LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO IV
Risorse idriche, difesa del suolo e miniere
Sezione II
Disciplina dei canoni idrici
Art. 155
Vigilanza e sanzioni amministrative
1. Le attivita' connesse con l'accertamento e la contestazione delle
violazioni in materia di polizia delle acque nonche' la
determinazione e l'applicazione delle relative sanzioni
amministrative pecuniarie sono disciplinate dalla L.R. 28 aprile
1984, n. 21.
2. Le violazioni alle disposizioni in materia di acque pubbliche di
cui all'art. 219 del TU n. 1775 del 1933 (RD 11 dicembre 1933, n.
1775), nonche' le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni
stabilite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di
attingimento e dall'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee
sono punite con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento
di una somma da Lire 200.000 a Lire 2.000.000. Rimane ferma la
facolta' della Regione di revocare e di dichiarare la decadenza dal
diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica per i casi di cui
all'art. 55 del TU n. 1775 del 1933.
3. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che
pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle
acque sotterranee, puo' disporre la riduzione in pristino, fissando i
modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza
del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con
recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalita'
e per gli effetti stabiliti dal RD 14 aprile 1910, n. 639 sulla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
NOTE ALL'ART. 155
Comma 1
1) La L.R. n. 21 del 1984 concerne Disciplina delle sanzioni
amministrative di competenza regionale.
Comma 2
2) Il testo dell'art. 219 del RD n. 1775 del 1933, citato alla nota
2) all'art. 152, e' il seguente:
"Art. 219
Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ove non
sia altrimenti disposto, sono punite con la sanzione amministrativa
da Lire 20.000 a Lire 1.000.000.
La stessa pena e' comminata per la violazione delle norme del
regolamento per l'esecuzione di questa legge.".
3) Il testo dell'art. 55 del RD n. 1775 del 1933, citato alla nota 2)
dell'art. 152, e' il seguente:
"Art. 55
E' in facolta' del Ministro per i Lavori pubblici e, nel caso
contemplato dalla successiva lettera e) del Ministro per le Finanze,
di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare
l'acqua pubblica:
a) per non uso durante un triennio consecutivo;
b) per cattivo uso in relazione ai fini della utilizzazione
dell'acqua pubblica;
c) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed
utilizzazione;
d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni
legislative e regolamentari in vigore;
e) per mancato pagamento di tre annualita' del canone;
f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel
disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario deve derivare e
utilizzare l'acqua concessa;
g) per cessione effettuata senza il nulla osta di cui all'art. 20.
Il Ministro per i Lavori pubblici, sentito per le grandi derivazioni
il Consiglio superiore, ha facolta' di prorogare i termini di cui
alla lettera f), qualora riconosca un giustificato ritardo nella
esecuzione delle opere. La proroga puo' essere subordinata, sentito
il Consiglio superiore, alla revisione della concessione per
armonizzarla con sopravvenute esigenze.
Previa contestazione all'interessato nel caso indicato alla lettera
a), e previa diffida, nei casi di cui alle lettere b), c), d), da
parte del Ministero delle Finanze, la decadenza e' pronunciata con
decreto motivato del Ministro per i Lavori pubblici, che, nei casi
contemplati nelle lettere a), b), c), d), deve essere preceduto da
parere del Consiglio superiore.
Tale decreto e' emanato di concerto col Ministro per le Finanze,
allorche' trattisi d'impianti che passano allo Stato.
Il decreto e' notificato all'utente decaduto e comunicato al Ministro
per le Finanze.
Nei casi di decadenza o rinuncia l'obbligo dei pagamento del canone
cessa allo spirare dell'annualita', che trovasi in corso alla data
del decreto che pronuncia la decadenza, o alla data della notifica
della rinuncia.
Le utenze non ancora riconosciute, che risultino abbandonate per
oltre dieci anni, decadono di diritto.".
Comma 3
4) Il RD 14 aprile 1910, n. 639 concerne Approvazione del testo unico
delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato.