REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO VII                                                                    
    Trasporti                                                                   
    Sezione I                                                                   
    Conferimento di funzioni                                                    
          Art. 170                                                              
Conferimento di funzioni alle Province                                          
1. Sono delegate alle Province competenti per territorio le funzioni            
relative a:                                                                     
a) approvazione del Piano regolatore relativo ai porti della                    
categoria II, classi I, II e III di cui al comma 4 dell'art. 5 della            
Legge 28 gennaio 1994, n. 84;                                                   
b) progettazione e realizzazione degli interventi di grande                     
infrastrutturazione nei porti di cui alla lett. f) del comma 1                  
dell'art. 169;                                                                  
c) costruzione, ampliamento e gestione degli aeroporti di interesse             
regionale e locale.                                                             
2. Sono attribuite alle Province competenti per territorio le                   
funzioni in materia di:                                                         
a) estimo navale, di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 105 del            
DLgs n. 112 del 1998;                                                           
b) vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche.                              
3. Sono delegate alle Province competenti per territorio tutte le               
funzioni amministrative in materia di trasporti conferite alla                  
Regione dal DLgs n. 112 del 1998 e non espressamente attribuite dalle           
norme del presente Capo.                                                        
NOTE ALL'ART. 170                                                               
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 4 dell'art. 5 della Legge n. 84 del 1994,                 
citata alla nota 2) all'art. 168, e' il seguente:                               
"Art. 5 - Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano            
regolatore portuale                                                             
omissis                                                                         
4. Il Piano regolatore relativo a porti di cui alla categoria II,               
classi I, II e III, esaurita la procedura di cui al comma 3, e'                 
sottoposto, ai sensi della normativa vigente in materia, alla                   
procedura per la valutazione dell'impatto ambientale ed e' quindi               
approvato dalla Regione.                                                        
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo della lett. c) del comma 2 dell'art. 105 del DLgs n. 112            
del 1998, citato alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 1)             
all'art. 169.                                                                   
Comma 3                                                                         
3) Il DLgs n. 112 del 1998 e' citato alla nota 2) all'art. 5.                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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