LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO VI
Viabilita'
Art. 163
Individuazione della rete regionale
1. Per rete regionale si intendono le strade e le autostrade di
proprieta' regionale.
2. A seguito della individuazione della rete autostradale e stradale
nazionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 98 del DLgs n. 112 del
1998, la Giunta regionale individua, sulla base dei criteri stabiliti
dal Consiglio regionale e d'intesa con le Province nell'ambito della
Conferenza Regione-Autonomie locali, la rete regionale delle strade e
delle autostrade.
NOTA ALL'ART. 163
Comma 2
Il testo del comma 2 dell'art. 98 del DLgs n. 112 del 1998, citato
alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota all'art. 161.