LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO IV
Risorse idriche, difesa del suolo e miniere
Sezione II
Disciplina dei canoni idrici
Art. 154
Depositi cauzionali
1. Prima della firma del disciplinare, il richiedente la concessione
dovra' effettuare, a favore della Regione, il deposito cauzionale di
cui al comma 2 dell'art. 11 del TU n. 1775 del 1933 (RD 11 dicembre
1933, n. 1775), nella misura di una annualita' del canone previsto, e
comunque di importo non inferiore a Lire 100.000.
2. Il deposito puo' essere costituito in uno dei modi previsti dalla
Legge 10 giugno 1982, n. 348 e viene restituito alla scadenza della
concessione.
3. La Regione, oltre che per accertata morosita', potra' incamerare
il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU
n. 1775 del 1933.
4. Il richiedente l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori
di costruzione delle opere o di variante alle stesse, ai sensi degli
articoli 13 e 50 del TU n. 1775 del 1933, dovra' costituire a favore
della Regione un deposito cauzionale, nelle forme indicate al comma
2, di misura pari al 10% dell'importo dei lavori da eseguire. Tale
deposito verra' restituito successivamente al rilascio della
concessione, dopo che gli uffici tecnici competenti avranno accertato
che le opere sono state eseguite nel rispetto delle condizioni e
prescrizioni stabilite nell'atto di concessione.
NOTE ALL'ART. 154
Comma 1
1) Il testo del comma 2 dell'art. 11 del RD n. 1775 del 1933, citato
alla nota 2) all'art. 152, e' il seguente:
"Art. 11
omissis
Il richiedente deve depositare presso la Cassa dei depositi e
prestiti una cauzione non inferiore alla meta' di un'annata del
canone demaniale e in ogni caso non minore di lire cento.
omissis".
Comma 2
2) La Legge 10 giugno 1982, n. 348 concerne Costituzione di cauzioni
con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed
altri Enti pubblici.
Comma 3
3) Il testo dell'ultimo comma dell'art. 11 del RD n. 1775 del 1933,
citato alla nota 2) all'art. 152, e' il seguente:
"Art. 11
omissis
La cauzione puo' essere incamerata nei casi di rinunzia e di
dichiarazione di decadenza.".
Comma 4
4) Il testo degli artt. 13 e 50 del RD n. 1775 del 1933, citato alla
nota 2) all'art. 152, e' il seguente:
"Art. 13
Nei casi di accertata urgenza, il Ministro dei Lavori pubblici,
sentito il Consiglio superiore, puo' permettere che siano iniziate
subito le opere, purche' il richiedente la concessione si obblighi,
con congrua cauzione, da depositare alla Cassa dei depositi e
prestiti, ad eseguire le prescrizioni e condizioni che saranno
stabilite nell'atto di concessione, oppure a demolire le opere in
caso di negata concessione. La esecuzione e' sempre fatta a rischio e
pericolo del richiedente.
Per le piccole derivazioni, quando non vi siano domande concorrenti
ne' opposizione, l'autorizzazione all'inizio delle opere puo' essere
data, in casi di accertata urgenza, con le condizioni suddette,
dall'ufficio del Genio civile competente, che ne riferisce
immediatamente al Ministero dei Lavori pubblici.".
"Art. 50
Nei casi di accertata urgenza l'ufficio del Genio civile, riferendone
immediatamente al Ministero dei Lavori pubblici, puo' permettere in
via provvisoria che siano attuate variazioni nelle derivazioni e
nelle utilizzazioni di acqua pubblica, purche' gli utenti si
obblighino formalmente con congrua cauzione da depositare presso la
Cassa dei depositi e prestiti, ad eseguire le opere ed osservare le
prescrizioni e condizioni che saranno definitivamente stabilite nel
nuovo atto di concessione, oppure a demolire le opere costruite in
caso di negata concessione.".