REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO VI                                                                     
    Viabilita'                                                                  
          Art. 161                                                              
Oggetto                                                                         
1. Il presente Capo disciplina l'esercizio delle funzioni                       
amministrative concernenti la viabilita' non riservate allo Stato ai            
sensi dell'art. 98 del DLgs n. 112 del 1998.                                    
NOTA ALL'ART. 161                                                               
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 98 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota 2)             
all'art. 5, e' il seguente:                                                     
"Art. 98 - Funzioni mantenute allo Stato                                        
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:                              
a) alla pianificazione pluriennale della viabilita' e alla                      
programmazione, progettazione, realizzazione e gestione della rete              
autostradale e stradale nazionale, costituita dalle grandi direttrici           
del traffico nazionale e da quelle che congiungono la rete viabile              
principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi;                        
b) alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade;                            
c) alla regolamentazione della circolazione, anche ai sensi                     
dell'articolo 5 del DLgs 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della                  
salvaguardia della sicurezza nazionale;                                         
d) alla determinazione dei criteri relativi alla fissazione  dei                
canoni per le licenze e le concessioni, nonche'  per l'esposizione di           
pubblicita' lungo o in vista delle strade statali costituenti la rete           
nazionale;                                                                      
e) alla relazione annuale al Parlamento sull'esito delle indagini               
periodiche riguardanti i profili sociali ambientali ed economici                
della circolazione stradale ai sensi dell'articolo 1 del DLgs n. 285            
del 1992;                                                                       
f) alla informazione dell'opinione pubblica con finalita'                       
prevenzionali ed educative ai sensi dell'articolo 1 del DLgs n. 285             
del 1992;                                                                       
g) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di           
sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e loro                 
pertinenze ed alla segnaletica stradale, ai sensi del DLgs n. 285 del           
1992;                                                                           
h) alle funzioni di indirizzo in materia di prevenzione  degli                  
incidenti, di sicurezza ed informazione stradale  e di telematica               
applicata ai trasporti, anche mediante iniziative su scala nazionale;           
i) alla funzione di regolamentazione della circolazione  veicolare,             
ai sensi dell'articolo 6 del DLgs n. 285 del 1992, per motivi di                
sicurezza pubblica,  di sicurezza della circolazione, di tutela della           
salute e per esigenze di carattere militare.                                    
2. All'individuazione della rete autostradale e stradale  nazionale             
si provvede, entro novanta giorni dall'entrata  in vigore del                   
presente decreto legislativo, attraverso intese nella Conferenza                
unificata. In caso di mancato raggiungimento delle intese nel termine           
suddetto,  si provvede nei successivi sessanta giorni con decreto del           
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa  delibera del Consiglio           
dei Ministri.                                                                   
3. Sono, in particolare, mantenute allo Stato in materia di strade e            
autostrade costituenti la rete nazionale, le funzioni relative:                 
a) alla determinazione delle tariffe autostradali e ai criteri di               
determinazione dei piani finanziari delle societa' concessionarie;              
b) all'adeguamento delle tariffe di pedaggio autostradale;                      
c) all'approvazione delle concessioni di costruzione  ed esercizio di           
autostrade;                                                                     
d) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle                
strade e delle autostrade, sia direttamente sia in concessione;                 
e) al controllo delle concessionarie autostradali, relativamente                
all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani                 
finanziari e dell'applicazione delle tariffe, e alla stipula delle              
relative convenzioni;                                                           
f) alla determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze e            
concessioni ed alla esposizione della pubblicita'.                              
4. La Conferenza unificata esprime parere in materia di                         
pianificazione pluriennale della viabilita' e di programmazione per             
la gestione e il miglioramento della rete autostradale e stradale               
d'interesse nazionale. La programmazione delle reti stradali                    
interregionali avviene tramite accordi tra le Regioni interessate,              
sulla base degli indirizzi generali stabiliti dalla Conferenza                  
unificata.".                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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