REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO VI                                                                     
    Viabilita'                                                                  
          Art. 167                                                              
Contributi per opere stradali                                                   
1. La Regione e' autorizzata a concedere ai Comuni e alle Province              
contributi per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di            
opere concernenti strade di rispettiva proprieta'; i contributi                 
possono essere altresi' concessi alle Comunita' Montane e alle forme            
associative di cui al Capo III del Titolo III alle quali siano state            
conferite tali funzioni.                                                        
2. I contributi sono concessi in conto capitale fino al 100% della              
spesa ammissibile per opere non in contrasto con gli strumenti                  
urbanistici.                                                                    
3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalita' per                  
l'assegnazione dei contributi e predispone il programma degli                   
interventi, sulla base delle proposte formulate dalle Province.                 
4. La concessione dei contributi avviene a seguito della                        
presentazione alla Regione delle deliberazioni di approvazione dei              
progetti, adottate dagli Enti locali attuatori.                                 
5. Sono abrogati gli articoli 17 e 18 della L.R. 8 marzo 1976, n. 10.           
I procedimenti di concessione ed erogazione previsti da detti                   
articoli, in corso alla data di entrata in vigore della presente                
legge, sono conclusi secondo le modalita' ivi previste.                         
NOTA ALL'ART. 167                                                               
Comma 5                                                                         
Il testo degli artt. 17 e 18 della L.R. 8 marzo 1976, n. 10,                    
concernente Interpretazione autentica di disposizioni relative al               
settore espropriativo ed urbanistico - Norme provvisorie in materia             
urbanistica - Norme integrative e modificative delle Leggi regionali            
14 marzo 1975, n. 16 e 24 marzo 1975, n. 18, era il seguente:                   
"Art. 17                                                                        
Fino all'entrata in vigore del Piano regionale integrato dei                    
trasporti, di cui all'art. 3 della L.R. 1 dicembre 1979, n. 45,                 
l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere ai Comuni,               
alle Province ed ai loro consorzi contributi per la sistemazione, il            
miglioramento e la costruzione di opere stradali di rispettiva                  
competenza.                                                                     
I contributi regionali vengono concessi per opere non in contrasto              
con gli strumenti urbanistici vigenti, ed aventi almeno uno dei                 
seguenti precipui scopi:                                                        
- adeguamento della rete viaria esistente alle esigenze della                   
circolazione sulla stessa in atto o prevedibile nel successivo                  
triennio, con particolare riguardo alle razionalizzazioni                       
planoaltimetriche finalizzate alla circolazione dei mezzi di                    
trasporto pubblico delle persone e delle merci, ed alle relative                
esigenze di spazi ed impianti per la sosta  e lo stazionamento;                 
- difesa della rete viaria esistente e dei relativi ponti e manufatti           
dalle frane  e dalle corrosioni dei fiumi e dei torrenti e dal                  
dissesto idrogeologico in genere;                                               
- riqualificazione e ristrutturazione,  nelle fasce montana e                   
cispadana, delle strade direttamente finalizzate allo sviluppo o al             
consolidamento di zone, aree ed impianti produttivi nei settori                 
dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e del           
commercio.                                                                      
          Art. 18                                                               
I contributi regionali di cui al precedente  art. 17 sono concessi:             
a) in capitale, fino al 100% della spesa ammissibile;                           
b) in annualita' costanti, pari alla durata del mutuo di riferimento,           
nella misura annua fissa, da determinarsi in relazione alla normativa           
vigente con l'ente mutuante, della spesa ammissibile.                           
I Comuni, singolarmente od in forma  associata, presentano alle                 
Province  ed al Comitato circondariale di Rimini  i loro programmi              
entro il 30 giugno  di ogni anno.                                               
Le Province ed il Comitato circondariale  di Rimini, sentite le                 
Comunita' Montane, per i territori di rispettiva competenza,                    
presentano alla Regione il programma poliennale o annuale                       
d'intervento per la viabilita' comunale e provinciale, entro il mese            
di settembre  di ogni anno.                                                     
La Giunta regionale, su conforme parere della competente Commissione            
consiliare, approva il programma degli  interventi regionali.                   
Per sopravvenute e motivate ragioni  di pubblico interesse, il                  
contributo regionale puo' essere revocato e diversamente  destinato             
da parte della Giunta regionale, su parere conforme della competente            
Commissione consiliare.                                                         
Nel limite dei fondi distintamente assegnato dalla Giunta regionale             
in sede  di programma degli interventi, la spesa formalmente                    
ammissibile a contributo,  a norma dell'art. 21, lett. e), della L.R.           
24 marzo 1975, n. 18, e' quella risultante dai progetti approvati a             
norma dell'art. 25 della predetta L.R. 18/75.                                   
Ogni ulteriore spesa resta a carico dell'Ente locale competente.                
Le norme di cui al presente ed al precedente articolo, sostituiscono            
- a far tempo dall'1 gennaio 1976 , per quanto attiene ai contributi            
regionali per la viabilita', quelle contenute nelle Leggi 2 settembre           
1904, n. 293, 15 febbraio 1953, n. 184, 16 settembre 1960, n. 1014,             
21 aprile 1962, n. 181 e 9 aprile 1971, n. 167 e successive modifiche           
 od integrazioni.".                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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