REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO VI                                                                     
    Viabilita'                                                                  
          Art. 166                                                              
Classificazione delle strade                                                    
1. La Regione, sentite le Province interessate, esercita le funzioni            
di classificazione e declassificazione delle strade ed autostrade               
regionali.                                                                      
2. Le funzioni di classificazione delle strade provinciali, comunali            
e vicinali di uso pubblico sono esercitate dalle Province e dai                 
Comuni, nel rispetto della L.R. 19 agosto 1994, n. 35.                          
NOTA ALL'ART. 166                                                               
Comma 2                                                                         
La L.R. 19 agosto 1994, n. 35, concerne Norme per la classificazione            
delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico.                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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