LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO VIII
Protezione civile
Art. 177
Funzioni conferite agli Enti locali
1. Le Province esercitano le funzioni di cui alla lett. b) del comma
1 dell'art. 108 del DLgs n. 112 del 1998.
2. Alle Province sono delegate le funzioni di spegnimento degli
incendi boschivi. Dette funzioni possono essere esercitate d'intesa
fra la Provincia e la Comunita' Montana che ne faccia richiesta,
previa verifica dell'idoneita' dell'ente richiedente allo svolgimento
delle funzioni. La verifica e' svolta dalla Provincia sulla base di
apposita direttiva della Giunta regionale. L'intesa definisce le
specifiche funzioni esercitate dalla Comunita' Montana. Detta
funzione e' svolta dagli enti delegati coordinandosi con la Regione e
con le competenti autorita' dello Stato, in particolare per quanto
attiene alle funzioni statali di soccorso tecnico urgente e di uso
dei mezzi aerei. Gli enti delegati possono avvalersi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato fino
all'attuazione della lett. c) del comma 1 dell'art. 70 del DLgs n.
112 del 1998, sulla base delle convenzioni stipulate con detti Corpi
dalla Regione Emilia-Romagna.
3. I Comuni esercitano le funzioni di cui alla lett. c) del comma 1
dell'art. 108 del DLgs n. 112 del 1998, nonche' adottano tutte le
iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, sul piano
organizzativo, sociale ed economico.
NOTE ALL'ART. 177
Comma 1
1) Il testo della lett. b) del comma 1 dell'art. 108 del DLgs n. 112
del 1998, citato alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 108 - Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali
1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle
disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle Regioni e agli
Enti locali e tra queste, in particolare:
omissis
b) sono attribuite alle Province le funzioni relative: 1)
all'attuazione, in ambito provinciale, delle attivita' di previsione
e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi
e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti
amministrativi; 2) alla predisposizione dei piani provinciali di
emergenza sulla base degli indirizzi regionali; 3) alla vigilanza
sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di
protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da
attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b) della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
omissis".
Comma 2
2) Il testo della lett. c) del comma 1 dell'art. 70 del DLgs n. 112
del 1998, citato alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota
all'art. 102.
Comma 3
3) Il testo della lett. c) del comma 1 dell'art. 108 del DLgs n. 112
del 1998, citato alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 108 - Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali
1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle
disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle Regioni e agli
Enti locali e tra queste, in particolare:
omissis
c) sono attribuite ai Comuni le funzioni relative: 1) all'attuazione,
in ambito comunale, delle attivita' di previsione e degli interventi
di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi
alla preparazione all'emergenza necessari ad assicurare i primi
soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; 3) alla
predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza,
anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla Legge
8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le Comunita'
Montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli
indirizzi regionali; 4) all'attivazione dei primi soccorsi alla
popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare
l'emergenza; 5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle
strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti; 6)
all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale
e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e
regionali.".