REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO VIII                                                                   
    Protezione civile                                                           
          Art. 177                                                              
Funzioni conferite agli Enti locali                                             
1. Le Province esercitano le funzioni di cui alla lett. b) del comma            
1 dell'art. 108 del DLgs n. 112 del 1998.                                       
2. Alle Province sono delegate le funzioni di spegnimento degli                 
incendi boschivi. Dette funzioni possono essere esercitate d'intesa             
fra la Provincia e la Comunita' Montana che ne faccia richiesta,                
previa verifica dell'idoneita' dell'ente richiedente allo svolgimento           
delle funzioni. La verifica e' svolta dalla Provincia sulla base di             
apposita direttiva della Giunta regionale. L'intesa definisce le                
specifiche funzioni esercitate dalla Comunita' Montana. Detta                   
funzione e' svolta dagli enti delegati coordinandosi con la Regione e           
con le competenti autorita' dello Stato, in particolare per quanto              
attiene alle funzioni statali di soccorso tecnico urgente e di uso              
dei mezzi aerei. Gli enti delegati possono avvalersi del Corpo                  
nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato fino           
all'attuazione della lett. c) del comma 1 dell'art. 70 del DLgs n.              
112 del 1998, sulla base delle convenzioni stipulate con detti Corpi            
dalla Regione Emilia-Romagna.                                                   
3. I Comuni esercitano le funzioni di cui alla lett. c) del comma 1             
dell'art. 108 del DLgs n. 112 del 1998, nonche' adottano tutte le               
iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, sul piano                  
organizzativo, sociale ed economico.                                            
NOTE ALL'ART. 177                                                               
Comma 1                                                                         
1) Il testo della lett. b) del comma 1 dell'art. 108 del DLgs n. 112            
del 1998, citato alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:                       
"Art. 108 - Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali                  
1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle            
disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle Regioni e agli               
Enti locali e tra queste, in particolare:                                       
omissis                                                                         
b) sono attribuite alle Province le funzioni relative: 1)                       
all'attuazione, in ambito provinciale, delle attivita' di previsione            
e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi           
e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti                    
amministrativi; 2) alla predisposizione dei piani provinciali di                
emergenza sulla base degli indirizzi regionali; 3) alla vigilanza               
sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di                   
protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da             
attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1,           
lettera b) della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;                                
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo della lett. c) del comma 1 dell'art. 70 del DLgs n. 112             
del 1998, citato alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota                
all'art. 102.                                                                   
Comma 3                                                                         
3) Il testo della lett. c) del comma 1 dell'art. 108 del DLgs n. 112            
del 1998, citato alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:                       
"Art. 108 - Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali                  
1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle            
disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle Regioni e agli               
Enti locali e tra queste, in particolare:                                       
omissis                                                                         
c) sono attribuite ai Comuni le funzioni relative: 1) all'attuazione,           
in ambito comunale, delle attivita'  di previsione e degli interventi           
di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;           
2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi  quelli relativi             
alla preparazione all'emergenza necessari ad assicurare i primi                 
soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; 3) alla               
predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza,              
anche nelle forme associative  e di cooperazione previste dalla Legge           
8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le Comunita'               
Montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli                    
indirizzi regionali; 4) all'attivazione dei primi soccorsi alla                 
popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare                 
l'emergenza; 5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle                  
strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti; 6)                  
all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale           
e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e                       
regionali.".                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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