REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VII                                                                  
    SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                                       
    CAPO I                                                                      
    Sanita'                                                                     
          Art. 179                                                              
Oggetto                                                                         
1. Il presente Capo disciplina l'esercizio delle funzioni e dei                 
compiti amministrativi in materia di salute umana e sanita'                     
veterinaria conferite dalle norme contenute nel Capo I del Titolo IV            
del DLgs n. 112 del 1998.                                                       
2. Il presente Capo provvede inoltre ad adeguare la legislazione                
regionale vigente in materia di riordino del servizio sanitario                 
regionale, nonche' a delegare funzioni amministrative di competenza             
della Regione.                                                                  
3. Ferme restando le funzioni del Sindaco quale autorita' sanitaria             
locale ed i conferimenti disposti dal presente Capo, la Regione e le            
aziende sanitarie esercitano le funzioni amministrative in materia di           
salute umana e sanita' veterinaria conferite dalle norme contenute              
nel Capo I del Titolo IV del DLgs n. 112 del 1998.                              
NOTE ALL'ART. 179                                                               
Comma 1                                                                         
1) Il Capo I del Titolo IV - Servizi alla persona e alla comunita' -            
del DLgs n. 112, citato alla nota 2) all'art. 5, concerne Tutela                
della salute.                                                                   
2) Il Capo I del Titolo IV del DLgs n. 112, citato alla nota 2)                 
dell'art. 5, e' citato alla nota 1) al presente articolo.                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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