LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO I
Sanita'
Art. 181
Istituzione della Conferenza sanitaria territoriale:
modifiche alla L.R. n. 19 del 1994
1. L'art. 11 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante "Norme per il
riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del DLgs 30
dicembre 1992, n. 502, modificato dal DLgs 7 dicembre 1993, n. 517",
e' cosi' sostituito:
"Art. 11
Conferenza sanitaria territoriale
1. E' istituita la Conferenza sanitaria territoriale composta:
a) dai Sindaci dei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale di
ciascuna Azienda Unita' sanitaria locale, o loro delegati,
individuati nell'ambito dell'esecutivo;
b) dal Presidente della Provincia, o suo delegato, individuato
nell'ambito dell'esecutivo che fa parte di diritto dell'esecutivo di
cui al comma 4. Nelle province in cui sia presente la sede
universitaria, opportune intese con l'Universita' disciplinano la
partecipazione del Rettore, o suo delegato, alla Conferenza ed
all'esecutivo, limitatamente alle materie di reciproco interesse.
2. La Conferenza sanitaria territoriale assolve ai compiti ed alle
funzioni di cui al comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo di
riordino, ed in particolare:
a) partecipa alle funzioni di programmazione locale e regionale e,
secondo modalita' disciplinate dal Piano sanitario regionale, al
processo di elaborazione e di approvazione dei piani attuativi locali
ed esprime parere sui piani annuali di attivita';
b) esercita le funzioni di indirizzo e verifica periodica
dell'attivita' delle Aziende sanitarie presenti nell'ambito
territoriale di riferimento, anche formulando proprie valutazioni e
proposte e trasmettendole al Direttore generale ed alla Regione. A
tal fine viene dotata di strumenti informativi ed operativi idonei ad
espletare i compiti e le funzioni di propria competenza;
c) esprime parere obbligatorio sul Piano programmatico delle Aziende
sanitarie, di cui all'art. 5 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 e sui
relativi aggiornamenti annuali;
d) esprime parere obbligatorio sul bilancio pluriennale di
previsione, sul bilancio economico preventivo e sul bilancio
d'esercizio, trasmettendo alla Regione eventuali osservazioni ai fini
del controllo esercitato dalla Giunta regionale a norma del comma 8
dell'art. 4 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412;
e) promuove e coordina, ai sensi dell'art. 7, la stipula di intese
tra i Comuni e le Aziende Unita' sanitarie locali per l'integrazione
delle funzioni sociali e sanitarie, con particolare riferimento alle
prestazioni socio-sanitarie ed alla integrazione sanitaria;
f) formula parere obbligatorio sugli accordi tra Aziende sanitarie e
Universita', attuativi dei protocolli di intesa tra Regione e
Universita';
g) partecipa alla valutazione della funzionalita' dei servizi e della
loro razionale distribuzione territoriale, utilizzando indicatori
omogenei di attivita' e di risultato definiti dalla Regione ed
eventualmente integrati dalle Aziende.
3. La Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie
locali, disciplina le modalita' di funzionamento delle Conferenze
sanitarie territoriali e della rappresentanza di cui al comma 14
dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino. Tale rappresentanza
assume la denominazione ed il ruolo di esecutivo della Conferenza.
4. L'esecutivo, oltre che dal Presidente della Provincia, o suo
delegato, e' composto da non piu' di cinque membri individuati dalla
Conferenza al proprio interno, tenuto conto dell'articolazione
distrettuale della Azienda Unita' sanitaria locale, ed espleta, in
nome e per conto della Conferenza, le funzioni stabilite nella
deliberazione di cui al comma 3.
5. I Direttori generali delle Aziende sanitarie partecipano alle
sedute dell'esecutivo e della Conferenza su invito del Presidente.".
NOTE ALL'ART. 181
Rubrica
1) La L.R. n. 19 del 1994 e' citata alla nota 1) all'art. 180.
Comma 1
2) Il testo dell'art. 11 della L.R. n. 19 del 1994, citata alla nota
1) all'art. 180, era il seguente:
"Art. 11 - Conferenza dei Sindaci
1. Gli organi rappresentativi dei Comuni dell'ambito territoriale di
ciascuna Unita' sanitaria locale esprimono i bisogni socio-sanitari
delle rispettive comunita' locali e provvedono ad esercitare le
funzioni di indirizzo e di verifica dell'attivita' dell'Azienda Unita
sanitaria locale previste dal decreto legislativo di riordino e dalla
presente legge, per il tramite della Conferenza dei Sindaci.
Nelle Unita' sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide
con quello del Comune provvede direttamente il Sindaco.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge
la Giunta regionale, sentita l'ANCI (Associazione nazionale Comuni
italiani), adotta un apposito regolamento per disciplinate le
modalita' di funzionamento della Conferenza dei Sindaci e della
rappresentanza di cui al comma 14 dell'articolo 3 dei decreto
legislativo di riordino. Tale rappresentanza assume la denominazione
ed il ruolo di organismo esecutivo della Conferenza dei Sindaci.
3. L'esecutivo e' composto dal Presidente della Conferenza e da non
piu' di quattro Sindaci individuati dalla Conferenza nel proprio seno
tenuto conto della articolazione distrettuale della Unita' sanitaria
locale ed assolve, a nome e per conto della Conferenza, le funzioni
stabilite dal regolamento.
4. La Conferenza assicura l'effettiva partecipazione di tutti i
Comuni alla formazione delle decisioni adottate dall'esecutivo.
5. La Conferenza e l'esecutivo intrattengono rapporti con l'Azienda
tramite il Direttore generale. Il Direttore generale partecipa alle
sedute dell'esecutivo e della Conferenza su invito del Presidente.".