LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO I
Sanita'
Art. 180
Modifiche alla L.R. n. 19 del 1994
in materia di Distretti
1. Al comma 2 dell'art. 9 della L.R. 12 maggio 1994, n.19 recante
"Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del
DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal DLgs 7 dicembre 1993,
n. 517", dopo le parole "e' effettuata", sono soppresse le parole
"dal Sindaco o dalla Conferenza dei Sindaci" fino alle parole
"Consulta provinciale di cui all'art. 14".
2. I commi 3 e 4 dell'art. 9 della L.R. n. 19 del 1994 sono
sostituiti dai seguenti commi:
"3. I provvedimenti di individuazione dei Distretti o di
modificazione della loro delimitazione territoriale sono adottati
dalla Conferenza sanitaria territoriale, su proposta e di concerto
con i Direttori generali. I provvedimenti assunti sono trasmessi alla
Giunta regionale per la verifica di conformita' ai criteri di cui al
comma 1.
4. In ogni ambito distrettuale comprendente piu' Comuni o piu'
Circoscrizioni comunali e' istituito un Comitato di Distretto
composto dai Sindaci dei Comuni, ovvero dai Presidenti delle
Circoscrizioni facenti parte del Distretto, o loro delegati,
individuati nell'ambito dell'esecutivo. Tale Comitato opera in
stretto raccordo con la Conferenza sanitaria territoriale.
5. Il Comitato di Distretto, nell'ambito degli indirizzi espressi
dalla Conferenza sanitaria territoriale, svolge funzioni di proposta
e di verifica sulle attivita' distrettuali relativamente a:
a) piani e programmi distrettuali definiti dalla programmazione
aziendale;
b) budget di Distretto e priorita' d'impiego delle risorse assegnate;
c) verifica dei risultati conseguiti utilizzando a tal fine
indicatori omogenei come definiti alla lett. g) del comma 2 dell'art.
11;
d) assetto organizzativo e localizzazione dei servizi distrettuali.
Le proposte di localizzazione dei servizi distrettuali sono
sottoposte al parere obbligatorio del Comitato di Distretto.
6. II Comitato di Distretto puo' promuovere eventuali iniziative di
carattere locale, anche riguardanti aree territoriali
sub-distrettuali, verificandone la relativa copertura finanziaria.".
NOTE ALL'ART. 180
Rubrica
1) La L.R. 12 maggio 1994, n. 19 concerne Norme per il riordino del
Servizio sanitario regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n.
502, modificato dal DLgs 7 dicembre 1993, n. 517.
Comma 1
2) Il testo del comma 2 dell'art. 9 della L.R. n. 19 del 1994, citata
alla nota 1) al presente articolo, cosi' come modificato, e' il
seguente:
"Art. 9 - Distretti
omissis
2. L'individuazione dei distretti in cui si articola ciascuna delle
Unita' sanitarie locali di cui al comma 1 dell'articolo 4 e'
effettuata sulla base dei seguenti criteri:
a) ciascun Distretto deve coincidere con uno o piu' comuni, ovvero
con una o piu' circoscrizioni in cui il comune e' suddiviso;
b) ciascun Distretto deve comprendere, di norma, una popolazione non
inferiore a 40.000 abitanti e nelle aree urbane non inferiore a
80.000 abitanti;
c) nelle aree montane l'ambito territoriale del Distretto deve
coincidere, di norma, con quello delle Comunita' Montane.
omissis".
Comma 2
3) Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 9 della L.R. n. 19 del 1994,
citata alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:
"Art. 9 - Distretti
omissis
3. I provvedimenti di individuazione dei Distretti, formalmente
adottati dai Direttori generali entro sessanta giorni dal loro
insediamento, sono trasmessi alla Giunta regionale per la verifica di
conformita' ai criteri previsti. Trascorso inutilmente tale termine
provvede la Giunta regionale con propria deliberazione, sentite le
Province interessate e la competente Commissione consiliare.
4. Le funzioni di indirizzo e di verifica sull'attivita' del
Distretto possono essere esercitate, su delega dei Sindaco o della
Conferenza dei Sindaci, dai Presidenti di circoscrizione o dal
Sindaco ovvero dai Sindaci dell'ambito territoriale di riferimento
del Distretto costituiti in Comitato.".