LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO V
Opere pubbliche
Art. 160
Abrogazione di norme della L.R. n. 18 del 1975
1. Sono abrogati il terzo comma dell'art. 9 e gli articoli 14 e 15
della L.R. 24 marzo 1975, n. 18, recante "Riordinamento delle
funzioni amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica,
di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonche' di
viabilita' acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale,
trasferite o delegate alla Regione ai sensi della Legge 22 ottobre
1971, n.865 e del DPR 15 gennaio 1972, n. 8 - Deleghe in materia di
espropriazione di pubblica utilita'".
NOTE ALL'ART. 160
Rubrica
1) La L.R. 24 marzo 1975, n. 18 concerne Riordinamento delle funzioni
amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di
edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonche' di
viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale
trasferite o delegate alla Regione ai sensi della Legge 22 ottobre
1971, n. 865 e del DPR 15 gennaio 1972, n. 8 - Deleghe in materia di
espropriazione per pubblica utilita'.
2) Il testo del comma 3 dell'art. 9, degli artt. 14 e 15 della L.R.
n. 18 del 1975, citato alla nota 1) al presente articolo, e' il
seguente:
"Art. 9
omissis
Dette deleghe concernono i provvedimenti relativi alle opere
pubbliche o di pubblica utilita' di spettanza di qualsiasi Ente anche
non territoriale, da eseguirsi comunque nel territorio del Comune in
cui le opere stesse sono localizzate.
omissis".
"Art. 14
In caso di persistente inerzia dei Comuni delegati, la Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore competente puo' invitare gli
stessi a provvedere entro sessanta giorni, decorsi i quali la Giunta
adotta in via sostitutiva i singoli atti.
Art. 15
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente,
disporra' annualmente il rimborso delle spese sostenute dai Comuni
delegati ai sensi del presente Capo.".