REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO VII                                                                    
    Trasporti                                                                   
    Sezione I                                                                   
    Conferimento di funzioni                                                    
          Art. 169                                                              
Funzioni regionali                                                              
1. La Regione esercita le funzioni amministrative conferite dall'art.           
105 del DLgs n. 112 del 1998 relative a:                                        
a) disciplina della navigazione interna nei corsi d'acqua                       
classificati navigabili;                                                        
b) gestione del sistema idroviario padano-veneto;                               
c) rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione                
interna;                                                                        
d) intesa con lo Stato nella programmazione del sistema idroviario              
padano-veneto, ai sensi della lett. ff) del comma 1 dell'art. 104 del           
DLgs n. 112 del 1998;                                                           
e) polizia e navigazione nelle vie navigabili;                                  
f) programmazione e pianificazione, sulla base di proposte formulate            
dalle Province competenti per territorio, degli interventi di                   
costruzione, bonifica e manutenzione di grande infrastrutturazione e            
di bonifica nei porti di rilievo regionale e interregionale di cui              
alla classificazione prevista all'art. 4 della Legge 28 gennaio 1994,           
n. 84;                                                                          
g) programmazione degli aeroporti di interesse regionale e locale;              
h) programmazione degli interporti e delle intermodalita' di rilievo            
regionale;                                                                      
i) intesa con lo Stato per la programmazione degli interporti e delle           
intermodalita' di rilievo nazionale e internazionale.                           
2. Le funzioni di cui alle lettere b) ed e) del comma 1 sono svolte             
dall'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI), istituita             
con la L.R. 14 gennaio 1989, n. 1.                                              
3. Per le funzioni di cui alle lettere a), c), d) e, limitatamente              
alle modalita' di trasporto per vie d'acqua interne, per le funzioni            
di cui alle lettere f) e h) del comma 1, l'ARNI svolge attivita' di             
istruttoria e di proposta verso la Regione.                                     
4. Le funzioni di cui ai commi 2 e 3 sono svolte in maniera                     
coordinata con quelle previste dall'art. 140.                                   
NOTE ALL'ART. 169                                                               
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 105 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota            
2) all'art. 5, e' il seguente:                                                  
"Art. 105 - Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali                  
1. Sono conferite alle Regioni e agli Enti locali tutte le funzioni             
non espressamente indicate negli articoli del presente Capo e non               
attribuite alle autorita' portuali dalla Legge 28 gennaio 1994, n.              
84, e successive modificazioni  e integrazioni.                                 
2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare,  conferite           
alle Regioni le funzioni relative:                                              
a) al rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli           
autobus destinati al servizio di noleggio con conducente,                       
relativamente alle autolinee di propria competenza;                             
b) al rifornimento idrico delle isole;                                          
c) all'estimo navale;                                                           
d) alla disciplina della navigazione interna;                                   
e) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione             
degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di           
rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio              
dell'attivita' portuale;                                                        
f) al conferimento di concessioni per l'installazione  e l'esercizio            
di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali;                     
g) alla gestione del sistema idroviario padano-veneto;                          
h) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture              
ferroviarie di interesse regionale;                                             
i) alla programmazione degli interporti e delle intermodalita' con              
esclusione di quelli indicati alla lettera g) del comma 1                       
dell'articolo 104 del presente DLgs;                                            
l) al rilascio di concessioni di beni del demanio, della navigazione            
interna; del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per              
finalita' diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di                   
energia; tale conferimento non opera nei porti e nelle aree di                  
interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del               
Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995.                                    
3. Sono attribuite alle Province, ai sensi del comma 2 dell'articolo            
4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni  relative:                      
a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attivita' svolta                
dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;                                       
b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli           
a motore;                                                                       
c) agli esami per il riconoscimento dell'idoneita' degli insegnanti e           
istruttori di autoscuola;                                                       
d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per            
l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle                
imprese autorizzate;                                                            
e) al controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella           
nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;                         
f) al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto                
proprio;                                                                        
g) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di                  
autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di                
persone su strada e dell'idoneita' ad attivita' di consulenza per la            
circolazione dei mezzi di trasporto su strada;                                  
h) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'Albo            
nazionale degli autotrasportatori.                                              
4. Sono, inoltre, delegate alle Regioni ai sensi del comma 2                    
dell'articolo 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni                   
relative alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti              
entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di                     
trasporto, escluse le strade e le autostrade.                                   
