REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO VII                                                                    
    Trasporti                                                                   
    Sezione II                                                                  
    Semplificazione in materia di trasporti eccezionali                         
          Art. 175                                                              
Oneri supplementari e indennizzi di usura della strada                          
1. La Regione ripartisce gli oneri supplementari a carico dei mezzi             
d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali previsti                
dall'art. 34 del DLgs 30 aprile 1992,  n.285 (Nuovo codice della                
strada) tra gli enti proprietari delle strade sulla base dei criteri            
stabiliti dalla Giunta regionale.                                               
2. L'indennizzo per la maggiore usura della strada in relazione al              
transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse             
stabilite dall'art. 62 del Nuovo codice della strada e' versata alla            
Provincia che rilascia l'autorizzazione. Qualora quest'ultima non sia           
proprietaria delle strade sulle quali avviene il transito, alla fine            
di ogni esercizio finanziario provvede a trasferire le somme                    
percepite a favore dell'ente proprietario sulla base dei criteri                
stabiliti dalla Giunta regionale sentite le Province.                           
NOTA ALL'ART. 175                                                               
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 34 del DLgs n. 285 del 1992, citato alla nota                
all'art. 172, e' il seguente:                                                   
"Art. 34 - Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per                   
l'adeguamento delle infrastrutture stradali                                     
1. I mezzi d'opera di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), devono              
essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno             
comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un              
importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente           
alla stessa e per la stessa durata.                                             
2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve essere           
corrisposta alle concessionarie un'ulteriore somma ad integrazione              
dell'indennizzo di usura. Tale somma e' equivalente alla tariffa                
autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata             
del 50%, e deve essere versata insieme alla normale tariffa alle                
porte controllate manualmente.                                                  
3. I proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 1,                      
affluiscono in un apposito capitolo dello Stato di previsione                   
dell'entrata del bilancio dello Stato.                                          
4. Il regolamento determina le modalita' di assegnazione dei proventi           
delle somme di cui al comma 3 agli enti proprietari delle strade a              
esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo,              
all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture.                               
5. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al comma            
1, il conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del                   
pagamento di una somma da lire centodiciassettemilacinquecento a lire           
quattrocentosettantamila. Se non e' stato corrisposto l'indennizzo              
d'usura previsto dal medesimo comma 1, si applicano le sanzioni                 
previste dall'art. 1, comma terzo, della Legge 24 gennaio 1978, n. 27           
e successive modificazioni, a carico del proprietario.".                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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