LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO VI
Viabilita'
Art. 166
Classificazione delle strade
1. La Regione, sentite le Province interessate, esercita le funzioni
di classificazione e declassificazione delle strade ed autostrade
regionali.
2. Le funzioni di classificazione delle strade provinciali, comunali
e vicinali di uso pubblico sono esercitate dalle Province e dai
Comuni, nel rispetto della L.R. 19 agosto 1994, n. 35.
NOTA ALL'ART. 166
Comma 2
La L.R. 19 agosto 1994, n. 35, concerne Norme per la classificazione
delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico.