REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO VI                                                                     
    Viabilita'                                                                  
          Art. 165                                                              
Accordi interregionali e interprovinciali                                       
1. Ai fini del coordinamento della programmazione delle reti stradali           
e autostradali interregionali, la Regione, sentite le Province                  
territorialmente interessate, promuove, in conformita' a quanto                 
previsto dal comma 4 dell'art. 98 e dal comma 4 dell'art. 99 del DLgs           
n. 112 del 1998, accordi con le altre Regioni interessate.                      
2. Al fine di assicurare caratteristiche funzionali omogenee alle               
strade di interesse interregionale, nonche' per la progettazione,               
costruzione e manutenzione di rilevanti opere di interesse                      
interregionale, la Regione puo' altresi' promuovere accordi con le              
Regioni interessate, sentite le Province competenti per territorio.             
3. Qualora una strada regionale interessi piu' ambiti provinciali, la           
Regione puo' promuovere specifici accordi con le Province                       
territorialmente interessate; tali accordi individuano le opere da              
realizzare, le modalita' progettuali e i reciproci impegni ed oneri.            
NOTE ALL'ART. 165                                                               
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 4 dell'art. 98 del DLgs n. 112 del 1998, citato           
alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota all'art. 161.                   
2) Il testo del comma 4 dell'art. 99 del DLgs n. 112 del 1998, citato           
alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:                                        
"Art. 99 - Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali                   
omissis                                                                         
4. Alle funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione di                 
rilevanti opere di interesse interregionale si provvede mediante                
accordi di programma tra le Regioni interessate.".                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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