LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO VII
Trasporti
Sezione I
Conferimento di funzioni
Art. 169
Funzioni regionali
1. La Regione esercita le funzioni amministrative conferite dall'art.
105 del DLgs n. 112 del 1998 relative a:
a) disciplina della navigazione interna nei corsi d'acqua
classificati navigabili;
b) gestione del sistema idroviario padano-veneto;
c) rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione
interna;
d) intesa con lo Stato nella programmazione del sistema idroviario
padano-veneto, ai sensi della lett. ff) del comma 1 dell'art. 104 del
DLgs n. 112 del 1998;
e) polizia e navigazione nelle vie navigabili;
f) programmazione e pianificazione, sulla base di proposte formulate
dalle Province competenti per territorio, degli interventi di
costruzione, bonifica e manutenzione di grande infrastrutturazione e
di bonifica nei porti di rilievo regionale e interregionale di cui
alla classificazione prevista all'art. 4 della Legge 28 gennaio 1994,
n. 84;
g) programmazione degli aeroporti di interesse regionale e locale;
h) programmazione degli interporti e delle intermodalita' di rilievo
regionale;
i) intesa con lo Stato per la programmazione degli interporti e delle
intermodalita' di rilievo nazionale e internazionale.
2. Le funzioni di cui alle lettere b) ed e) del comma 1 sono svolte
dall'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI), istituita
con la L.R. 14 gennaio 1989, n. 1.
3. Per le funzioni di cui alle lettere a), c), d) e, limitatamente
alle modalita' di trasporto per vie d'acqua interne, per le funzioni
di cui alle lettere f) e h) del comma 1, l'ARNI svolge attivita' di
istruttoria e di proposta verso la Regione.
4. Le funzioni di cui ai commi 2 e 3 sono svolte in maniera
coordinata con quelle previste dall'art. 140.
NOTE ALL'ART. 169
Comma 1
1) Il testo dell'art. 105 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota
2) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 105 - Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali
1. Sono conferite alle Regioni e agli Enti locali tutte le funzioni
non espressamente indicate negli articoli del presente Capo e non
attribuite alle autorita' portuali dalla Legge 28 gennaio 1994, n.
84, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite
alle Regioni le funzioni relative:
a) al rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli
autobus destinati al servizio di noleggio con conducente,
relativamente alle autolinee di propria competenza;
b) al rifornimento idrico delle isole;
c) all'estimo navale;
d) alla disciplina della navigazione interna;
e) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione
degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di
rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio
dell'attivita' portuale;
f) al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio
di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali;
g) alla gestione del sistema idroviario padano-veneto;
h) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture
ferroviarie di interesse regionale;
i) alla programmazione degli interporti e delle intermodalita' con
esclusione di quelli indicati alla lettera g) del comma 1
dell'articolo 104 del presente DLgs;
l) al rilascio di concessioni di beni del demanio, della navigazione
interna; del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per
finalita' diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di
energia; tale conferimento non opera nei porti e nelle aree di
interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995.
3. Sono attribuite alle Province, ai sensi del comma 2 dell'articolo
4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative:
a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attivita' svolta
dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli
a motore;
c) agli esami per il riconoscimento dell'idoneita' degli insegnanti e
istruttori di autoscuola;
d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per
l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle
imprese autorizzate;
e) al controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella
nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
f) al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto
proprio;
g) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di
autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di
persone su strada e dell'idoneita' ad attivita' di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
h) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'Albo
nazionale degli autotrasportatori.
4. Sono, inoltre, delegate alle Regioni ai sensi del comma 2
dell'articolo 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
relative alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti
entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di
trasporto, escluse le strade e le autostrade.
5. In materia di trasporto pubblico locale, le Regioni e gli Enti
locali conservano le funzioni ad essi conferite o delegate dagli
articoli 5, 6 e 7 del DLgs 19 novembre 1997, n. 422.
6. Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto
nautico e pesca marittima le Regioni e gli Enti locali si avvalgono
degli uffici delle capitanerie di porto.
7. L'attivita' di escavazione dei fondali dei porti e' svolta dalle
autorita' portuali o, in mancanza, e' conferita alle Regioni. Alla
predetta attivita' si provvede mediante affidamento a soggetti
privati scelti attraverso procedura di gara pubblica.".
2) Il testo della lett. ff) del comma 1 dell'art. 104 del DLgs n. 112
del 1998, citato alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 1)
all'art. 168.
3) Il testo dell'art. 4 della Legge n. 84 del 1984, citata alla nota
2) all'art. 168, e' il seguente:
"Art. 4 - Classificazione dei porti
1. I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti
categorie e classi:
a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla
difesa militare e alla sicurezza dello Stato;
b) categoria II, classe I: porti, o specifiche aree portuali, di
rilevanza economica internazionale;
c) categoria II, classe II: porti, o specifiche aree portuali, di
rilevanza economica nazionale;
d) categoria II, classe III: porti, o specifiche aree portuali, di
rilevanza economica regionale e interregionale.
1-bis. I porti sede di autorita' portuale appartengono comunque ad
una delle prime due classi della categoria II.
2. Il Ministro della Difesa, con proprio decreto, emanato di concerto
con i Ministri dei Trasporti e della Navigazione e dei Lavori
pubblici, determina le caratteristiche e procede alla individuazione
dei porti o delle specifiche aree portuali di cui alla categoria I;
con lo stesso provvedimento sono disciplinate le attivita' nei porti
di I categoria e relative baie, rade e golfi.
3. I porti, o le specifiche aree portuali di cui alla categoria II
classi I, Il e III, hanno le seguenti funzioni:
a) commerciale;
b) industriale e petrolifera;
c) di servizio passeggeri;
d) peschereccia;
e) turistica e da diporto.
4. Le caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali dei
porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, e l'appartenenza
di ogni scalo alle classi medesime sono determinate, sentite le
autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime,
con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, con
particolare riferimento all'attuale e potenziale bacino di utenza
internazionale o nazionale, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) entita' del traffico globale e delle rispettive componenti;
b) capacita' operativa degli scali derivante dalle caratteristiche
funzionali e dalle condizioni di sicurezza rispetto ai rischi
ambientali degli impianti e delle attrezzature, sia per l'imbarco e
lo sbarco dei passeggeri sia per il carico, lo scarico, la
manutenzione e il deposito delle merci nonche' delle attrezzature e
dei servizi idonei al rifornimento, alla manutenzione, alla
riparazione ed alla assistenza in genere delle navi e delle
imbarcazioni;
c) livello ed efficienza dei servizi di collegamento con
l'entroterra.
5. Ai fini di cui al comma 4 il Ministro dei Trasporti e della
Navigazione predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno schema di decreto, che e'
trasmesso alle Regioni, le quali esprimono parere entro i successivi
novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine si intende che il
parere sia reso in senso favorevole. Lo schema di decreto, con le
eventuali modificazioni apportate a seguito del parere delle Regioni,
e' successivamente trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica per l'espressione del parere, nei termini previsti
dai rispettivi regolamenti, da parte delle Commissioni permanenti
competenti per materia; decorsi i predetti termini il Ministro dei
Trasporti e della Navigazione adotta il decreto in via definitiva.
6. La revisione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e
funzionali di cui al comma 4, nonche' della classificazione dei
singoli scali, avviene su iniziativa delle autorita' portuali o,
laddove non istituite, delle autorita' marittime, delle Regioni o del
Ministro dei Trasporti e della Navigazione con la procedura di cui al
comma 5.".
Comma 2
4) La L.R. 14 gennaio 1989, n. 1, concerne Istituzione dell'Azienda
regionale per la navigazione interna (ARNI).