LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO VI
Viabilita'
Art. 167
Contributi per opere stradali
1. La Regione e' autorizzata a concedere ai Comuni e alle Province
contributi per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di
opere concernenti strade di rispettiva proprieta'; i contributi
possono essere altresi' concessi alle Comunita' Montane e alle forme
associative di cui al Capo III del Titolo III alle quali siano state
conferite tali funzioni.
2. I contributi sono concessi in conto capitale fino al 100% della
spesa ammissibile per opere non in contrasto con gli strumenti
urbanistici.
3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalita' per
l'assegnazione dei contributi e predispone il programma degli
interventi, sulla base delle proposte formulate dalle Province.
4. La concessione dei contributi avviene a seguito della
presentazione alla Regione delle deliberazioni di approvazione dei
progetti, adottate dagli Enti locali attuatori.
5. Sono abrogati gli articoli 17 e 18 della L.R. 8 marzo 1976, n. 10.
I procedimenti di concessione ed erogazione previsti da detti
articoli, in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono conclusi secondo le modalita' ivi previste.
NOTA ALL'ART. 167
Comma 5
Il testo degli artt. 17 e 18 della L.R. 8 marzo 1976, n. 10,
concernente Interpretazione autentica di disposizioni relative al
settore espropriativo ed urbanistico - Norme provvisorie in materia
urbanistica - Norme integrative e modificative delle Leggi regionali
14 marzo 1975, n. 16 e 24 marzo 1975, n. 18, era il seguente:
"Art. 17
Fino all'entrata in vigore del Piano regionale integrato dei
trasporti, di cui all'art. 3 della L.R. 1 dicembre 1979, n. 45,
l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere ai Comuni,
alle Province ed ai loro consorzi contributi per la sistemazione, il
miglioramento e la costruzione di opere stradali di rispettiva
competenza.
I contributi regionali vengono concessi per opere non in contrasto
con gli strumenti urbanistici vigenti, ed aventi almeno uno dei
seguenti precipui scopi:
- adeguamento della rete viaria esistente alle esigenze della
circolazione sulla stessa in atto o prevedibile nel successivo
triennio, con particolare riguardo alle razionalizzazioni
planoaltimetriche finalizzate alla circolazione dei mezzi di
trasporto pubblico delle persone e delle merci, ed alle relative
esigenze di spazi ed impianti per la sosta e lo stazionamento;
- difesa della rete viaria esistente e dei relativi ponti e manufatti
dalle frane e dalle corrosioni dei fiumi e dei torrenti e dal
dissesto idrogeologico in genere;
- riqualificazione e ristrutturazione, nelle fasce montana e
cispadana, delle strade direttamente finalizzate allo sviluppo o al
consolidamento di zone, aree ed impianti produttivi nei settori
dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e del
commercio.
Art. 18
I contributi regionali di cui al precedente art. 17 sono concessi:
a) in capitale, fino al 100% della spesa ammissibile;
b) in annualita' costanti, pari alla durata del mutuo di riferimento,
nella misura annua fissa, da determinarsi in relazione alla normativa
vigente con l'ente mutuante, della spesa ammissibile.
I Comuni, singolarmente od in forma associata, presentano alle
Province ed al Comitato circondariale di Rimini i loro programmi
entro il 30 giugno di ogni anno.
Le Province ed il Comitato circondariale di Rimini, sentite le
Comunita' Montane, per i territori di rispettiva competenza,
presentano alla Regione il programma poliennale o annuale
d'intervento per la viabilita' comunale e provinciale, entro il mese
di settembre di ogni anno.
La Giunta regionale, su conforme parere della competente Commissione
consiliare, approva il programma degli interventi regionali.
Per sopravvenute e motivate ragioni di pubblico interesse, il
contributo regionale puo' essere revocato e diversamente destinato
da parte della Giunta regionale, su parere conforme della competente
Commissione consiliare.
Nel limite dei fondi distintamente assegnato dalla Giunta regionale
in sede di programma degli interventi, la spesa formalmente
ammissibile a contributo, a norma dell'art. 21, lett. e), della L.R.
24 marzo 1975, n. 18, e' quella risultante dai progetti approvati a
norma dell'art. 25 della predetta L.R. 18/75.
Ogni ulteriore spesa resta a carico dell'Ente locale competente.
Le norme di cui al presente ed al precedente articolo, sostituiscono
- a far tempo dall'1 gennaio 1976 , per quanto attiene ai contributi
regionali per la viabilita', quelle contenute nelle Leggi 2 settembre
1904, n. 293, 15 febbraio 1953, n. 184, 16 settembre 1960, n. 1014,
21 aprile 1962, n. 181 e 9 aprile 1971, n. 167 e successive modifiche
od integrazioni.".