REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO VI                                                                     
    Viabilita'                                                                  
          Art. 162                                                              
Funzioni della Regione                                                          
1. La Regione esercita le funzioni relative alla programmazione e al            
coordinamento della rete delle strade ed autostrade regionali. La               
Regione in particolare provvede:                                                
a) alla pianificazione della viabilita' relativamente alla rete                 
regionale, nell'ambito del piano regionale integrato dei trasporti,             
in coerenza con la pianificazione nazionale;                                    
b) alla programmazione pluriennale degli interventi di nuova                    
realizzazione sulla rete regionale, da effettuarsi sulla base delle             
risorse finanziarie disponibili e delle priorita' definite, sentita             
la Conferenza Regione-Autonomie locali;                                         
c) alla programmazione annuale degli interventi di manutenzione                 
straordinaria sulla rete regionale, sulla base delle risorse                    
finanziarie disponibili e delle priorita' indicate dalle Province;              
d) al coordinamento e alla vigilanza delle funzioni delegate alle               
Province per quanto riguarda la rete regionale;                                 
e) alla definizione di criteri, direttive e prescrizioni tecniche in            
materia di progettazione, manutenzione e gestione relativamente alla            
rete regionale;                                                                 
f) alla approvazione dei progetti riguardanti gli interventi di nuova           
realizzazione sulla rete regionale;                                             
g) alla determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei                 
canoni per le licenze e le concessioni, nonche' per l'esposizione di            
pubblicita' lungo o in vista delle strade ed autostrade costituenti             
la rete regionale;                                                              
h) a redigere i piani regionali di riparto dei finanziamenti per la             
mobilita' ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi                 
ciclabili integrati ai sensi della Legge 19 ottobre 1998, n. 366.               
2. La Regione esercita, inoltre, in materia di autostrade costituenti           
la rete regionale le funzioni relative:                                         
a) alla approvazione delle concessioni di costruzione e gestione di             
autostrade;                                                                     
b) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle                
autostrade regionali cui provvede mediante concessione;                         
c) al controllo delle concessionarie autostradali relativamente                 
all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani                 
finanziari e dell'applicazione delle tariffe e alla stipula delle               
relative convenzioni.                                                           
3. Le disposizioni di cui al comma 2 possono essere applicate anche             
per specifiche tratte di rete regionale non autostradale, da definire           
d'intesa con le Province nell'ambito della Conferenza                           
Regione-Autonomie locali.                                                       
NOTE ALL'ART. 162                                                               
Comma 1                                                                         
La Legge 19 ottobre 1998, n. 366, concerne Norme per il finanziamento           
della mobilita' ciclistica.                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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