LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO I
Sanita'
Art. 179
Oggetto
1. Il presente Capo disciplina l'esercizio delle funzioni e dei
compiti amministrativi in materia di salute umana e sanita'
veterinaria conferite dalle norme contenute nel Capo I del Titolo IV
del DLgs n. 112 del 1998.
2. Il presente Capo provvede inoltre ad adeguare la legislazione
regionale vigente in materia di riordino del servizio sanitario
regionale, nonche' a delegare funzioni amministrative di competenza
della Regione.
3. Ferme restando le funzioni del Sindaco quale autorita' sanitaria
locale ed i conferimenti disposti dal presente Capo, la Regione e le
aziende sanitarie esercitano le funzioni amministrative in materia di
salute umana e sanita' veterinaria conferite dalle norme contenute
nel Capo I del Titolo IV del DLgs n. 112 del 1998.
NOTE ALL'ART. 179
Comma 1
1) Il Capo I del Titolo IV - Servizi alla persona e alla comunita' -
del DLgs n. 112, citato alla nota 2) all'art. 5, concerne Tutela
della salute.
2) Il Capo I del Titolo IV del DLgs n. 112, citato alla nota 2)
dell'art. 5, e' citato alla nota 1) al presente articolo.