REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO VII                                                                    
    Trasporti                                                                   
    Sezione I                                                                   
    Conferimento di funzioni                                                    
          Art. 168                                                              
Oggetto                                                                         
1. Il presente Capo disciplina l'esercizio delle funzioni                       
amministrative concernenti i trasporti non riservate allo Stato ai              
sensi dell'art. 104 del DLgs n. 112 del 1998 e non attribuite alle              
autorita' portuali dalla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, ad eccezione             
delle funzioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale di           
cui alla L.R. 2 ottobre 1998, n. 30.                                            
NOTE ALL'ART. 168                                                               
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 104 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota            
2) all'art. 5, e' il seguente:                                                  
"Art. 104 - Funzioni mantenute allo Stato                                       
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:                              
a) alla predisposizione del Piano generale dei trasporti;                       
b) a tutte le funzioni inerenti ai servizi di trasporto  pubblico di            
interesse nazionale, come individuati dall'articolo 3 del DLgs 19               
novembre 1997, n. 422;                                                          
c) alle competenze di cui all'articolo 4 del DLgs  19 novembre 1997,            
n. 422;                                                                         
d) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche  in materia             
di sicurezza dei trasporti aerei, marittimi,  di cabotaggio,                    
automobilistici, ferroviari, e dei trasporti ad impianti fissi, del             
trasporto di merci pericolose,  nocive e inquinanti;                            
e) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti  ad impianto            
fisso, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera           
b), del DLgs  19 novembre 1997, n. 422;                                         
f) alla vigilanza sulle imprese di trasporto pubblico  di interesse             
nazionale e sulla sicurezza e regolarita'  di esercizio della rete              
ferroviaria di interesse nazionale;                                             
g) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture              
ferroviarie di interesse nazionale;                                             
h) alle funzioni attinenti alla programmazione realizzata previa                
intesa con le Regioni degli interporti e delle intermodalita' di                
rilievo nazionale e internazionale;                                             
i) agli interventi statali a favore delle imprese di autotrasporto di           
cui alla Legge 23 dicembre 1997, n. 454;                                        
l) al rilascio di autorizzazioni agli autotrasportatori di merci per            
conto terzi sino alla data dell'1 gennaio  2001;                                
m) all'Albo nazionale degli autotrasportatori con funzioni di                   
indirizzo, coordinamento e vigilanza di cui all'articolo 1, comma 4,            
e articolo 7, comma 7 della Legge 23 dicembre 1997, n. 454;                     
n) alla concessione di autolinee ordinarie e di gran turismo non                
comprese fra quelle previste dal DLgs 19 novembre 1997, n. 422;                 
o) alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro                 
rimorchi, loro componenti e unita' tecniche  indipendenti;                      
p) al riconoscimento delle omologazioni del Registro  italiano navale           
(RINA) e alla vigilanza sul RINA, l'Istituto nazionale per studi ed             
esperienze di architettura  navale (INSEAN) e la Lega navale                    
italiana;                                                                       
q) ai compiti di polizia stradale di cui agli articoli 11 e 12 del              
DLgs 30 aprile 1992, n. 285;                                                    
r) ai rapporti internazionali riguardanti la navigazione  sui laghi             
Maggiore e Lugano;                                                              
s) alla classificazione dei porti; alla pianificazione,                         
programmazione e progettazione degli interventi aventi ad oggetto la            
costruzione, la gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti e             
delle vie di navigazione, delle opere edilizie a servizio                       
dell'attivita' portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali,            
nei porti di rilievo nazionale e internazionale;                                
t) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto;               
alla sicurezza della navigazione interna;                                       
u) alle caratteristiche tecniche e al regime giuridico  delle navi e            
delle unita' da diporto;                                                        
v) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima;                
z) alla bonifica delle vie di navigazione;                                      
aa) alla costituzione e gestione del sistema del traffico marittimo             
denominato VTS;                                                                 
bb) alla programmazione, costruzione, ampliamento e gestione degli              
aeroporti di interesse nazionale;                                               
cc) alla disciplina delle scuole di volo e del rilascio dei titoli              
aeronautici (brevetti e abilitazioni), nonche' alla disciplina delle            
scuole di formazione marittima e del rilascio dei titoli                        
professionali marittimi; alla individuazione dei requisiti                      
psico-fisici della gente di mare;                                               
dd) alla disciplina della sicurezza del volo;                                   
ee) alle funzioni dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e del              
dipartimento dell'aviazione civile previste dall'articolo 2 del DLgs            
25 luglio 1997, n. 250;                                                         
ff) alla programmazione, previa intesa con le Regioni interessate,              
del sistema idroviario padano-veneto;                                           
gg) alla pianificazione degli interventi per sostenere  la                      
trasformazione delle compagnie portuali, anche in relazione agli                
organici e all'assegnazione della cassa integrazione guadagni;                  
hh) alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli e dei veicoli               
d'epoca e dell'anagrafe nazionale degli abilitati  alla guida;                  
ii) agli esami per conducenti di veicoli a motore e loro rimorchi;              
ll) al rilascio di patenti e di certificati di abilitazione                     
professionale e di loro duplicati e aggiornamenti;                              
mm) alla immatricolazione e registrazione della proprieta' dei                  
veicoli e delle successive variazioni nell'archivio nazionale dei               
veicoli;                                                                        
nn) alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro            
rimorchi, anche tramite officine autorizzate ai sensi della lettera             
d) del comma 3 dell'articolo 105, del presente decreto legislativo,             
nonche' alle visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti            
nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti            
al trasporto di merci pericolose e deperibili; al controllo tecnico             
sulle imprese autorizzate;                                                      
oo) al rilascio di certificati e contrassegni di circolazione  per              
ciclomotori;                                                                    
pp) all'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del              
mare territoriale per finalita' di approvvigionamento di fonti di               
energia.".                                                                      
2) La Legge 28 gennaio 1994, n. 84, concerne Riordino della                     
legislazione in materia portuale.                                               
3) La L.R. 2 ottobre 1998, n. 30, concerne Disciplina generale del              
trasporto pubblico regionale e locale.                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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