LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO VIII
Protezione civile
Art. 176
Funzioni della Regione
1. In materia di protezione civile la Regione:
a) esercita le funzioni di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art.
108 del DLgs n. 112 del 1998;
b) partecipa alla definizione delle intese di cui all'art. 107 del
DLgs n. 112 del 1998;
c) formula gli indirizzi per lo svolgimento di periodiche
esercitazioni di protezione civile, di interesse regionale, in
collaborazione con gli Enti locali, con altre Amministrazioni
pubbliche e con gli enti privati interessati, nonche' con le
associazioni del volontariato di protezione civile;
d) concorre all'attuazione degli interventi urgenti relativi agli
eventi di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della Legge 24
febbraio 1992, n. 225, anche avvalendosi del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
e) dichiara, sentite anche le Province interessate, la situazione di
eccezionale calamita' o avversita' atmosferica.
2. Per l'adeguamento della disciplina delle funzioni regionali e
degli Enti locali al complesso dei principi previsti nel DLgs n. 112
del 1998, la Regione procede alla revisione della L.R. 19 aprile
1995, n. 45.
NOTE ALL'ART. 176
Comma 1
1) Il testo della lett. a) del comma 1 dell'art. 108 del DLgs n. 112,
citato alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 108 - Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali
1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle
disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle Regioni e agli
Enti locali e tra queste, in particolare:
a) sono attribuite alle Regioni le funzioni relative: 1) alla
predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi,
sulla base degli indirizzi nazionali; 2) all'attuazione di interventi
urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza
di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge 24
febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco; 3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani
provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge n. 225 del 1992; 4)
all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno
alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi
calamitosi; 5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo
quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1
dell'articolo 107; 6) alla dichiarazione dell'esistenza di
eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, ivi compresa
l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di
cui alla Legge 14 febbraio 1992, n. 185; 7) agli interventi per
l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato.
omissis".
2) Il testo dell'art. 107 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota
2) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 107 - Funzioni mantenute allo Stato
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della Legge 15
marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attivita' delle
Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle Regioni,
delle Province, dei Comuni, delle Comunita' Montane, degli Enti
pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed
organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale
in materia di protezione civile;
b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le Regioni
interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di
cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della Legge 24 febbraio 1992, n.
225;
c) alla emanazione, d'intesa con le Regioni interessate, di ordinanze
per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni
di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il
ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi
calamitosi e nelle quali e' intervenuta la dichiarazione di stato di
emergenza di cui alla lettera b);
d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'articolo 8,
comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attivita'
industriali, civili e commerciali;
f) alle funzione operative riguardanti: 1) gli indirizzi per la
predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e
prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio; 2) la
predisposizione, d'intesa con le Regioni e gli Enti locali
interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della Legge 24 febbraio
1992, n. 225 e la loro attuazione; 3) il soccorso tecnico urgente, la
prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi
aerei degli incendi boschivi; 4) lo svolgimento di periodiche
esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza;
g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei
rischi naturali ed antropici.
2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al numero 1) della
lettera f) del comma 1, sono esercitate attraverso intese nella
Conferenza unificata.".
3) Il testo della lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della Legge 24
febbraio 1992, n. 225, concernente Istituzione del Servizio nazionale
della protezione civile, e' il seguente:
"Art. 2 - Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze
1. Ai fini dell'attivita' di protezione civile gli eventi si
distinguono in:
omissis
b) eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo che per loro
natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di piu' enti
o amministrazioni competenti in via ordinaria;
omissis".
Comma 2
4) Il DLgs n. 112 del 1998 e' citato alla nota 2) all'art. 5.
5) La L.R. 19 aprile 1995, n. 45, concerne Disciplina delle attivita'
e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di
protezione civile.