LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO VI
Viabilita'
Art. 161
Oggetto
1. Il presente Capo disciplina l'esercizio delle funzioni
amministrative concernenti la viabilita' non riservate allo Stato ai
sensi dell'art. 98 del DLgs n. 112 del 1998.
NOTA ALL'ART. 161
Comma 1
Il testo dell'art. 98 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota 2)
all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 98 - Funzioni mantenute allo Stato
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
a) alla pianificazione pluriennale della viabilita' e alla
programmazione, progettazione, realizzazione e gestione della rete
autostradale e stradale nazionale, costituita dalle grandi direttrici
del traffico nazionale e da quelle che congiungono la rete viabile
principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi;
b) alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade;
c) alla regolamentazione della circolazione, anche ai sensi
dell'articolo 5 del DLgs 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della
salvaguardia della sicurezza nazionale;
d) alla determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei
canoni per le licenze e le concessioni, nonche' per l'esposizione di
pubblicita' lungo o in vista delle strade statali costituenti la rete
nazionale;
e) alla relazione annuale al Parlamento sull'esito delle indagini
periodiche riguardanti i profili sociali ambientali ed economici
della circolazione stradale ai sensi dell'articolo 1 del DLgs n. 285
del 1992;
f) alla informazione dell'opinione pubblica con finalita'
prevenzionali ed educative ai sensi dell'articolo 1 del DLgs n. 285
del 1992;
g) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di
sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e loro
pertinenze ed alla segnaletica stradale, ai sensi del DLgs n. 285 del
1992;
h) alle funzioni di indirizzo in materia di prevenzione degli
incidenti, di sicurezza ed informazione stradale e di telematica
applicata ai trasporti, anche mediante iniziative su scala nazionale;
i) alla funzione di regolamentazione della circolazione veicolare,
ai sensi dell'articolo 6 del DLgs n. 285 del 1992, per motivi di
sicurezza pubblica, di sicurezza della circolazione, di tutela della
salute e per esigenze di carattere militare.
2. All'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale
si provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo, attraverso intese nella Conferenza
unificata. In caso di mancato raggiungimento delle intese nel termine
suddetto, si provvede nei successivi sessanta giorni con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio
dei Ministri.
3. Sono, in particolare, mantenute allo Stato in materia di strade e
autostrade costituenti la rete nazionale, le funzioni relative:
a) alla determinazione delle tariffe autostradali e ai criteri di
determinazione dei piani finanziari delle societa' concessionarie;
b) all'adeguamento delle tariffe di pedaggio autostradale;
c) all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di
autostrade;
d) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle
strade e delle autostrade, sia direttamente sia in concessione;
e) al controllo delle concessionarie autostradali, relativamente
all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani
finanziari e dell'applicazione delle tariffe, e alla stipula delle
relative convenzioni;
f) alla determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze e
concessioni ed alla esposizione della pubblicita'.
4. La Conferenza unificata esprime parere in materia di
pianificazione pluriennale della viabilita' e di programmazione per
la gestione e il miglioramento della rete autostradale e stradale
d'interesse nazionale. La programmazione delle reti stradali
interregionali avviene tramite accordi tra le Regioni interessate,
sulla base degli indirizzi generali stabiliti dalla Conferenza
unificata.".