REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VII                                                                  
    SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                                       
    CAPO I                                                                      
    Sanita'                                                                     
          Art. 180                                                              
Modifiche alla L.R. n. 19 del 1994                                              
in materia di Distretti                                                         
1. Al comma 2 dell'art. 9 della L.R. 12 maggio 1994,  n.19 recante              
"Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del            
DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal DLgs 7 dicembre 1993,             
n. 517", dopo le parole "e' effettuata", sono soppresse le parole               
"dal Sindaco o dalla Conferenza dei Sindaci" fino alle parole                   
"Consulta provinciale di cui all'art. 14".                                      
2. I commi 3 e 4 dell'art. 9 della L.R. n. 19 del 1994 sono                     
sostituiti dai seguenti commi:                                                  
"3. I provvedimenti di individuazione dei Distretti o di                        
modificazione della loro delimitazione territoriale sono adottati               
dalla Conferenza sanitaria territoriale, su proposta e di concerto              
con i Direttori generali. I provvedimenti assunti sono trasmessi alla           
Giunta regionale per la verifica di conformita' ai criteri di cui al            
comma 1.                                                                        
4. In ogni ambito distrettuale comprendente piu' Comuni o piu'                  
Circoscrizioni comunali e' istituito un Comitato di Distretto                   
composto dai Sindaci dei Comuni, ovvero dai Presidenti delle                    
Circoscrizioni facenti parte del Distretto, o loro delegati,                    
individuati nell'ambito dell'esecutivo. Tale Comitato opera in                  
stretto raccordo con la Conferenza sanitaria territoriale.                      
5. Il Comitato di Distretto, nell'ambito degli indirizzi espressi               
dalla Conferenza sanitaria territoriale, svolge funzioni di proposta            
e di verifica sulle attivita' distrettuali relativamente a:                     
a) piani e programmi distrettuali definiti dalla programmazione                 
aziendale;                                                                      
b) budget di Distretto e priorita' d'impiego delle risorse assegnate;           
c) verifica dei risultati conseguiti utilizzando a tal fine                     
indicatori omogenei come definiti alla lett. g) del comma 2 dell'art.           
11;                                                                             
d) assetto organizzativo e localizzazione dei servizi distrettuali.             
Le proposte di localizzazione dei servizi distrettuali sono                     
sottoposte al parere obbligatorio del Comitato di Distretto.                    
6. II Comitato di Distretto puo' promuovere eventuali iniziative di             
carattere locale, anche riguardanti aree territoriali                           
sub-distrettuali, verificandone la relativa copertura finanziaria.".            
NOTE ALL'ART. 180                                                               
Rubrica                                                                         
1) La L.R. 12 maggio 1994, n. 19 concerne Norme per il riordino del             
Servizio sanitario regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n.             
502, modificato dal DLgs 7 dicembre 1993, n. 517.                               
Comma 1                                                                         
2) Il testo del comma 2 dell'art. 9 della L.R. n. 19 del 1994, citata           
alla nota 1) al presente articolo, cosi' come modificato, e' il                 
seguente:                                                                       
"Art. 9 - Distretti                                                             
omissis                                                                         
2. L'individuazione dei distretti in cui si articola  ciascuna delle            
Unita' sanitarie locali di cui al comma 1 dell'articolo 4 e'                    
effettuata sulla base dei seguenti criteri:                                     
a) ciascun Distretto deve coincidere con uno o piu' comuni, ovvero              
con una o piu' circoscrizioni in cui il comune e' suddiviso;                    
b) ciascun Distretto deve comprendere, di norma, una popolazione non            
inferiore a 40.000 abitanti e nelle aree urbane non inferiore a                 
80.000 abitanti;                                                                
c) nelle aree montane l'ambito territoriale del Distretto deve                  
coincidere, di norma, con quello delle Comunita' Montane.                       
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
3) Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 9 della L.R. n. 19 del 1994,              
citata alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:                      
"Art. 9 - Distretti                                                             
omissis                                                                         
3. I provvedimenti di individuazione dei Distretti,  formalmente                
adottati dai Direttori generali entro sessanta giorni dal loro                  
insediamento, sono trasmessi alla Giunta regionale per la verifica di           
conformita' ai criteri previsti. Trascorso inutilmente  tale termine            
provvede la Giunta regionale con propria deliberazione, sentite le              
Province interessate e la competente Commissione consiliare.                    
4. Le funzioni di indirizzo e di verifica sull'attivita'  del                   
Distretto possono essere esercitate, su delega dei Sindaco o della              
Conferenza dei Sindaci, dai Presidenti di circoscrizione o dal                  
Sindaco ovvero dai Sindaci dell'ambito territoriale di riferimento              
del Distretto costituiti in Comitato.".                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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