REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO IV                                                                     
    Risorse idriche, difesa del suolo e miniere                                 
    Sezione II                                                                  
    Disciplina dei canoni idrici                                                
          Art. 154                                                              
Depositi cauzionali                                                             
1. Prima della firma del disciplinare, il richiedente la concessione            
dovra' effettuare, a favore della Regione, il deposito cauzionale di            
cui al comma 2 dell'art. 11 del TU n. 1775 del 1933 (RD 11 dicembre             
1933, n. 1775), nella misura di una annualita' del canone previsto, e           
comunque di importo non inferiore a Lire 100.000.                               
2. Il deposito puo' essere costituito in uno dei modi previsti dalla            
Legge 10 giugno 1982, n. 348 e viene restituito alla scadenza della             
concessione.                                                                    
3. La Regione, oltre che per accertata morosita', potra' incamerare             
il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU             
n. 1775 del 1933.                                                               
4. Il richiedente l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori            
di costruzione delle opere o di variante alle stesse, ai sensi degli            
articoli 13 e 50 del TU n. 1775 del 1933, dovra' costituire a favore            
della Regione un deposito cauzionale, nelle forme indicate al comma             
2, di misura pari al 10% dell'importo dei lavori da eseguire. Tale              
deposito verra' restituito successivamente al rilascio della                    
concessione, dopo che gli uffici tecnici competenti avranno accertato           
che le opere sono state eseguite nel rispetto delle condizioni e                
prescrizioni stabilite nell'atto di concessione.                                
NOTE ALL'ART. 154                                                               
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 2 dell'art. 11 del RD n. 1775 del 1933, citato            
alla nota 2) all'art. 152, e' il seguente:                                      
"Art. 11                                                                        
omissis                                                                         
Il richiedente deve depositare presso la Cassa dei depositi e                   
prestiti una cauzione non inferiore alla meta' di un'annata del                 
canone demaniale e in ogni caso non minore di lire cento.                       
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) La Legge 10 giugno 1982, n. 348 concerne Costituzione di cauzioni            
con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed           
altri Enti pubblici.                                                            
Comma 3                                                                         
3) Il testo dell'ultimo comma dell'art. 11 del RD n. 1775 del 1933,             
citato alla nota 2) all'art. 152, e' il seguente:                               
"Art. 11                                                                        
omissis                                                                         
La cauzione puo' essere incamerata nei casi di rinunzia e di                    
dichiarazione di decadenza.".                                                   
Comma 4                                                                         
4) Il testo degli artt. 13 e 50 del RD n. 1775 del 1933, citato alla            
nota 2) all'art. 152, e' il seguente:                                           
"Art. 13                                                                        
Nei casi di accertata urgenza, il Ministro dei Lavori pubblici,                 
sentito il Consiglio superiore, puo' permettere che siano iniziate              
subito le opere, purche' il richiedente la concessione si obblighi,             
con congrua cauzione, da depositare alla Cassa dei depositi e                   
prestiti, ad eseguire le prescrizioni e condizioni che saranno                  
stabilite nell'atto di concessione, oppure a demolire le opere in               
caso di negata concessione. La esecuzione e' sempre fatta a rischio e           
pericolo del richiedente.                                                       
Per le piccole derivazioni, quando non vi siano domande concorrenti             
ne' opposizione, l'autorizzazione all'inizio delle opere puo' essere            
data, in casi di accertata urgenza, con le condizioni suddette,                 
dall'ufficio del Genio civile competente, che ne riferisce                      
immediatamente al Ministero dei Lavori pubblici.".                              
"Art. 50                                                                        
Nei casi di accertata urgenza l'ufficio del Genio civile, riferendone           
immediatamente al Ministero dei Lavori pubblici, puo' permettere in             
via provvisoria che siano attuate variazioni nelle derivazioni e                
nelle utilizzazioni di acqua pubblica, purche' gli utenti si                    
obblighino formalmente con congrua cauzione da depositare presso la             
Cassa dei depositi e prestiti, ad eseguire le opere ed osservare le             
prescrizioni e condizioni che saranno definitivamente stabilite nel             
nuovo atto di concessione, oppure a demolire le opere costruite in              
caso di negata concessione.".                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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