REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO V                                                                      
    Opere pubbliche                                                             
          Art. 160                                                              
Abrogazione di norme della L.R. n. 18 del 1975                                  
1. Sono abrogati il terzo comma dell'art. 9 e gli articoli 14 e 15              
della L.R. 24 marzo 1975, n. 18, recante "Riordinamento delle                   
funzioni amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica,            
di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonche' di                 
viabilita' acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale,                 
trasferite o delegate alla Regione ai sensi della Legge 22 ottobre              
1971,  n.865 e del DPR 15 gennaio 1972, n. 8 - Deleghe in materia di            
espropriazione di pubblica utilita'".                                           
NOTE ALL'ART. 160                                                               
Rubrica                                                                         
1) La L.R. 24 marzo 1975, n. 18 concerne Riordinamento delle funzioni           
amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di                  
edilizia residenziale,  agevolata e convenzionata,  nonche' di                  
viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale                 
trasferite o delegate alla Regione ai sensi della Legge 22 ottobre              
1971, n. 865 e del DPR 15 gennaio 1972, n. 8 - Deleghe in materia di            
espropriazione per pubblica utilita'.                                           
2) Il testo del comma 3 dell'art. 9, degli artt. 14 e 15 della L.R.             
n. 18 del 1975, citato alla nota 1) al presente articolo, e' il                 
seguente:                                                                       
"Art. 9                                                                         
omissis                                                                         
Dette deleghe concernono i provvedimenti  relativi alle opere                   
pubbliche o di pubblica utilita' di spettanza di qualsiasi Ente anche           
non territoriale, da eseguirsi comunque nel territorio del Comune in            
cui le opere stesse sono localizzate.                                           
omissis".                                                                       
"Art. 14                                                                        
In caso di persistente inerzia dei Comuni  delegati, la Giunta                  
regionale, su proposta dell'Assessore competente puo' invitare gli              
stessi a provvedere entro  sessanta giorni, decorsi i quali la Giunta           
adotta in via sostitutiva i singoli  atti.                                      
          Art. 15                                                               
La Giunta regionale, sentita la Commissione  consiliare competente,             
disporra'  annualmente il rimborso delle spese sostenute dai Comuni             
delegati ai sensi del presente Capo.".                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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