REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO IV                                                                     
    Risorse idriche, difesa del suolo e miniere                                 
    Sezione II                                                                  
    Disciplina dei canoni idrici                                                
          Art. 156                                                              
Decorrenza dell'esercizio delle funzioni                                        
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, per le            
concessioni di piccola derivazione di acqua pubblica, come                      
individuate dall'art. 6 del TU n. 1775 del 1933 (RD 11 dicembre 1933,           
n. 1775), a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.              
2. Per le concessioni relative alle grandi derivazioni le                       
disposizioni di cui alla presente sezione si applicano a decorrere              
dalla data indicata nei decreti previsti dall'art. 7 della Legge n.             
59 del 1997 e dall'art. 7 del DLgs n. 112 del 1998.                             
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le                
modalita' operative per l'applicazione delle disposizioni di cui alla           
presente sezione.                                                               
NOTE ALL'ART. 156                                                               
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 6 del RD n. 1775 del 1933, citato alla nota 2)            
all'art. 152, e' il seguente:                                                   
"Art. 6                                                                         
1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole               
derivazioni.                                                                    
2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti           
limiti:                                                                         
a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua kW             
3.000;                                                                          
b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;                             
c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od anche meno se si            
possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;                          
d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo;                 
e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi                 
diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri           
100 al minuto secondo;                                                          
f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;                            
g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e               
sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al               
minuto secondo.                                                                 
3. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite           
quello corrispondente allo scopo predominante.                                  
4. Il Ministro dei Lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore              
dei lavori pubblici, stabilisce, con provvedimento di carattere                 
generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da              
quelli sopra indicati. Il decreto ministeriale e' pubblicato nella              
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.".                                          
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 7 della Legge n. 59 del 1997, citata alla nota            
1) all'art. 1, e' riportato alla nota 1) all'art. 5.                            
3) Il testo dell'art. 7 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota 2)           
all'art. 5, e' riportato alla stessa nota.                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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