REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO V                                                                      
    Opere pubbliche                                                             
          Art. 158                                                              
Realizzazione di opere pubbliche                                                
1. Per la realizzazione delle opere pubbliche regionali o provinciali           
individuate dagli strumenti di programmazione e pianificazione                  
territoriale regionali o provinciali e che comportino variazione                
degli strumenti urbanistici vigenti, l'amministrazione titolare della           
competenza primaria o prevalente sull'opera promuove la conclusione             
di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della Legge 8                 
giugno 1990, n. 142, come specificato dall'art. 14 della L.R. 30                
gennaio 1995, n. 6, purche' sia intervenuta la valutazione di impatto           
ambientale positiva ove richiesta dalle norme vigenti. L'approvazione           
dell'accordo di cui al presente comma costituisce dichiarazione di              
pubblica utilita', indifferibilita' e d'urgenza delle medesime opere;           
tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno               
avuto inizio entro tre anni.                                                    
2. L'amministrazione competente alla realizzazione dell'opera e'                
tenuta a predisporre, insieme al progetto definitivo, uno specifico             
studio sugli effetti urbanistico territoriali e ambientali dell'opera           
e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio                 
comunale nonche' gli elaborati relativi alla variante agli strumenti            
urbanistici.                                                                    
3. Qualora non si raggiunga il consenso unanime fra tutte le                    
amministrazioni interessate ovvero l'accordo non sia stato ratificato           
dagli organi consiliari, l'amministrazione procedente puo' richiedere           
una determinazione di conclusione del procedimento al Consiglio                 
regionale, che provvede entro il termine di quarantacinque giorni.              
Tale approvazione produce gli effetti della variante agli strumenti             
urbanistici comunali e costituisce dichiarazione di pubblica                    
utilita', indifferibilita' e d'urgenza delle opere.                             
NOTE ALL'ART. 158                                                               
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 27 della Legge n. 142 del 1990, citata alla               
nota 1) all'art. 20, e' il seguente:                                            
"Art. 27 - Accordi di programma                                                 
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di               
programmi di intervento che richiedono, per la loro completa                    
realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province           
e Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o           
comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il Presidente della             
Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione              
alla competenza primaria o prevalenti sull'opera o sugli interventi o           
sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di           
programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati,           
per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i               
tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso                    
adempimento.                                                                    
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di arbitrato,                 
nonche' interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti           
partecipanti.                                                                   
3. Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo di                    
programma, il Presidente della Regione o il Presidente della                    
Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di           
tutte le Amministrazioni interessate.                                           
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del Presidente della             
Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci e delle altre              
Amministrazioni interessate, e' approvato con atto formale del                  
Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del                 
Sindaco ed e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.                
L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione,           
produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81, DPR 24                 
luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti                    
variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni             
edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.                   
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici,               
l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal                   
Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.                     
5 bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei           
programmi dell'Amministrazione e per le quali siano immediatamente              
utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei                    
precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta             
la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza              
delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se            
le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.                                 
6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli                 
eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio                     
presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della                  
Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti                 
locali interessati, nonche' dal Commissario del Governo nella regione           
o dal Prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano           
Amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali.                              
7. Allorche' l'intervento o il programma di intervento comporti il              
concorso di due o piu' Regioni finitime, la conclusione dell'accordo            
di programma e' promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,           
a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il Collegio             
di vigilanza di cui al comma 6 e' in tal caso presieduto da un                  
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e'                
composto dai rappresentanti di tutte le Regioni che hanno partecipato           
all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le               
funzioni attribuite dal comma 6 al Commissario del Governo ed al                
Prefetto.                                                                       
8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli             
accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere,               
interventi o programmi di intervento di competenza delle Regioni,               
delle Province o dei Comuni, salvo i casi in cui i relativi                     
procedimenti siano gia' formalmente iniziati alla data di entrata in            
vigore della presente legge.                                                    
Restano salve le competenze di cui all'art. 7, Legge 1 marzo 1986, n.           
64.".                                                                           
2) Il testo dell'art. 14 della L.R. n. 6 del 1995, citata alla nota             
2) all'art. 113, e' il seguente:                                                
"Art. 14 - Accordi di programma in variante agli strumenti                      
urbanistici                                                                     
1. Le disposizioni dettate dall'art. 27 della Legge 142/90, in merito           
al procedimento di formazione  ed approvazione ed all'efficacia degli           
accordi di programma che comportino la variazione  di uno o piu'                
strumenti di pianificazione urbanistica, sono specificate ed                    
integrate da quanto previsto dai seguenti commi.                                
2 Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il              
Sindaco che intenda promuovere  un accordo di programma che comporti            
variazione di strumenti urbanistici provvede a convocare la                     
conferenza prevista dal comma 3 dell'art. 27 della Legge 142/90.                
3. Qualora in sede della conferenza preliminare,  prevista dal comma            
2, sia verificata la possibilita'  di un consenso unanime delle                 
Amministrazioni  interessate, il progetto di accordo di programma,              
corredato da adeguata rappresentazione grafica atta ad individuare              
gli ambiti territoriali interessati dalle relative previsioni, e'               
depositato per trenta giorni presso la Segreteria dei Comuni                    
interessati dalla variante. Dell'avvenuto deposito e' dato avviso nel           
Bollettino Ufficiale della Regione, e sulla stampa locale. Fino a               
trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, chiunque puo'           
presentare osservazioni.                                                        
4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la              
presentazione delle osservazioni,  di cui al comma 3, il Presidente             
della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca              
tutte le Amministrazioni interessate per la conclusione dell'accordo.           
Le Amministrazioni interessate esprimono le loro determinazioni,                
tenendo conto anche delle osservazioni presentate.                              
5. La delibera del Consiglio comunale di ratifica  dell'adesione del            
Sindaco all'accordo approvato  con decreto del Presidente della                 
Regione, prevista  dall'art. 27, comma 5 della Legge 142/90, produce            
gli effetti dell'approvazione della variazione  degli strumenti                 
urbanistici. A seguito del trasferimento alle Province delle                    
competenze in materia di approvazione degli strumenti urbanistici               
comunali, a norma del precedente art. 6, i medesimi effetti sono                
prodotti anche dalla delibera del Consiglio comunale di ratifica                
dell'adesione del Sindaco agli accordi di programma approvati con               
decreto del Presidente della Provincia.                                         
6. La delibera del Consiglio comunale di cui al comma 5 comporta la             
dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e l'urgenza ed                   
indifferibilita' dei lavori.                                                    
7. Il Consiglio comunale puo' attribuire alla deliberazione di cui al           
comma 5 il valore di concessione  edilizia, per tutti o parte degli             
interventi previsti dall'accordo, a condizione che sussistano tutti i           
requisiti delle opere e sia stato raccolto il consenso di tutte le              
Amministrazioni cui e' subordinato  il rilascio della concessione               
edilizia.".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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