LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO VII
Trasporti
Sezione II
Semplificazione in materia di trasporti eccezionali
Art. 172
Delega delle funzioni e autorizzazioni
1. Le Province sono delegate all'esercizio delle funzioni
amministrative di competenza regionale per il rilascio delle
autorizzazioni alla circolazione di cui al comma 6 dell'art. 10 e al
comma 8 dell'art. 104 del DLgs 30 aprile 1992, n. 285, di seguito
denominato Nuovo codice della strada.
2. Ciascuna Provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione
sull'intero territorio regionale con riferimento all'elenco delle
strade percorribili previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 174, ovvero
previo nulla osta dell'ente proprietario per le strade non contenute
in tale elenco.
3. L'autorizzazione e' rilasciata dalla Provincia in cui ha sede la
ditta richiedente o, qualora la ditta abbia sede legale fuori dal
territorio regionale, dalla Provincia ove e' ubicato il cantiere
servito dal veicolo o, in mancanza, dalla prima Provincia
attraversata dallo stesso.
4. L'autorizzazione e' unica; ha valore per l'intero percorso o area
in essa indicati ed e' rilasciata nel rispetto della vigente
normativa.
NOTA ALL'ART. 172
Comma 1
Il testo del comma 6 dell'art. 10 e del comma 8 dell'art. 104 del
DLgs 30 aprile 1992, n. 285, concernente Nuovo codice della strada,
e' il seguente:
"Art. 10 - Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di
eccezionalita'
omissis
6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica
autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'Ente proprietario o
concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle
Regioni per la rimanente rete viaria.
Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:
a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorche' per effetto del
carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di
oltre il 12%, con il limite massimo di 13,44 m per gli autoveicoli
isolati, 20,16 m per gli autotreni e 17,36 m per gli autoarticolati;
tale eccedenza puo' essere anteriore e posteriore, oppure soltanto
posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto
posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il
trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente
strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate
nell'articolo 167, comma 4;
b) di cui al comma 3, lettera e) e lettera g), quando non eccedano
l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite
dall'articolo 61 o le masse stabilite dall'articolo 62, a condizione
che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese
esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche
indicate nell'articolo 167, comma 4.
omissis".
"Art. 104 - Sagome e masse limite delle macchine agricole
omissis
8. Le macchine agricole che per necessita' funzionali hanno sagome e
masse eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6 e le trattrici
equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non
rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7, sono considerate macchine
agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada,
dell'autorizzazione valida per un anno e rinnovabile, rilasciata dal
Compartimento ANAS di partenza per le strade statali e dalla Regione
di partenza per la rimanente rete stradale.
omissis".