REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO VIII                                                                   
    Protezione civile                                                           
          Art. 178                                                              
Procedure per l'applicazione                                                    
della Legge n. 185 del 1992                                                     
1. I Comuni provvedono alla individuazione delle zone agrarie                   
interessate agli eventi calamitosi, ai sensi della lett. b) del comma           
1 dell'art. 66 del DLgs n. 112 del 1998. Tale atto e' trasmesso,                
entro trenta giorni dalla cessazione dell'evento, alla Provincia o              
alla Comunita' Montana competenti per territorio ai fini                        
dell'esercizio delle funzioni amministrative di loro competenza ai              
sensi della L.R. 30 maggio 1997, n. 15.                                         
2. L'individuazione e' trasmessa, inoltre, alla Regione entro il                
medesimo termine ai fini della dichiarazione d'esistenza di                     
eccezionale calamita' o avversita' atmosferica di cui alla Legge 14             
febbraio 1992, n. 185.                                                          
NOTE ALL'ART. 178                                                               
Rubrica                                                                         
1) La Legge 14 febbraio 1992, n. 185, concerne Nuova disciplina del             
Fondo di solidarieta' nazionale.                                                
Comma 1                                                                         
2) Il testo della lett. b) del comma 1, dell'art. 66 del DLgs n. 112            
del 1998, citato alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:                       
"Art. 66 - Funzioni conferite agli Enti locali                                  
1. Sono attribuite, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della Legge 15           
marzo 1997, n. 59, ai Comuni le funzioni relative:                              
omissis                                                                         
b) alla delimitazione di zone agrarie interessate ad eventi                     
calamitosi;                                                                     
omissis".                                                                       
3) La L.R. 30 maggio 1997, n. 15, concerne Norme per l'esercizio                
delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazioni della           
L.R. 27 agosto 1983, n. 34.                                                     
Comma 2                                                                         
4) La Legge n. 185 del 1992 e' citata alla nota 1) al presente                  
articolo.                                                                       

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