LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO VII
Trasporti
Sezione I
Conferimento di funzioni
Art. 168
Oggetto
1. Il presente Capo disciplina l'esercizio delle funzioni
amministrative concernenti i trasporti non riservate allo Stato ai
sensi dell'art. 104 del DLgs n. 112 del 1998 e non attribuite alle
autorita' portuali dalla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, ad eccezione
delle funzioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale di
cui alla L.R. 2 ottobre 1998, n. 30.
NOTE ALL'ART. 168
Comma 1
1) Il testo dell'art. 104 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota
2) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 104 - Funzioni mantenute allo Stato
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
a) alla predisposizione del Piano generale dei trasporti;
b) a tutte le funzioni inerenti ai servizi di trasporto pubblico di
interesse nazionale, come individuati dall'articolo 3 del DLgs 19
novembre 1997, n. 422;
c) alle competenze di cui all'articolo 4 del DLgs 19 novembre 1997,
n. 422;
d) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia
di sicurezza dei trasporti aerei, marittimi, di cabotaggio,
automobilistici, ferroviari, e dei trasporti ad impianti fissi, del
trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti;
e) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto
fisso, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera
b), del DLgs 19 novembre 1997, n. 422;
f) alla vigilanza sulle imprese di trasporto pubblico di interesse
nazionale e sulla sicurezza e regolarita' di esercizio della rete
ferroviaria di interesse nazionale;
g) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture
ferroviarie di interesse nazionale;
h) alle funzioni attinenti alla programmazione realizzata previa
intesa con le Regioni degli interporti e delle intermodalita' di
rilievo nazionale e internazionale;
i) agli interventi statali a favore delle imprese di autotrasporto di
cui alla Legge 23 dicembre 1997, n. 454;
l) al rilascio di autorizzazioni agli autotrasportatori di merci per
conto terzi sino alla data dell'1 gennaio 2001;
m) all'Albo nazionale degli autotrasportatori con funzioni di
indirizzo, coordinamento e vigilanza di cui all'articolo 1, comma 4,
e articolo 7, comma 7 della Legge 23 dicembre 1997, n. 454;
n) alla concessione di autolinee ordinarie e di gran turismo non
comprese fra quelle previste dal DLgs 19 novembre 1997, n. 422;
o) alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro
rimorchi, loro componenti e unita' tecniche indipendenti;
p) al riconoscimento delle omologazioni del Registro italiano navale
(RINA) e alla vigilanza sul RINA, l'Istituto nazionale per studi ed
esperienze di architettura navale (INSEAN) e la Lega navale
italiana;
q) ai compiti di polizia stradale di cui agli articoli 11 e 12 del
DLgs 30 aprile 1992, n. 285;
r) ai rapporti internazionali riguardanti la navigazione sui laghi
Maggiore e Lugano;
s) alla classificazione dei porti; alla pianificazione,
programmazione e progettazione degli interventi aventi ad oggetto la
costruzione, la gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti e
delle vie di navigazione, delle opere edilizie a servizio
dell'attivita' portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali,
nei porti di rilievo nazionale e internazionale;
t) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto;
alla sicurezza della navigazione interna;
u) alle caratteristiche tecniche e al regime giuridico delle navi e
delle unita' da diporto;
v) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima;
z) alla bonifica delle vie di navigazione;
aa) alla costituzione e gestione del sistema del traffico marittimo
denominato VTS;
bb) alla programmazione, costruzione, ampliamento e gestione degli
aeroporti di interesse nazionale;
cc) alla disciplina delle scuole di volo e del rilascio dei titoli
aeronautici (brevetti e abilitazioni), nonche' alla disciplina delle
scuole di formazione marittima e del rilascio dei titoli
professionali marittimi; alla individuazione dei requisiti
psico-fisici della gente di mare;
dd) alla disciplina della sicurezza del volo;
ee) alle funzioni dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e del
dipartimento dell'aviazione civile previste dall'articolo 2 del DLgs
25 luglio 1997, n. 250;
ff) alla programmazione, previa intesa con le Regioni interessate,
del sistema idroviario padano-veneto;
gg) alla pianificazione degli interventi per sostenere la
trasformazione delle compagnie portuali, anche in relazione agli
organici e all'assegnazione della cassa integrazione guadagni;
hh) alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli e dei veicoli
d'epoca e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
ii) agli esami per conducenti di veicoli a motore e loro rimorchi;
ll) al rilascio di patenti e di certificati di abilitazione
professionale e di loro duplicati e aggiornamenti;
mm) alla immatricolazione e registrazione della proprieta' dei
veicoli e delle successive variazioni nell'archivio nazionale dei
veicoli;
nn) alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro
rimorchi, anche tramite officine autorizzate ai sensi della lettera
d) del comma 3 dell'articolo 105, del presente decreto legislativo,
nonche' alle visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti
nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti
al trasporto di merci pericolose e deperibili; al controllo tecnico
sulle imprese autorizzate;
oo) al rilascio di certificati e contrassegni di circolazione per
ciclomotori;
pp) all'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del
mare territoriale per finalita' di approvvigionamento di fonti di
energia.".
2) La Legge 28 gennaio 1994, n. 84, concerne Riordino della
legislazione in materia portuale.
3) La L.R. 2 ottobre 1998, n. 30, concerne Disciplina generale del
trasporto pubblico regionale e locale.