LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO VIII
Protezione civile
Art. 178
Procedure per l'applicazione
della Legge n. 185 del 1992
1. I Comuni provvedono alla individuazione delle zone agrarie
interessate agli eventi calamitosi, ai sensi della lett. b) del comma
1 dell'art. 66 del DLgs n. 112 del 1998. Tale atto e' trasmesso,
entro trenta giorni dalla cessazione dell'evento, alla Provincia o
alla Comunita' Montana competenti per territorio ai fini
dell'esercizio delle funzioni amministrative di loro competenza ai
sensi della L.R. 30 maggio 1997, n. 15.
2. L'individuazione e' trasmessa, inoltre, alla Regione entro il
medesimo termine ai fini della dichiarazione d'esistenza di
eccezionale calamita' o avversita' atmosferica di cui alla Legge 14
febbraio 1992, n. 185.
NOTE ALL'ART. 178
Rubrica
1) La Legge 14 febbraio 1992, n. 185, concerne Nuova disciplina del
Fondo di solidarieta' nazionale.
Comma 1
2) Il testo della lett. b) del comma 1, dell'art. 66 del DLgs n. 112
del 1998, citato alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 66 - Funzioni conferite agli Enti locali
1. Sono attribuite, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della Legge 15
marzo 1997, n. 59, ai Comuni le funzioni relative:
omissis
b) alla delimitazione di zone agrarie interessate ad eventi
calamitosi;
omissis".
3) La L.R. 30 maggio 1997, n. 15, concerne Norme per l'esercizio
delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazioni della
L.R. 27 agosto 1983, n. 34.
Comma 2
4) La Legge n. 185 del 1992 e' citata alla nota 1) al presente
articolo.