REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO IV                                                                     
    Risorse idriche, difesa del suolo e miniere                                 
    Sezione II                                                                  
    Disciplina dei canoni idrici                                                
          Art. 153                                                              
Spese di istruttoria                                                            
1. Le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi,              
accertamenti e sopralluoghi relativi a domande per concessioni di               
derivazione di acqua pubblica sono determinate in modo forfettario              
nella misura minima di Lire 300.000. Se la particolare complessita'             
dell'istruttoria comporti spese superiori l'importo verra'                      
incrementato secondo parametri stabiliti da apposita direttiva,                 
emanata dalla Giunta regionale con propria deliberazione. L'importo e           
la relativa motivazione sono indicati nel disciplinare di                       
concessione.                                                                    
2. Le spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie relative            
alle domande di licenze annuali di attingimento sono determinate                
nella misura forfettaria di Lire 100.000.                                       
3. Le spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie relative            
alle domande di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee sono           
determinate nella misura forfettaria di Lire 150.000.                           
4. Il pagamento delle spese di istruttoria dovra' essere effettuato             
all'atto della presentazione della domanda ed eventualmente integrato           
all'atto della firma del disciplinare di concessione.                           
5. Con cadenza triennale gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 saranno           
adeguati al tasso di inflazione programmato mediante il provvedimento           
di aggiornamento dei canoni indicato al comma 3 dell'art. 152.                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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