REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO VII                                                                    
    Trasporti                                                                   
    Sezione II                                                                  
    Semplificazione in materia di trasporti eccezionali                         
          Art. 172                                                              
Delega delle funzioni e autorizzazioni                                          
1. Le Province sono delegate all'esercizio delle funzioni                       
amministrative di competenza regionale per il rilascio delle                    
autorizzazioni alla circolazione di cui al comma 6 dell'art. 10 e al            
comma 8 dell'art. 104 del DLgs 30 aprile 1992, n. 285, di seguito               
denominato Nuovo codice della strada.                                           
2. Ciascuna Provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione               
sull'intero territorio regionale con riferimento all'elenco delle               
strade percorribili previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 174, ovvero               
previo nulla osta dell'ente proprietario per le strade non contenute            
in tale elenco.                                                                 
3. L'autorizzazione e' rilasciata dalla Provincia in cui ha sede la             
ditta richiedente o, qualora la ditta abbia sede legale fuori dal               
territorio regionale, dalla Provincia ove e' ubicato il cantiere                
servito dal veicolo o, in mancanza, dalla prima Provincia                       
attraversata dallo stesso.                                                      
4. L'autorizzazione e' unica; ha valore per l'intero percorso o area            
in essa indicati ed e' rilasciata nel rispetto della vigente                    
normativa.                                                                      
NOTA ALL'ART. 172                                                               
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 6 dell'art. 10 e del comma 8 dell'art. 104 del               
DLgs 30 aprile 1992, n. 285, concernente Nuovo codice della strada,             
e' il seguente:                                                                 
"Art. 10 - Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di                     
eccezionalita'                                                                  
omissis                                                                         
6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica               
autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'Ente proprietario o           
concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle             
Regioni per la rimanente rete viaria.                                           
Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:                                  
a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorche' per effetto del             
carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di           
oltre il 12%, con il limite massimo di 13,44 m per gli autoveicoli              
isolati, 20,16 m per gli autotreni e 17,36 m per gli autoarticolati;            
tale eccedenza puo' essere anteriore e posteriore, oppure soltanto              
posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto           
posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il               
trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente              
strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate                    
nell'articolo 167, comma 4;                                                     
b) di cui al comma 3, lettera e) e lettera g), quando non eccedano              
l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite               
dall'articolo 61 o le masse stabilite dall'articolo 62, a condizione            
che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese           
esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche              
indicate nell'articolo 167, comma 4.                                            
omissis".                                                                       
"Art. 104 - Sagome e masse limite delle macchine agricole                       
omissis                                                                         
8. Le macchine agricole che per necessita' funzionali hanno sagome e            
masse eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6 e le trattrici            
equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non            
rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7, sono considerate macchine           
agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada,           
dell'autorizzazione valida per un anno e rinnovabile, rilasciata dal            
Compartimento ANAS di partenza per le strade statali e dalla Regione            
di partenza per la rimanente rete stradale.                                     
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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