REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VII                                                                  
    SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                                       
    CAPO I                                                                      
    Sanita'                                                                     
          Art. 181                                                              
Istituzione della Conferenza sanitaria territoriale:                            
modifiche alla L.R. n. 19 del 1994                                              
1. L'art. 11 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante "Norme per il            
riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del DLgs 30                  
dicembre 1992, n. 502, modificato dal DLgs 7 dicembre 1993, n. 517",            
e' cosi' sostituito:                                                            
"Art. 11                                                                        
Conferenza sanitaria territoriale                                               
1. E' istituita la Conferenza sanitaria territoriale composta:                  
a) dai Sindaci dei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale di                
ciascuna Azienda Unita' sanitaria locale, o loro delegati,                      
individuati nell'ambito dell'esecutivo;                                         
b) dal Presidente della Provincia, o suo delegato, individuato                  
nell'ambito dell'esecutivo che fa parte di diritto dell'esecutivo di            
cui al comma 4. Nelle province in cui sia presente la sede                      
universitaria, opportune intese con l'Universita' disciplinano la               
partecipazione del Rettore, o suo delegato, alla Conferenza ed                  
all'esecutivo, limitatamente alle materie di reciproco interesse.               
2. La Conferenza sanitaria territoriale assolve ai compiti ed alle              
funzioni di cui al comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo di              
riordino, ed in particolare:                                                    
a) partecipa alle funzioni di programmazione locale e regionale e,              
secondo modalita' disciplinate dal Piano sanitario regionale, al                
processo di elaborazione e di approvazione dei piani attuativi locali           
ed esprime parere sui piani annuali di attivita';                               
b) esercita le funzioni di indirizzo e verifica periodica                       
dell'attivita' delle Aziende sanitarie presenti nell'ambito                     
territoriale di riferimento, anche formulando proprie valutazioni e             
proposte e trasmettendole al Direttore generale ed alla Regione. A              
tal fine viene dotata di strumenti informativi ed operativi idonei ad           
espletare i compiti e le funzioni di propria competenza;                        
c) esprime parere obbligatorio sul Piano programmatico delle Aziende            
sanitarie, di cui all'art. 5 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 e sui           
relativi aggiornamenti annuali;                                                 
d) esprime parere obbligatorio sul bilancio pluriennale di                      
previsione, sul bilancio economico preventivo e sul bilancio                    
d'esercizio, trasmettendo alla Regione eventuali osservazioni ai fini           
del controllo esercitato dalla Giunta regionale a norma del comma 8             
dell'art. 4 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412;                               
e) promuove e coordina, ai sensi dell'art. 7, la stipula di intese              
tra i Comuni e le Aziende Unita' sanitarie locali per l'integrazione            
delle funzioni sociali e sanitarie, con particolare riferimento alle            
prestazioni socio-sanitarie ed alla integrazione sanitaria;                     
f) formula parere obbligatorio sugli accordi tra Aziende sanitarie e            
Universita', attuativi dei protocolli di intesa tra Regione e                   
Universita';                                                                    
g) partecipa alla valutazione della funzionalita' dei servizi e della           
loro razionale distribuzione territoriale, utilizzando indicatori               
omogenei di attivita' e di risultato definiti dalla Regione ed                  
eventualmente integrati dalle Aziende.                                          
3. La Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie                 
locali, disciplina le modalita' di funzionamento delle Conferenze               
sanitarie territoriali e della rappresentanza di cui al comma 14                
dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino. Tale rappresentanza            
assume la denominazione ed il ruolo di esecutivo della Conferenza.              
4. L'esecutivo, oltre che dal Presidente della Provincia, o suo                 
delegato, e' composto da non piu' di cinque membri individuati dalla            
Conferenza al proprio interno, tenuto conto dell'articolazione                  
distrettuale della Azienda Unita' sanitaria locale, ed espleta, in              
nome e per conto della Conferenza, le funzioni stabilite nella                  
deliberazione di cui al comma 3.                                                
5. I Direttori generali delle Aziende sanitarie partecipano alle                
sedute dell'esecutivo e della Conferenza su invito del Presidente.".            
NOTE ALL'ART. 181                                                               
Rubrica                                                                         
1) La L.R. n. 19 del 1994 e' citata alla nota 1) all'art. 180.                  
Comma 1                                                                         
2) Il testo dell'art. 11 della L.R. n. 19 del 1994, citata alla nota            
1) all'art. 180, era il seguente:                                               
"Art. 11 - Conferenza dei Sindaci                                               
1. Gli organi rappresentativi dei Comuni dell'ambito territoriale di            
ciascuna Unita' sanitaria locale esprimono i bisogni socio-sanitari             
delle rispettive comunita' locali e provvedono ad esercitare  le                
funzioni di indirizzo e di verifica dell'attivita' dell'Azienda Unita           
sanitaria locale previste dal decreto legislativo di riordino e dalla           
presente legge, per il tramite della Conferenza dei Sindaci.                    
Nelle Unita' sanitarie locali il cui ambito territoriale  coincide              
con quello del Comune provvede direttamente il Sindaco.                         
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge            
la Giunta regionale, sentita l'ANCI (Associazione nazionale Comuni              
italiani), adotta un apposito regolamento per disciplinate le                   
modalita' di funzionamento della Conferenza dei Sindaci e della                 
rappresentanza di cui al comma 14 dell'articolo 3 dei decreto                   
legislativo di riordino. Tale rappresentanza assume la denominazione            
ed il ruolo di organismo esecutivo della Conferenza dei Sindaci.                
3. L'esecutivo e' composto dal Presidente della Conferenza e da non             
piu' di quattro Sindaci individuati dalla Conferenza nel proprio seno           
tenuto conto della articolazione distrettuale della Unita' sanitaria            
locale ed assolve, a nome e per conto della Conferenza, le funzioni             
stabilite dal regolamento.                                                      
4. La Conferenza assicura l'effettiva partecipazione  di tutti i                
Comuni alla formazione delle decisioni adottate dall'esecutivo.                 
5. La Conferenza e l'esecutivo intrattengono rapporti con l'Azienda             
tramite il Direttore generale. Il Direttore generale partecipa alle             
sedute dell'esecutivo  e della Conferenza su invito del Presidente.".           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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