REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO IV                                                                     
    Risorse idriche, difesa del suolo e miniere                                 
    Sezione II                                                                  
    Disciplina dei canoni idrici                                                
          Art. 152                                                              
Canoni per le utenze di acqua pubblica                                          
1. In attuazione dell'art. 86 del DLgs n. 112 del 1998, i canoni                
annui relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica e              
alle licenze annuali di attingimento costituiscono il corrispettivo             
per gli usi delle acque prelevate e sono cosi' stabiliti:                       
a) per uso irrigazione agricola: 1) Lire 75.000 per ogni modulo di              
acqua, quando il prelievo sia effettuato a bocca tassata,  2) Lire              
680 per ogni ettaro di terreno, in caso di derivazione non                      
suscettibile di essere fatta a bocca tassata;                                   
b) per ogni modulo di acqua assentito per uso consumo umano, Lire               
3.180.000;                                                                      
c) per ogni modulo di acqua assentito per uso industriale, Lire                 
23.300.000, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi            
annui. Il canone e' ridotto del 50% se il concessionario attua un               
riuso delle acque a ciclo chiuso, reimpiegando le acque risultanti a            
valle del processo produttivo, o se restituisce le acque di scarico             
con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate;                
d) per ogni modulo di acqua per uso pescicoltura, per l'irrigazione             
di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, Lire             
530.000;                                                                        
e) per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta per le               
concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, Lire 21.680;                   
f) per ogni modulo di acqua ad uso igienico ed assimilati,                      
concernente l'uso dell'acqua per servizi igienici e servizi                     
antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi,                 
industrie e strutture varie, qualora la richiesta di concessione                
riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio            
strade e, comunque, per tutti gli usi non previsti alle precedenti              
lettere, Lire 1.590.000.                                                        
2. I canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori ai                   
seguenti importi minimi:                                                        
a) Lire    12.000 per uso irrigazione agricola;                                 
b) Lire   530.000 per uso consumo umano;                                        
c) Lire 3.180.000 per uso industriale;                                          
d) Lire   247.000 per pescicoltura ed altri usi indicati alla lett.             
d) del comma 1;                                                                 
e) Lire   247.000 per uso idroelettrico;                                        
f) Lire   247.000 per uso igienico e per gli altri usi indicati alla            
lett. f) del comma 1.                                                           
3. Gli importi dei canoni verranno aggiornati con cadenza triennale             
mediante apposita delibera della Giunta regionale che, a tal fine,              
terra' conto del tasso d'inflazione programmato e delle finalita' di            
tutela, risparmio ed uso razionale della risorsa idrica. Il primo               
aggiornamento avra' decorrenza dall'1 gennaio dell'anno 2000.                   
4. Il titolare della concessione dovra' effettuare il pagamento del             
canone all'atto del ritiro del provvedimento di concessione. In caso            
di concessione poliennale, il pagamento dei canoni relativi alle                
annualita' successive alla prima andra' effettuato entro l'1 marzo di           
ogni anno.                                                                      
5. In deroga a quanto previsto al comma 4, il titolare di concessione           
poliennale dovra' effettuare il pagamento del canone relativo                   
all'anno 1999 alla scadenza dell'annualita' e in misura                         
corrispondente a quanto dovuto fino al 31 dicembre 1999.                        
6. Alla presentazione dell'istanza, il richiedente la concessione e'            
tenuto ad effettuare il pagamento del contributo previsto dal secondo           
comma dell'art. 7 del TU n. 1775 del 1933 (RD 11 dicembre 1933, n.              
1775) il cui importo, pari ad 1/40 del canone annuo, non puo' essere,           
comunque, di misura inferiore a Lire 85.000. Tale contributo deve               
essere versato anche quando trattasi di rinnovo o variante della                
concessione, con esclusione del solo cambio di titolarita'.                     
NOTE ALL'ART. 152                                                               
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 86 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota             
2) all'art. 5, e' riportato alla nota 1) all'art. 140.                          
Comma 6                                                                         
2) Il testo del comma 2 dell'art. 7 del RD 11 dicembre 1933, n. 1775,           
concernente Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e               
impianti elettrici, e' il seguente:                                             
"Art. 7                                                                         
omissis                                                                         
Le domande di cui al comma 1, relative sia a grandi sia a piccole               
derivazioni, sono, altresi', trasmesse alla autorita' di bacino                 
territorialmente interessata che, nel termine massimo di quaranta               
giorni dalla ricezione, con atto del Segretario generale, all'uopo              
delegato, ove nominato, avvalendosi dell'ufficio compartimentale del            
Servizio idrografico e mareografico nazionale competente per                    
territorio, comunica il proprio parere all'ufficio istruttore in                
ordine alla compatibilita' della utilizzazione con le previsioni del            
piano di bacino e, anche in attesa della approvazione dello stesso,             
ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o                     
idrologico. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta               
alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole.            
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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