5. In materia di trasporto pubblico locale, le Regioni e gli Enti               
locali conservano le funzioni ad essi conferite o delegate dagli                
articoli 5, 6 e 7 del DLgs 19 novembre 1997, n. 422.                            
6. Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto                
nautico e pesca marittima le Regioni e gli Enti locali si avvalgono             
degli uffici delle capitanerie di porto.                                        
7. L'attivita' di escavazione dei fondali dei porti e' svolta dalle             
autorita' portuali o, in mancanza, e' conferita alle Regioni. Alla              
predetta attivita' si provvede mediante affidamento a soggetti                  
privati scelti attraverso  procedura di gara pubblica.".                        
2) Il testo della lett. ff) del comma 1 dell'art. 104 del DLgs n. 112           
del 1998, citato alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 1)             
all'art. 168.                                                                   
3) Il testo dell'art. 4 della Legge n. 84 del 1984, citata alla nota            
2) all'art. 168, e' il seguente:                                                
"Art. 4 - Classificazione dei porti                                             
1. I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti                    
categorie e classi:                                                             
a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla             
difesa militare e alla sicurezza dello Stato;                                   
b) categoria II, classe I: porti, o specifiche aree portuali, di                
rilevanza economica internazionale;                                             
c) categoria II, classe II: porti, o specifiche aree portuali, di               
rilevanza economica nazionale;                                                  
d) categoria II, classe III: porti, o specifiche aree portuali, di              
rilevanza economica regionale e interregionale.                                 
1-bis. I porti sede di autorita' portuale appartengono comunque ad              
una delle prime due classi della categoria II.                                  
2. Il Ministro della Difesa, con proprio decreto, emanato di concerto           
con i Ministri dei Trasporti e della Navigazione e dei Lavori                   
pubblici, determina le caratteristiche e procede alla individuazione            
dei porti o delle specifiche aree portuali di cui alla categoria I;             
con lo stesso provvedimento sono disciplinate le attivita' nei porti            
di I categoria e relative baie, rade e golfi.                                   
3. I porti, o le specifiche aree portuali di cui alla categoria II              
classi I, Il e III, hanno le seguenti funzioni:                                 
a) commerciale;                                                                 
b) industriale e petrolifera;                                                   
c) di servizio passeggeri;                                                      
d) peschereccia;                                                                
e) turistica e da diporto.                                                      
4. Le caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali dei                
porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, e l'appartenenza            
di ogni scalo alle classi medesime sono determinate, sentite le                 
autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime,            
con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, con                 
particolare riferimento all'attuale e potenziale bacino di utenza               
internazionale o nazionale, tenendo conto dei seguenti criteri:                 
a) entita' del traffico globale e delle rispettive componenti;                  
b) capacita' operativa degli scali derivante dalle caratteristiche              
funzionali e dalle condizioni di sicurezza rispetto ai rischi                   
ambientali degli impianti e delle attrezzature, sia per l'imbarco e             
lo sbarco dei passeggeri sia per il carico, lo scarico, la                      
manutenzione e il deposito delle merci nonche' delle attrezzature e             
dei servizi idonei al rifornimento, alla manutenzione, alla                     
riparazione ed alla assistenza in genere delle navi e delle                     
imbarcazioni;                                                                   
c) livello ed efficienza dei servizi di collegamento con                        
l'entroterra.                                                                   
5. Ai fini di cui al comma 4 il Ministro dei Trasporti e della                  
Navigazione predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata             
in vigore della presente legge, uno schema di decreto, che e'                   
trasmesso alle Regioni, le quali esprimono parere entro i successivi            
novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine si intende che il              
parere sia reso in senso favorevole. Lo schema di decreto, con le               
eventuali modificazioni apportate a seguito del parere delle Regioni,           
e' successivamente trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato              
della Repubblica per l'espressione del parere, nei termini previsti             
dai rispettivi regolamenti, da parte delle Commissioni permanenti               
competenti per materia; decorsi i predetti termini il Ministro dei              
Trasporti e della Navigazione adotta il decreto in via definitiva.              
6. La revisione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e               
funzionali di cui al comma 4, nonche' della classificazione dei                 
singoli scali, avviene su iniziativa delle autorita' portuali o,                
laddove non istituite, delle autorita' marittime, delle Regioni o del           
Ministro dei Trasporti e della Navigazione con la procedura di cui al           
comma 5.".                                                                      
Comma 2                                                                         
4) La L.R. 14 gennaio 1989, n. 1, concerne Istituzione dell'Azienda             
regionale per la navigazione interna (ARNI).                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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