LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO IV
Risorse idriche, difesa del suolo e miniere
Sezione II
Disciplina dei canoni idrici
Art. 153
Spese di istruttoria
1. Le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi,
accertamenti e sopralluoghi relativi a domande per concessioni di
derivazione di acqua pubblica sono determinate in modo forfettario
nella misura minima di Lire 300.000. Se la particolare complessita'
dell'istruttoria comporti spese superiori l'importo verra'
incrementato secondo parametri stabiliti da apposita direttiva,
emanata dalla Giunta regionale con propria deliberazione. L'importo e
la relativa motivazione sono indicati nel disciplinare di
concessione.
2. Le spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie relative
alle domande di licenze annuali di attingimento sono determinate
nella misura forfettaria di Lire 100.000.
3. Le spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie relative
alle domande di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee sono
determinate nella misura forfettaria di Lire 150.000.
4. Il pagamento delle spese di istruttoria dovra' essere effettuato
all'atto della presentazione della domanda ed eventualmente integrato
all'atto della firma del disciplinare di concessione.
5. Con cadenza triennale gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 saranno
adeguati al tasso di inflazione programmato mediante il provvedimento
di aggiornamento dei canoni indicato al comma 3 dell'art. 152.