LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO IV
Risorse idriche, difesa del suolo e miniere
Sezione II
Disciplina dei canoni idrici
Art. 156
Decorrenza dell'esercizio delle funzioni
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, per le
concessioni di piccola derivazione di acqua pubblica, come
individuate dall'art. 6 del TU n. 1775 del 1933 (RD 11 dicembre 1933,
n. 1775), a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Per le concessioni relative alle grandi derivazioni le
disposizioni di cui alla presente sezione si applicano a decorrere
dalla data indicata nei decreti previsti dall'art. 7 della Legge n.
59 del 1997 e dall'art. 7 del DLgs n. 112 del 1998.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le
modalita' operative per l'applicazione delle disposizioni di cui alla
presente sezione.
NOTE ALL'ART. 156
Comma 1
1) Il testo dell'art. 6 del RD n. 1775 del 1933, citato alla nota 2)
all'art. 152, e' il seguente:
"Art. 6
1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole
derivazioni.
2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti
limiti:
a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua kW
3.000;
b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;
c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od anche meno se si
possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;
d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo;
e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi
diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri
100 al minuto secondo;
f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;
g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e
sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al
minuto secondo.
3. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite
quello corrispondente allo scopo predominante.
4. Il Ministro dei Lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore
dei lavori pubblici, stabilisce, con provvedimento di carattere
generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da
quelli sopra indicati. Il decreto ministeriale e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 7 della Legge n. 59 del 1997, citata alla nota
1) all'art. 1, e' riportato alla nota 1) all'art. 5.
3) Il testo dell'art. 7 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota 2)
all'art. 5, e' riportato alla stessa nota.