 
Bologna.                                                                        
6. La Conferenza e' composta dal Presidente della Provincia di                  
Bologna, o suo delegato, dal Sindaco del Comune di Bologna, o suo               
delegato, e dai Sindaci che presiedono le Conferenze dei Sindaci                
delle Aziende sanitarie della provincia di Bologna, o loro delegati,            
individuati nell'ambito dell'esecutivo. Alla Conferenza partecipa               
l'Assessore regionale competente in materia di sanita' o suo                    
delegato. La Conferenza e' coadiuvata dal collegio dei Direttori                
generali delle Aziende sanitarie della provincia. Annualmente la                
Conferenza designa uno dei Direttori quale coordinatore del collegio            
dei Direttori generali il quale, in tale veste, partecipa di diritto            
ai lavori della Conferenza medesima. Opportune intese con                       
l'Universita' e con gli Istituti Ortopedici Rizzoli disciplinano la             
partecipazione alla Conferenza del Rettore o suo delegato e di un               
rappresentante degli Istituti Ortopedici Rizzoli.                               
7. Fino all'attribuzione alla Citta' metropolitana delle funzioni               
amministrative in materia di sanita', la Conferenza esercita le                 
seguenti funzioni:                                                              
a) definizione, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale,           
del quadro di riferimento e delle linee di indirizzo per la                     
predisposizione dei piani sanitari relativi all'area metropolitana;             
b) verifica di conformita' alle linee di indirizzo, di cui alla lett.           
a), dei piani attuativi predisposti da ciascuna Azienda, prima di               
essere sottoposti alle rispettive Conferenze dei Sindaci;                       
c) concertazione con la Regione della ripartizione tra le Aziende               
sanitarie dell'area metropolitana delle risorse finanziarie, comprese           
quelle destinate agli investimenti, nei limiti delle quote del Fondo            
sanitario regionale complessivamente destinate all'area stessa: nel             
caso di mancato accordo, la Regione ripartisce le risorse tra le                
Aziende con gli stessi criteri applicati su scala regionale;                    
d) promozione e approvazione di protocolli di collaborazione tra le             
Aziende sanitarie dell'area metropolitana;                                      
e) formulazione di parere obbligatorio sugli accordi tra Aziende                
sanitarie e Universita' di Bologna attuativi dei protocolli d'intesa            
tra Regione e Universita';                                                      
f) definizione di indicatori di attivita' e di risultato degli                  
interventi sanitari, ad eventuale integrazione di quelli definiti               
dalla Regione, anche ai fini della valutazione della funzionalita'              
dei servizi e della loro razionale distribuzione in rapporto alle               
specificita' della dimensione metropolitana;                                    
g) coordinamento della formazione dei bilanci di previsione e dei               
piani di investimento delle Aziende sanitarie della provincia, anche            
ai fini dell'utilizzo di risorse provenienti dall'alienazione di beni           
immobili per progetti di rilievo metropolitano;                                 
h) coordinamento, sotto i profili gestionale e finanziario, del piano           
annuale delle azioni delle Aziende sanitarie della provincia, con               
particolare riferimento alla organizzazione uniforme dei sistemi di             
prenotazione e d'accesso alle prestazioni ed ai servizi.                        
8. La Conferenza viene dotata di strumenti informativi ed operativi             
idonei ad espletare i compiti e le funzioni di propria competenza.              
9. Fino alla data di costituzione degli organi della Citta'                     
metropolitana, relativamente alle Aziende Unita' sanitarie locali               
della provincia di Bologna, le Conferenze dei Sindaci continuano ad             
esercitare le funzioni ad esse attribuite ai sensi del comma 14                 
dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino.".                              
NOTE ALL'ART. 182                                                               
Rubrica                                                                         
1) La L.R. n. 19 del 1994 e' citata alla nota 1) all'art. 180.                  
