LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO VII
Trasporti
Sezione I
Conferimento di funzioni
Art. 170
Conferimento di funzioni alle Province
1. Sono delegate alle Province competenti per territorio le funzioni
relative a:
a) approvazione del Piano regolatore relativo ai porti della
categoria II, classi I, II e III di cui al comma 4 dell'art. 5 della
Legge 28 gennaio 1994, n. 84;
b) progettazione e realizzazione degli interventi di grande
infrastrutturazione nei porti di cui alla lett. f) del comma 1
dell'art. 169;
c) costruzione, ampliamento e gestione degli aeroporti di interesse
regionale e locale.
2. Sono attribuite alle Province competenti per territorio le
funzioni in materia di:
a) estimo navale, di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 105 del
DLgs n. 112 del 1998;
b) vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche.
3. Sono delegate alle Province competenti per territorio tutte le
funzioni amministrative in materia di trasporti conferite alla
Regione dal DLgs n. 112 del 1998 e non espressamente attribuite dalle
norme del presente Capo.
NOTE ALL'ART. 170
Comma 1
1) Il testo del comma 4 dell'art. 5 della Legge n. 84 del 1994,
citata alla nota 2) all'art. 168, e' il seguente:
"Art. 5 - Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano
regolatore portuale
omissis
4. Il Piano regolatore relativo a porti di cui alla categoria II,
classi I, II e III, esaurita la procedura di cui al comma 3, e'
sottoposto, ai sensi della normativa vigente in materia, alla
procedura per la valutazione dell'impatto ambientale ed e' quindi
approvato dalla Regione.
omissis".
Comma 2
2) Il testo della lett. c) del comma 2 dell'art. 105 del DLgs n. 112
del 1998, citato alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 1)
all'art. 169.
Comma 3
3) Il DLgs n. 112 del 1998 e' citato alla nota 2) all'art. 5.