LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO VII
Trasporti
Sezione II
Semplificazione in materia di trasporti eccezionali
Art. 175
Oneri supplementari e indennizzi di usura della strada
1. La Regione ripartisce gli oneri supplementari a carico dei mezzi
d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali previsti
dall'art. 34 del DLgs 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della
strada) tra gli enti proprietari delle strade sulla base dei criteri
stabiliti dalla Giunta regionale.
2. L'indennizzo per la maggiore usura della strada in relazione al
transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse
stabilite dall'art. 62 del Nuovo codice della strada e' versata alla
Provincia che rilascia l'autorizzazione. Qualora quest'ultima non sia
proprietaria delle strade sulle quali avviene il transito, alla fine
di ogni esercizio finanziario provvede a trasferire le somme
percepite a favore dell'ente proprietario sulla base dei criteri
stabiliti dalla Giunta regionale sentite le Province.
NOTA ALL'ART. 175
Comma 1
Il testo dell'art. 34 del DLgs n. 285 del 1992, citato alla nota
all'art. 172, e' il seguente:
"Art. 34 - Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per
l'adeguamento delle infrastrutture stradali
1. I mezzi d'opera di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), devono
essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno
comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un
importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente
alla stessa e per la stessa durata.
2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve essere
corrisposta alle concessionarie un'ulteriore somma ad integrazione
dell'indennizzo di usura. Tale somma e' equivalente alla tariffa
autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata
del 50%, e deve essere versata insieme alla normale tariffa alle
porte controllate manualmente.
3. I proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 1,
affluiscono in un apposito capitolo dello Stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato.
4. Il regolamento determina le modalita' di assegnazione dei proventi
delle somme di cui al comma 3 agli enti proprietari delle strade a
esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo,
all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture.
5. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al comma
1, il conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centodiciassettemilacinquecento a lire
quattrocentosettantamila. Se non e' stato corrisposto l'indennizzo
d'usura previsto dal medesimo comma 1, si applicano le sanzioni
previste dall'art. 1, comma terzo, della Legge 24 gennaio 1978, n. 27
e successive modificazioni, a carico del proprietario.".