Comma 1                                                                         
2) Il testo del comma 1 dell'art. 18 della L.R. n. 19 del 1994,                 
citata alla nota 1) all'art. 180, era il seguente:                              
"Art. 18 - Ambito territoriale della Provincia di Bologna                       
1. Gli ambiti territoriali delle Unita' sanitarie locali - Aziende              
della Provincia di Bologna sono determinati con provvedimento della             
Regione da adottarsi all'atto della costituzione degli organi della             
Citta' metropolitana, ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142                
modificata dalla Legge 2 novembre 1993, n. 436.                                 
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
3) Il testo dei commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 18 della L.R. n. 19              
del 1994, citata alla nota 1) all'art. 180, era il seguente:                    
"Art. 18 - Ambito territoriale della Provincia di Bologna                       
omissis                                                                         
5. Fino alla costituzione degli organi della Citta' metropolitana ai            
sensi della Legge 142/90, modificata dalla Legge 436/93, e' istituita           
la Conferenza sanitaria della provincia di Bologna.                             
6. La Conferenza e' composta:                                                   
a) dal Presidente della Provincia di Bologna o suo delegato;                    
b) dal Sindaco del Comune di Bologna o suo delegato;                            
c) dai Sindaci che presiedono, rispettivamente, le Conferenze                   
istituite ai sensi del comma 14 dell'articolo 3 del decreto                     
legislativo di riordino, negli ambiti territoriali definiti                     
provvisoriamente per la provincia di Bologna. Ai lavori della                   
Conferenza  partecipano i Direttori generali delle Unita' sanitarie             
locali e delle Aziende Ospedaliere della provincia, il Direttore                
generale dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico               
Rizzoli ed il rappresentante dell'Universita' di Bologna.                       
7. Fino alla attribuzione con legge regionale alla Citta'                       
metropolitana delle funzioni amministrative  anche nel settore della            
sanita', la Conferenza  esercita le seguenti funzioni:                          
a) quelle previste al comma 2 dell'articolo 14 della presente legge             
per le Consulte provinciali;                                                    
b) coordinamento della formazione dei bilanci di previsione e dei               
piani di investimento delle Aziende Unita' sanitarie locali e delle             
Aziende ospedalliere della provincia e su di essi rimette parere                
obbligatorio alla Regione;                                                      
c) coordinamento, sotto i profili gestionale e finanziario,                     
dell'azione delle Unita' sanitarie locali della provincia con                   
particolare riferimento alla organizzazione uniforme dei sistemi di             
prenotazione  e di accesso alle prestazioni ed ai servizi;                      
d) coordinamento della programmazione, del riordino e della                     
riqualificazione delle strutture e dei Servizi sanitari della                   
provincia nell'ambito degli indirizzi del Piano sanitario regionale             
adeguato  nei termini e modi di cui all'articolo 17, con particolare            
riferimento alla rideterminazione delle dotazioni funzionali e dei              
posti letto dei presidi ospedalieri delle Unita' sanitarie locali e             
delle Aziende Ospedaliere.                                                      
8. La Conferenza sanitaria esercita le proprie funzioni in relazione            
all'attivita' della Conferenza metropolitana istituita su base                  
volontaria tra gli Enti dell'area bolognese, tenendo conto delle                
linee di orientamento definite da tale Conferenza metropolitana.                
9. All'atto della istituzione della Citta' metropolitana, la Regione            
procede al riordino degli assetti della sanita' della Provincia di              
Bologna, conformemente al provvedimento di cui al comma 1, con                  
l'obiettivo di pervenire alla costituzione di un'unica Unita'                   
sanitaria locale per la Citta' metropolitana.  In ogni caso entro e             
non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge gli              
ambiti territoriali provvisoriamente definiti dal comma 2, nonche'              
gli assetti organizzativi da essi derivanti, sono sottoposti a                  
verifica con l'obiettivo di adeguarli, sentita la Conferenza                    
sanitaria provinciale,  ai mutamenti nel frattempo intervenuti                  
relativamente all'assetto territoriale ed organizzativo  degli Enti             
locali della provincia di Bologna, adottando gli eventuali                      
provvedimenti conseguenti.".                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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