REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO VIII                                                                   
    Protezione civile                                                           
          Art. 176                                                              
Funzioni della Regione                                                          
1. In materia di protezione civile la Regione:                                  
a) esercita le funzioni di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art.              
108 del DLgs n. 112 del 1998;                                                   
b) partecipa alla definizione delle intese di cui all'art. 107 del              
DLgs n. 112 del 1998;                                                           
c) formula gli indirizzi per lo svolgimento di periodiche                       
esercitazioni di protezione civile, di interesse regionale, in                  
collaborazione con gli Enti locali, con altre Amministrazioni                   
pubbliche e con gli enti privati interessati, nonche' con le                    
associazioni del volontariato di protezione civile;                             
d) concorre all'attuazione degli interventi urgenti relativi agli               
eventi di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della Legge 24              
febbraio 1992, n. 225, anche avvalendosi del Corpo nazionale dei                
vigili del fuoco;                                                               
e) dichiara, sentite anche le Province interessate, la situazione di            
eccezionale calamita' o avversita' atmosferica.                                 
2. Per l'adeguamento della disciplina delle funzioni regionali e                
degli Enti locali al complesso dei principi previsti nel DLgs n. 112            
del 1998, la Regione procede alla revisione della L.R. 19 aprile                
1995, n. 45.                                                                    
NOTE ALL'ART. 176                                                               
Comma 1                                                                         
1) Il testo della lett. a) del comma 1 dell'art. 108 del DLgs n. 112,           
citato alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:                                 
"Art. 108 - Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali                  
1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle            
disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle Regioni e agli               
Enti locali e tra queste, in particolare:                                       
a) sono attribuite alle Regioni le funzioni relative: 1) alla                   
predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi,           
sulla base degli indirizzi nazionali; 2) all'attuazione di interventi           
urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza           
di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge 24            
febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei                
vigili del fuoco; 3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani            
provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui                    
all'articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge n. 225 del 1992; 4)            
all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno               
alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi                    
calamitosi; 5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo             
quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1                       
dell'articolo 107; 6) alla dichiarazione dell'esistenza di                      
eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, ivi compresa                    
l'individuazione  dei territori danneggiati e delle provvidenze di              
cui alla Legge 14 febbraio 1992, n. 185; 7) agli interventi per                 
l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato.                                 
omissis".                                                                       
2) Il testo dell'art. 107 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota            
2) all'art. 5, e' il seguente:                                                  
"Art. 107 - Funzioni mantenute allo Stato                                       
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della Legge 15                
marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:                  
a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attivita' delle              
Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle Regioni,             
delle Province, dei Comuni, delle Comunita' Montane, degli Enti                 
pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed                
organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale             
in materia di protezione civile;                                                
b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le Regioni                    
interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di            
cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della Legge 24 febbraio 1992, n.           
225;                                                                            
c) alla emanazione, d'intesa con le Regioni interessate, di ordinanze           
per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni             
di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il               
ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi            
calamitosi e nelle quali e' intervenuta la dichiarazione di stato di            
emergenza di cui alla lettera b);                                               
d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'articolo 8,            
comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;                                  
e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attivita'              
industriali, civili e commerciali;                                              
f) alle funzione operative riguardanti: 1) gli indirizzi per la                 
predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e                    
prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio; 2) la                   
predisposizione, d'intesa con le Regioni e gli Enti locali                      
interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di             
cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della Legge 24 febbraio                
1992, n. 225 e la loro attuazione; 3) il soccorso tecnico urgente, la           
prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi           
aerei degli incendi boschivi; 4) lo svolgimento di periodiche                   
esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza;                         
g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei                 
rischi naturali ed antropici.                                                   
2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al numero 1) della             
lettera f) del comma 1, sono esercitate attraverso intese nella                 
Conferenza unificata.".                                                         
3) Il testo della lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della Legge 24               
febbraio 1992, n. 225, concernente Istituzione del Servizio nazionale           
della protezione civile, e' il seguente:                                        
"Art. 2 - Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze                        
1. Ai fini dell'attivita' di protezione civile gli eventi si                    
distinguono in:                                                                 
omissis                                                                         
b) eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo che per loro            
natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di piu' enti            
o amministrazioni competenti in via ordinaria;                                  
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
4) Il DLgs n. 112 del 1998 e' citato alla nota 2) all'art. 5.                   
5) La L.R. 19 aprile 1995, n. 45, concerne Disciplina delle attivita'           
e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di                   
protezione civile.                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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