LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO VI
Viabilita'
Art. 164
Conferimenti alle Province
1. Sono delegate alle Province le funzioni relative alla
progettazione, alla costruzione, alla manutenzione e alla vigilanza
della rete delle strade regionali, ad esclusione delle tratte gestite
dalla Regione mediante concessione di cui ai commi 2 e 3 dell'art.
162.
2. Le funzioni delegate sono svolte dalle Province in attuazione dei
programmi pluriennali e annuali di cui alle lettere b) e c) del comma
1 dell'art. 162, approvati dalla Regione e nel rispetto dei criteri e
delle direttive di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 162.
3. E' altresi' delegata alle Province l'approvazione dei progetti
relativi ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla
rete delle strade regionali, comprese nei programmi approvati dalla
Regione.
4. Relativamente alla rete delle strade regionali, sono inoltre
delegate alle Province tutte le funzioni che la vigente legislazione
attribuisce agli enti proprietari di strade. I proventi derivanti
dall'esercizio di tali funzioni sono introitati dalle Province che li
destinano alle attivita' di cui al comma 1.
5. Le strade gia' appartenenti al demanio statale e non comprese
nella rete stradale e autostradale nazionale e regionale, sono
trasferite al demanio delle Province territorialmente competenti.
6. Sulla rete trasferita, le Province esercitano le funzioni relative
alla pianificazione e programmazione, progettazione, costruzione,
manutenzione, gestione e vigilanza, nonche' alla determinazione dei
criteri per la fissazione e la riscossione delle tariffe relative
alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicita'
lungo le strade.
7. Le Province esercitano le funzioni delegate e trasferite in
coerenza con quanto disposto dal piano regionale integrato dei
trasporti (PRIT).