LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO VII
Trasporti
Sezione II
Semplificazione in materia di trasporti eccezionali
Art. 174
Catasto ed elenco delle strade percorribili
1. Le Province, in collaborazione con la Regione, provvedono alla
redazione e all'aggiornamento di un catasto di tutte le strade
regionali, provinciali e, tra le comunali comprese nel proprio
territorio, di quelle particolarmente rilevanti ai fini del rilascio
delle autorizzazioni, nel rispetto degli elementi costitutivi del
catasto individuati con atto del dirigente regionale competente.
2. Ogni Provincia provvede alla redazione e al periodico
aggiornamento, di norma annuale, di un elenco delle strade
percorribili con riferimento alla viabilita' regionale, provinciale e
comunale del proprio territorio; a tal fine i Comuni trasmettono alle
Province le informazioni relative alla propria viabilita'.
3. La Regione provvede alla pubblicazione, di norma annuale, nel
Bollettino Ufficiale regionale dell'elenco delle strade percorribili
costituito dall'insieme degli elenchi redatti dalle Province; a tal
fine le Province comunicano alla Regione le modifiche intervenute
sulla viabilita' compresa nel proprio territorio.