LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO VI
Viabilita'
Art. 162
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni relative alla programmazione e al
coordinamento della rete delle strade ed autostrade regionali. La
Regione in particolare provvede:
a) alla pianificazione della viabilita' relativamente alla rete
regionale, nell'ambito del piano regionale integrato dei trasporti,
in coerenza con la pianificazione nazionale;
b) alla programmazione pluriennale degli interventi di nuova
realizzazione sulla rete regionale, da effettuarsi sulla base delle
risorse finanziarie disponibili e delle priorita' definite, sentita
la Conferenza Regione-Autonomie locali;
c) alla programmazione annuale degli interventi di manutenzione
straordinaria sulla rete regionale, sulla base delle risorse
finanziarie disponibili e delle priorita' indicate dalle Province;
d) al coordinamento e alla vigilanza delle funzioni delegate alle
Province per quanto riguarda la rete regionale;
e) alla definizione di criteri, direttive e prescrizioni tecniche in
materia di progettazione, manutenzione e gestione relativamente alla
rete regionale;
f) alla approvazione dei progetti riguardanti gli interventi di nuova
realizzazione sulla rete regionale;
g) alla determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei
canoni per le licenze e le concessioni, nonche' per l'esposizione di
pubblicita' lungo o in vista delle strade ed autostrade costituenti
la rete regionale;
h) a redigere i piani regionali di riparto dei finanziamenti per la
mobilita' ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi
ciclabili integrati ai sensi della Legge 19 ottobre 1998, n. 366.
2. La Regione esercita, inoltre, in materia di autostrade costituenti
la rete regionale le funzioni relative:
a) alla approvazione delle concessioni di costruzione e gestione di
autostrade;
b) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle
autostrade regionali cui provvede mediante concessione;
c) al controllo delle concessionarie autostradali relativamente
all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani
finanziari e dell'applicazione delle tariffe e alla stipula delle
relative convenzioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 possono essere applicate anche
per specifiche tratte di rete regionale non autostradale, da definire
d'intesa con le Province nell'ambito della Conferenza
Regione-Autonomie locali.
NOTE ALL'ART. 162
Comma 1
La Legge 19 ottobre 1998, n. 366, concerne Norme per il finanziamento
della mobilita' ciclistica.