REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO IV                                                                     
    Risorse idriche, difesa del suolo e miniere                                 
    Sezione II                                                                  
    Disciplina dei canoni idrici                                                
          Art. 155                                                              
Vigilanza e sanzioni amministrative                                             
1. Le attivita' connesse con l'accertamento e la contestazione delle            
violazioni in materia di polizia delle acque nonche' la                         
determinazione e l'applicazione delle relative sanzioni                         
amministrative pecuniarie sono disciplinate dalla L.R. 28 aprile                
1984, n. 21.                                                                    
2. Le violazioni alle disposizioni in materia di acque pubbliche di             
cui all'art. 219 del TU n. 1775 del 1933 (RD 11 dicembre 1933, n.               
1775), nonche' le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni                 
stabilite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di                     
attingimento e dall'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee            
sono punite con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento            
di una somma da Lire 200.000 a Lire 2.000.000. Rimane ferma la                  
facolta' della Regione di revocare e di dichiarare la decadenza dal             
diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica per i casi di cui            
all'art. 55 del TU n. 1775 del 1933.                                            
3. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che               
pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle             
acque sotterranee, puo' disporre la riduzione in pristino, fissando i           
modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza             
del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con               
recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalita'            
e per gli effetti stabiliti dal RD 14 aprile 1910, n. 639 sulla                 
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.                             
NOTE ALL'ART. 155                                                               
Comma 1                                                                         
1) La L.R. n. 21 del 1984 concerne Disciplina delle sanzioni                    
amministrative di competenza regionale.                                         
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 219 del RD n. 1775 del 1933, citato alla nota             
2) all'art. 152, e' il seguente:                                                
"Art. 219                                                                       
Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ove non              
sia altrimenti disposto, sono punite con la sanzione amministrativa             
da Lire 20.000 a Lire 1.000.000.                                                
La stessa pena e' comminata per la violazione delle norme del                   
regolamento per l'esecuzione di questa legge.".                                 
3) Il testo dell'art. 55 del RD n. 1775 del 1933, citato alla nota 2)           
dell'art. 152, e' il seguente:                                                  
"Art. 55                                                                        
E' in facolta' del Ministro per i Lavori pubblici e, nel caso                   
contemplato dalla successiva lettera e) del Ministro per le Finanze,            
di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare                
l'acqua pubblica:                                                               
a) per non uso durante un triennio consecutivo;                                 
b) per cattivo uso in relazione ai fini della utilizzazione                     
dell'acqua pubblica;                                                            
c) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed           
utilizzazione;                                                                  
d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni                   
legislative e regolamentari in vigore;                                          
e) per mancato pagamento di tre annualita' del canone;                          
f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel                       
disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario deve derivare e             
utilizzare l'acqua concessa;                                                    
g) per cessione effettuata senza il nulla osta di cui all'art. 20.              
Il Ministro per i Lavori pubblici, sentito per le grandi derivazioni            
il Consiglio superiore, ha facolta' di prorogare i termini di cui               
alla lettera f), qualora riconosca un giustificato ritardo nella                
esecuzione delle opere. La proroga puo' essere subordinata, sentito             
il Consiglio superiore, alla revisione della concessione per                    
armonizzarla con sopravvenute esigenze.                                         
Previa contestazione all'interessato nel caso indicato alla lettera             
a), e previa diffida, nei casi di cui alle lettere b), c), d), da               
parte del Ministero delle Finanze, la decadenza e' pronunciata con              
decreto motivato del Ministro per i Lavori pubblici, che, nei casi              
contemplati nelle lettere a), b), c), d), deve essere preceduto da              
parere del Consiglio superiore.                                                 
Tale decreto e' emanato di concerto col Ministro per le Finanze,                
allorche' trattisi d'impianti che passano allo Stato.                           
Il decreto e' notificato all'utente decaduto e comunicato al Ministro           
per le Finanze.                                                                 
Nei casi di decadenza o rinuncia l'obbligo dei pagamento del canone             
cessa allo spirare dell'annualita', che trovasi in corso alla data              
del decreto che pronuncia la decadenza, o alla data della notifica              
della rinuncia.                                                                 
Le utenze non ancora riconosciute, che risultino abbandonate per                
oltre dieci anni, decadono di diritto.".                                        
Comma 3                                                                         
4) Il RD 14 aprile 1910, n. 639 concerne Approvazione del testo unico           
delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate             
patrimoniali dello Stato.                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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