REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO VI                                                                     
    Viabilita'                                                                  
          Art. 164                                                              
Conferimenti alle Province                                                      
1. Sono delegate alle Province le funzioni relative alla                        
progettazione, alla costruzione, alla manutenzione e alla vigilanza             
della rete delle strade regionali, ad esclusione delle tratte gestite           
dalla Regione mediante concessione di cui ai commi 2 e 3 dell'art.              
162.                                                                            
2. Le funzioni delegate sono svolte dalle Province in attuazione dei            
programmi pluriennali e annuali di cui alle lettere b) e c) del comma           
1 dell'art. 162, approvati dalla Regione e nel rispetto dei criteri e           
delle direttive di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 162.                 
3. E' altresi' delegata alle Province l'approvazione dei progetti               
relativi ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla               
rete delle strade regionali, comprese nei programmi approvati dalla             
Regione.                                                                        
4. Relativamente alla rete delle strade regionali, sono inoltre                 
delegate alle Province tutte le funzioni che la vigente legislazione            
attribuisce agli enti proprietari di strade. I proventi derivanti               
dall'esercizio di tali funzioni sono introitati dalle Province che li           
destinano alle attivita' di cui al comma 1.                                     
5. Le strade gia' appartenenti al demanio statale e non comprese                
nella rete stradale e autostradale nazionale e regionale, sono                  
trasferite al demanio delle Province territorialmente competenti.               
6. Sulla rete trasferita, le Province esercitano le funzioni relative           
alla pianificazione e programmazione, progettazione, costruzione,               
manutenzione, gestione e vigilanza, nonche' alla determinazione dei             
criteri per la fissazione e la riscossione delle tariffe relative               
alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicita'              
lungo le strade.                                                                
7. Le Province esercitano le funzioni delegate e trasferite in                  
coerenza con quanto disposto dal piano regionale integrato dei                  
trasporti (PRIT).                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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