LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO VI
Viabilita'
Art. 165
Accordi interregionali e interprovinciali
1. Ai fini del coordinamento della programmazione delle reti stradali
e autostradali interregionali, la Regione, sentite le Province
territorialmente interessate, promuove, in conformita' a quanto
previsto dal comma 4 dell'art. 98 e dal comma 4 dell'art. 99 del DLgs
n. 112 del 1998, accordi con le altre Regioni interessate.
2. Al fine di assicurare caratteristiche funzionali omogenee alle
strade di interesse interregionale, nonche' per la progettazione,
costruzione e manutenzione di rilevanti opere di interesse
interregionale, la Regione puo' altresi' promuovere accordi con le
Regioni interessate, sentite le Province competenti per territorio.
3. Qualora una strada regionale interessi piu' ambiti provinciali, la
Regione puo' promuovere specifici accordi con le Province
territorialmente interessate; tali accordi individuano le opere da
realizzare, le modalita' progettuali e i reciproci impegni ed oneri.
NOTE ALL'ART. 165
Comma 1
1) Il testo del comma 4 dell'art. 98 del DLgs n. 112 del 1998, citato
alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota all'art. 161.
2) Il testo del comma 4 dell'art. 99 del DLgs n. 112 del 1998, citato
alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 99 - Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali
omissis
4. Alle funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione di
rilevanti opere di interesse interregionale si provvede mediante
accordi di programma tra le Regioni interessate.".