LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO V
Opere pubbliche
Art. 158
Realizzazione di opere pubbliche
1. Per la realizzazione delle opere pubbliche regionali o provinciali
individuate dagli strumenti di programmazione e pianificazione
territoriale regionali o provinciali e che comportino variazione
degli strumenti urbanistici vigenti, l'amministrazione titolare della
competenza primaria o prevalente sull'opera promuove la conclusione
di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della Legge 8
giugno 1990, n. 142, come specificato dall'art. 14 della L.R. 30
gennaio 1995, n. 6, purche' sia intervenuta la valutazione di impatto
ambientale positiva ove richiesta dalle norme vigenti. L'approvazione
dell'accordo di cui al presente comma costituisce dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' e d'urgenza delle medesime opere;
tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno
avuto inizio entro tre anni.
2. L'amministrazione competente alla realizzazione dell'opera e'
tenuta a predisporre, insieme al progetto definitivo, uno specifico
studio sugli effetti urbanistico territoriali e ambientali dell'opera
e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio
comunale nonche' gli elaborati relativi alla variante agli strumenti
urbanistici.
3. Qualora non si raggiunga il consenso unanime fra tutte le
amministrazioni interessate ovvero l'accordo non sia stato ratificato
dagli organi consiliari, l'amministrazione procedente puo' richiedere
una determinazione di conclusione del procedimento al Consiglio
regionale, che provvede entro il termine di quarantacinque giorni.
Tale approvazione produce gli effetti della variante agli strumenti
urbanistici comunali e costituisce dichiarazione di pubblica
utilita', indifferibilita' e d'urgenza delle opere.
NOTE ALL'ART. 158
Comma 1
1) Il testo dell'art. 27 della Legge n. 142 del 1990, citata alla
nota 1) all'art. 20, e' il seguente:
"Art. 27 - Accordi di programma
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di
programmi di intervento che richiedono, per la loro completa
realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province
e Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o
comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il Presidente della
Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione
alla competenza primaria o prevalenti sull'opera o sugli interventi o
sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di
programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati,
per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i
tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di arbitrato,
nonche' interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti
partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo di
programma, il Presidente della Regione o il Presidente della
Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di
tutte le Amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del Presidente della
Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci e delle altre
Amministrazioni interessate, e' approvato con atto formale del
Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del
Sindaco ed e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione,
produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81, DPR 24
luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti
variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni
edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici,
l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal
Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
5 bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei
programmi dell'Amministrazione e per le quali siano immediatamente
utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei
precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta
la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza
delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se
le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli
eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio
presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della
Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti
locali interessati, nonche' dal Commissario del Governo nella regione
o dal Prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano
Amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali.
7. Allorche' l'intervento o il programma di intervento comporti il
concorso di due o piu' Regioni finitime, la conclusione dell'accordo
di programma e' promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il Collegio
di vigilanza di cui al comma 6 e' in tal caso presieduto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e'
composto dai rappresentanti di tutte le Regioni che hanno partecipato
all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le
funzioni attribuite dal comma 6 al Commissario del Governo ed al
Prefetto.
8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli
accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere,
interventi o programmi di intervento di competenza delle Regioni,
delle Province o dei Comuni, salvo i casi in cui i relativi
procedimenti siano gia' formalmente iniziati alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Restano salve le competenze di cui all'art. 7, Legge 1 marzo 1986, n.
64.".
2) Il testo dell'art. 14 della L.R. n. 6 del 1995, citata alla nota
2) all'art. 113, e' il seguente:
"Art. 14 - Accordi di programma in variante agli strumenti
urbanistici
1. Le disposizioni dettate dall'art. 27 della Legge 142/90, in merito
al procedimento di formazione ed approvazione ed all'efficacia degli
accordi di programma che comportino la variazione di uno o piu'
strumenti di pianificazione urbanistica, sono specificate ed
integrate da quanto previsto dai seguenti commi.
2 Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il
Sindaco che intenda promuovere un accordo di programma che comporti
variazione di strumenti urbanistici provvede a convocare la
conferenza prevista dal comma 3 dell'art. 27 della Legge 142/90.
3. Qualora in sede della conferenza preliminare, prevista dal comma
2, sia verificata la possibilita' di un consenso unanime delle
Amministrazioni interessate, il progetto di accordo di programma,
corredato da adeguata rappresentazione grafica atta ad individuare
gli ambiti territoriali interessati dalle relative previsioni, e'
depositato per trenta giorni presso la Segreteria dei Comuni
interessati dalla variante. Dell'avvenuto deposito e' dato avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione, e sulla stampa locale. Fino a
trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, chiunque puo'
presentare osservazioni.
4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la
presentazione delle osservazioni, di cui al comma 3, il Presidente
della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca
tutte le Amministrazioni interessate per la conclusione dell'accordo.
Le Amministrazioni interessate esprimono le loro determinazioni,
tenendo conto anche delle osservazioni presentate.
5. La delibera del Consiglio comunale di ratifica dell'adesione del
Sindaco all'accordo approvato con decreto del Presidente della
Regione, prevista dall'art. 27, comma 5 della Legge 142/90, produce
gli effetti dell'approvazione della variazione degli strumenti
urbanistici. A seguito del trasferimento alle Province delle
competenze in materia di approvazione degli strumenti urbanistici
comunali, a norma del precedente art. 6, i medesimi effetti sono
prodotti anche dalla delibera del Consiglio comunale di ratifica
dell'adesione del Sindaco agli accordi di programma approvati con
decreto del Presidente della Provincia.
6. La delibera del Consiglio comunale di cui al comma 5 comporta la
dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e l'urgenza ed
indifferibilita' dei lavori.
7. Il Consiglio comunale puo' attribuire alla deliberazione di cui al
comma 5 il valore di concessione edilizia, per tutti o parte degli
interventi previsti dall'accordo, a condizione che sussistano tutti i
requisiti delle opere e sia stato raccolto il consenso di tutte le
Amministrazioni cui e' subordinato il rilascio della concessione
edilizia.".