REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO VI                                                                     
    Viabilita'                                                                  
          Art. 163                                                              
Individuazione della rete regionale                                             
1. Per rete regionale si intendono le strade e le autostrade di                 
proprieta' regionale.                                                           
2. A seguito della individuazione della rete autostradale e stradale            
nazionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 98 del DLgs n. 112 del                
1998, la Giunta regionale individua, sulla base dei criteri stabiliti           
dal Consiglio regionale e d'intesa con le Province nell'ambito della            
Conferenza Regione-Autonomie locali, la rete regionale delle strade e           
delle autostrade.                                                               
NOTA ALL'ART. 163                                                               
Comma 2                                                                         
Il testo del comma 2 dell'art. 98 del DLgs n. 112 del 1998, citato              
alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota all'art. 161.                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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