LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO IV
Risorse idriche, difesa del suolo e miniere
Sezione II
Disciplina dei canoni idrici
Art. 152
Canoni per le utenze di acqua pubblica
1. In attuazione dell'art. 86 del DLgs n. 112 del 1998, i canoni
annui relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica e
alle licenze annuali di attingimento costituiscono il corrispettivo
per gli usi delle acque prelevate e sono cosi' stabiliti:
a) per uso irrigazione agricola: 1) Lire 75.000 per ogni modulo di
acqua, quando il prelievo sia effettuato a bocca tassata, 2) Lire
680 per ogni ettaro di terreno, in caso di derivazione non
suscettibile di essere fatta a bocca tassata;
b) per ogni modulo di acqua assentito per uso consumo umano, Lire
3.180.000;
c) per ogni modulo di acqua assentito per uso industriale, Lire
23.300.000, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi
annui. Il canone e' ridotto del 50% se il concessionario attua un
riuso delle acque a ciclo chiuso, reimpiegando le acque risultanti a
valle del processo produttivo, o se restituisce le acque di scarico
con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate;
d) per ogni modulo di acqua per uso pescicoltura, per l'irrigazione
di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, Lire
530.000;
e) per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta per le
concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, Lire 21.680;
f) per ogni modulo di acqua ad uso igienico ed assimilati,
concernente l'uso dell'acqua per servizi igienici e servizi
antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi,
industrie e strutture varie, qualora la richiesta di concessione
riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio
strade e, comunque, per tutti gli usi non previsti alle precedenti
lettere, Lire 1.590.000.
2. I canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori ai
seguenti importi minimi:
a) Lire 12.000 per uso irrigazione agricola;
b) Lire 530.000 per uso consumo umano;
c) Lire 3.180.000 per uso industriale;
d) Lire 247.000 per pescicoltura ed altri usi indicati alla lett.
d) del comma 1;
e) Lire 247.000 per uso idroelettrico;
f) Lire 247.000 per uso igienico e per gli altri usi indicati alla
lett. f) del comma 1.
3. Gli importi dei canoni verranno aggiornati con cadenza triennale
mediante apposita delibera della Giunta regionale che, a tal fine,
terra' conto del tasso d'inflazione programmato e delle finalita' di
tutela, risparmio ed uso razionale della risorsa idrica. Il primo
aggiornamento avra' decorrenza dall'1 gennaio dell'anno 2000.
4. Il titolare della concessione dovra' effettuare il pagamento del
canone all'atto del ritiro del provvedimento di concessione. In caso
di concessione poliennale, il pagamento dei canoni relativi alle
annualita' successive alla prima andra' effettuato entro l'1 marzo di
ogni anno.
5. In deroga a quanto previsto al comma 4, il titolare di concessione
poliennale dovra' effettuare il pagamento del canone relativo
all'anno 1999 alla scadenza dell'annualita' e in misura
corrispondente a quanto dovuto fino al 31 dicembre 1999.
6. Alla presentazione dell'istanza, il richiedente la concessione e'
tenuto ad effettuare il pagamento del contributo previsto dal secondo
comma dell'art. 7 del TU n. 1775 del 1933 (RD 11 dicembre 1933, n.
1775) il cui importo, pari ad 1/40 del canone annuo, non puo' essere,
comunque, di misura inferiore a Lire 85.000. Tale contributo deve
essere versato anche quando trattasi di rinnovo o variante della
concessione, con esclusione del solo cambio di titolarita'.
NOTE ALL'ART. 152
Comma 1
1) Il testo dell'art. 86 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota
2) all'art. 5, e' riportato alla nota 1) all'art. 140.
Comma 6
2) Il testo del comma 2 dell'art. 7 del RD 11 dicembre 1933, n. 1775,
concernente Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e
impianti elettrici, e' il seguente:
"Art. 7
omissis
Le domande di cui al comma 1, relative sia a grandi sia a piccole
derivazioni, sono, altresi', trasmesse alla autorita' di bacino
territorialmente interessata che, nel termine massimo di quaranta
giorni dalla ricezione, con atto del Segretario generale, all'uopo
delegato, ove nominato, avvalendosi dell'ufficio compartimentale del
Servizio idrografico e mareografico nazionale competente per
territorio, comunica il proprio parere all'ufficio istruttore in
ordine alla compatibilita' della utilizzazione con le previsioni del
piano di bacino e, anche in attesa della approvazione dello stesso,
ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o
idrologico. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta
alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole.
omissis".