REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO V                                                                      
    Opere pubbliche                                                             
          Art. 159                                                              
Monitoraggio e assistenza                                                       
in materia di opere e lavori pubblici e di servizi                              
1. La Regione persegue l'obiettivo di migliorare la qualita' e la               
trasparenza dell'azione amministrativa in materia di opere e lavori             
pubblici e di servizi e, a tal fine, svolge attivita' di:                       
a) monitoraggio sulle procedure di affidamento e di esecuzione delle            
opere e dei lavori pubblici e di affidamento di prestazione di                  
servizi realizzati nel territorio regionale, finalizzate anche alla             
diffusione in via telematica delle informazioni la cui pubblicazione            
e' obbligatoria ai sensi delle disposizioni vigenti nonche' alla                
creazione e gestione di una apposita banca dati cui potranno accedere           
tutti i soggetti appaltanti aventi sede nella regione;                          
b) assistenza a favore degli Enti locali che lo richiedano per                  
l'esercizio delle funzioni amministrative di loro competenza in                 
materia di opere e lavori pubblici e di servizi, ivi comprese quelle            
connesse all'espletamento delle procedure di gara.                              
2. La Regione svolge le attivita' di cui al comma 1 anche attraverso            
l'affidamento delle stesse a soggetti pubblici e privati, mediante la           
stipula di apposite convenzioni.                                                
3. In conformita' ai principi di cui al comma 3 dell'art. 4 della               
Legge n. 59 del 1997 ed a quanto disposto dall'art. 3 del DLgs n. 112           
del 1998, la Regione provvede al riordino delle funzioni                        
amministrative ad essa spettanti in materia di opere e lavori                   
pubblici e di servizi, al fine di assicurarne l'efficiente ed                   
efficace esercizio.                                                             
NOTE ALL'ART. 159                                                               
Comma 3                                                                         
1) Il testo del comma 3 dell'art. 4 della Legge n. 59 del 1997,                 
citata alla nota 1) all'art. 1, e' riportato alla nota all'art. 93.             
2) Il testo dell'art. 3 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota 2)           
all'art. 5, e' il seguente:                                                     
"Art. 3 - Conferimenti alle Regioni e agli Enti locali e strumenti di           
raccordo                                                                        
1. Ciascuna Regione, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, della               
Legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione  del                 
presente decreto legislativo, determina,  in conformita' al proprio             
ordinamento, le funzioni  amministrative che richiedono l'unitario              
esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a                    
conferire tutte le altre agli Enti locali, in conformita' ai principi           
stabiliti dall'articolo 4, comma 3, della stessa Legge n. 59 del                
1997, nonche' a quanto previsto dall'articolo  3 della Legge 8 giugno           
1990, n. 142.                                                                   
2. La generalita' dei compiti e delle funzioni amministrative  e'               
attribuita ai Comuni, alle Province e alle Comunita' Montane, in base           
ai principi di cui all'articolo  4, comma 3, della Legge 15 marzo               
1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed            
organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono                
l'unitario esercizio a livello regionale. Le Regioni, nell'emanazione           
della legge di cui al comma 1 del presente articolo, attuano il                 
trasferimento delle funzioni  nei confronti della generalita' dei               
Comuni. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei            
Comuni di minore dimensione demografica, le Regioni individuano                 
livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli  nelle sedi           
concertative di cui al comma 5 del presente articolo. Nell'ambito               
della previsione regionale, i Comuni esercitano le funzioni in forma            
associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le                 
metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione             
regionale. Decorso inutilmente  il termine di cui sopra, la Regione             
esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge                
stessa. La legge regionale prevede altresi' appositi strumenti  di              
incentivazione per favorire l'esercizio associato  delle funzioni.              
3. La legge regionale di cui al comma 1 attribuisce agli Enti locali            
le risorse umane, finanziarie, organizzative  e strumentali in misura           
tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti                    
dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto            
dell'autonomia  organizzativa e regolamentare degli Enti locali.                
4. Qualora la Regione non provveda entro il termine indicato, il                
Governo adotta con apposito decreto legislativo  le misure di cui               
all'articolo 4, comma 5, della Legge 15 marzo 1997, n. 59.                      
5. Le Regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa,                 
prevedono strumenti e procedure di raccordo  e concertazione, anche             
permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e               
funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione                  
coordinata fra Regioni ed Enti locali nell'ambito delle rispettive              
competenze.                                                                     
6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui                   
all'articolo 7 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, sono comunque                  
emanati entro il 31 dicembre 1999.                                              
7. Ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo  e ai             
sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 3 della Legge 15 marzo 1997, n.           
59, tutte le funzioni e i compiti non espressamente conservati allo             
Stato con le disposizioni  del presente decreto legislativo sono                
conferiti alle Regioni e agli Enti locali.".                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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