LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO V
Opere pubbliche
Art. 159
Monitoraggio e assistenza
in materia di opere e lavori pubblici e di servizi
1. La Regione persegue l'obiettivo di migliorare la qualita' e la
trasparenza dell'azione amministrativa in materia di opere e lavori
pubblici e di servizi e, a tal fine, svolge attivita' di:
a) monitoraggio sulle procedure di affidamento e di esecuzione delle
opere e dei lavori pubblici e di affidamento di prestazione di
servizi realizzati nel territorio regionale, finalizzate anche alla
diffusione in via telematica delle informazioni la cui pubblicazione
e' obbligatoria ai sensi delle disposizioni vigenti nonche' alla
creazione e gestione di una apposita banca dati cui potranno accedere
tutti i soggetti appaltanti aventi sede nella regione;
b) assistenza a favore degli Enti locali che lo richiedano per
l'esercizio delle funzioni amministrative di loro competenza in
materia di opere e lavori pubblici e di servizi, ivi comprese quelle
connesse all'espletamento delle procedure di gara.
2. La Regione svolge le attivita' di cui al comma 1 anche attraverso
l'affidamento delle stesse a soggetti pubblici e privati, mediante la
stipula di apposite convenzioni.
3. In conformita' ai principi di cui al comma 3 dell'art. 4 della
Legge n. 59 del 1997 ed a quanto disposto dall'art. 3 del DLgs n. 112
del 1998, la Regione provvede al riordino delle funzioni
amministrative ad essa spettanti in materia di opere e lavori
pubblici e di servizi, al fine di assicurarne l'efficiente ed
efficace esercizio.
NOTE ALL'ART. 159
Comma 3
1) Il testo del comma 3 dell'art. 4 della Legge n. 59 del 1997,
citata alla nota 1) all'art. 1, e' riportato alla nota all'art. 93.
2) Il testo dell'art. 3 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota 2)
all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 3 - Conferimenti alle Regioni e agli Enti locali e strumenti di
raccordo
1. Ciascuna Regione, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, della
Legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del
presente decreto legislativo, determina, in conformita' al proprio
ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario
esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a
conferire tutte le altre agli Enti locali, in conformita' ai principi
stabiliti dall'articolo 4, comma 3, della stessa Legge n. 59 del
1997, nonche' a quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 8 giugno
1990, n. 142.
2. La generalita' dei compiti e delle funzioni amministrative e'
attribuita ai Comuni, alle Province e alle Comunita' Montane, in base
ai principi di cui all'articolo 4, comma 3, della Legge 15 marzo
1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed
organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono
l'unitario esercizio a livello regionale. Le Regioni, nell'emanazione
della legge di cui al comma 1 del presente articolo, attuano il
trasferimento delle funzioni nei confronti della generalita' dei
Comuni. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei
Comuni di minore dimensione demografica, le Regioni individuano
livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi
concertative di cui al comma 5 del presente articolo. Nell'ambito
della previsione regionale, i Comuni esercitano le funzioni in forma
associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le
metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione
regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la Regione
esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge
stessa. La legge regionale prevede altresi' appositi strumenti di
incentivazione per favorire l'esercizio associato delle funzioni.
3. La legge regionale di cui al comma 1 attribuisce agli Enti locali
le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in misura
tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti
dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto
dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti locali.
4. Qualora la Regione non provveda entro il termine indicato, il
Governo adotta con apposito decreto legislativo le misure di cui
all'articolo 4, comma 5, della Legge 15 marzo 1997, n. 59.
5. Le Regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa,
prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche
permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e
funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione
coordinata fra Regioni ed Enti locali nell'ambito delle rispettive
competenze.
6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 7 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, sono comunque
emanati entro il 31 dicembre 1999.
7. Ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo e ai
sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 3 della Legge 15 marzo 1997, n.
59, tutte le funzioni e i compiti non espressamente conservati allo
Stato con le disposizioni del presente decreto legislativo sono
conferiti alle Regioni e agli Enti locali.".