REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO VII                                                                    
    Trasporti                                                                   
    Sezione I                                                                   
    Conferimento di funzioni                                                    
          Art. 171                                                              
Conferimento di funzioni ai Comuni                                              
1. Sono trasferite ai Comuni sedi di porti appartenenti alla                    
categoria II, classe III ai sensi della Legge 28 gennaio 1994, n. 84,           
tutte le funzioni relative a tutti gli interventi non rientranti tra            
quelli indicati nella lett. b) del comma 1 dell'art. 170 e alle opere           
edilizie a servizio dell'attivita' portuale.                                    
NOTA ALL'ART. 171                                                               
Comma 1                                                                         
La Legge n. 84 del 1994 e' citata alla nota 2) dell'art. 168.                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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