REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO IV                                                                     
    Risorse idriche, difesa del suolo e miniere                                 
    Sezione I                                                                   
    Funzioni in materia di risorse idriche,                                     
    difesa del suolo e miniere                                                  
          Art. 149                                                              
Deleghe ai Comuni                                                               
1. Sono delegati ai Comuni:                                                     
a) le funzioni previste dall'art. 11 della Legge 1 novembre 1965, n.            
1179, in materia di edilizia abitativa agevolata, ai fini del                   
rilascio degli attestati riguardanti i requisiti soggettivi e tecnici           
per la concessione dei mutui agevolati o di altri benefici;                     
b) le funzioni previste dall'art. 4 della Legge 5 agosto 1978, n.               
457, ovvero da altre disposizioni vigenti in materia di edilizia                
residenziale pubblica, compreso il rilascio degli atti di                       
certificazione relativi ai requisiti soggettivi dei soggetti                    
beneficiari;                                                                    
c) i provvedimenti relativi alla denuncia di opere in conglomerato              
cementizio, armato, normale o precompresso ed a struttura metallica             
di cui alla Legge 5 novembre 1971, n. 1086;                                     
d) l'autorizzazione e il deposito dei progetti per gli interventi               
edilizi in zona sismica, secondo le vigenti normative statali e                 
regionali. Per lo svolgimento dei controlli, sistematici o a                    
campione, i Comuni si avvalgono delle strutture tecniche regionali.             
2. Fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'art. 148, le                  
funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al RD 30 dicembre             
1923, n. 3267, gia' delegate alle Province a norma della lett. e) del           
comma 2 dell'art. 41 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6, sono delegate           
ai Comuni che le esercitano nel rispetto della direttiva di cui al              
comma 9 dell'art. 150. Per i Comuni di minore dimensione demografica,           
le attivita' preparatorie e istruttorie sono svolte, per gli ambiti             
territoriali di rispettiva competenza, dalle forme associative di cui           
all'art. 23. Sino alla costituzione delle forme associative di cui              
all'art. 23, le funzioni di cui al presente comma continuano ad                 
essere esercitate dalle Province.                                               
NOTE ALL'ART. 149                                                               
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 11 della Legge 1 novembre 1965, n. 1179,                  
concernente Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6                 
settembre 1965, n. 1022, recante norme per l'incentivazione                     
dell'attivita' edilizia, e' il seguente:                                        
"Art. 11                                                                        
Per ottenere l'erogazione del contributo, gli istituti indicati                 
nell'articolo 4 debbono inviare all'ufficio del genio civile                    
territorialmente competente, dopo l'ultimazione dei lavori, gli                 
elaborati di progetto ed il relativo contratto di mutuo definitivo.             
Gli uffici del genio civile accertata la rispondenza delle abitazioni           
alle caratteristiche prescritte ed agli elaborati di progetto,                  
nonche' il possesso da parte dei mutuatari dei requisiti richiesti,             
trasmettono gli atti al provveditorato regionale alle opere pubbliche           
unitamente ad un certificato di conformita' delle abitazioni stesse             
ai citati requisiti.                                                            
L'acquisto o l'assegnazione delle abitazioni costruite dalle                    
cooperative edilizie e loro consorzi, nonche' dai soggetti di cui               
alle lettere b) e c) del precedente art. 9 e' subordinato al                    
riconoscimento, da parte dell'ufficio del genio civile, del possesso            
negli acquirenti ed assegnatari dei requisiti di cui al precedente              
art. 8.                                                                         
Detti requisiti debbono essere posseduti:                                       
a) (alla data di presentazione della domanda e comunque a data non              
successiva al 31 dicembre 1965 per i soggetti che fruiscono del mutuo           
agevolato per l'acquisto di una abitazione costruita od in corso di             
costruzione al 6 settembre 1965 o per la costruzione diretta delle              
proprie abitazioni);                                                            
b) alla data di assegnazione dell'abitazione se beneficiari dei mutui           
agevolati sono cooperative edilizie o loro consorzi con esclusione,             
peraltro, del requisito della residenza che puo' essere, invece,                
posseduto anche solo al momento della iscrizione al sodalizio;                  
c) alla data fissata dal bando di concorso se beneficiari dei mutui             
agevolati sono gli enti di cui all'art. 16 del testo unico                      
sull'edilizia economica e popolare approvato con RD 28 aprile 1938,             
n. 1165.                                                                        
Per gli acquirenti delle abitazioni costruite dai soggetti di cui               
alla lettera e) dell'art. 9 i requisiti prescritti debbono essere               
posseduti al momento delle richieste all'ufficio del genio civile dei           
riconoscimento di cui al comma terzo del presente articolo da                   
dimostrare con documenti di data non anteriore a tre mesi a quella              
della presentazione.                                                            
L'assegnazione o la vendita degli alloggi non puo' comunque aver                
luogo oltre due anni dalla ultimazione dei lavori a pena di decadenza           
dall'agevolazione. All'atto di vendita e' assimilato il contratto               
preliminare stipulato a norma dell'articolo 1351 del codice civile.             
Gli assegnatari o gli acquirenti sono tenuti a produrre all'autorita'           
competente la documentazione dei prescritti requisiti entro sessanta            
giorni dall'assegnazione o dalla vendita o dal preliminare. Per gli             
alloggi gia' ultimati alla data di entrata in vigore della Legge 25             
marzo 1982, n. 94, e non ancora assegnati o venduti, il termine di              
due anni decorre da tale data.                                                  
2) Il testo dell'art. 4 della Legge 5 agosto 1978, n. 457,                      
concernente Norme per l'edilizia residenziale, e' il seguente:                  
"Art. 4 - Attribuzioni delle Regioni                                            
Le Regioni, per le finalita' di cui all'articolo 1, provvedono in               
particolare a:                                                                  
a) individuare il fabbisogno abitativo nel territorio regionale,                
distinguendo quello che puo' essere soddisfatto attraverso il                   
recupero del patrimonio edilizio esistente e quello da soddisfare con           
nuove costruzioni; nonche' il fabbisogno per gli insediamenti rurali            
nell'arribito dei piani di sviluppo agricolo;                                   
b) formare programmi quadriennali e progetti biennali di intervento             
per l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili,                      
includendovi anche eventuali stanziamenti integrativi disposti da               
loro stesse;                                                                    
c) ripartire gli interventi per ambiti territoriali, di norma                   
sovracomunali, assicurando il coordinamento con l'acquisizione e                
urbanizzazione delle aree occorrenti all'attuazione dei programmi, e            
determinare la quota dei fondi da ripartire per ambiti territoriali,            
di norma comunali, per gli interventi di recupero del patrimonio                
edilizio esistente, in relazione ai fabbisogni di cui alla precedente           
lettera a) e in misura comunque non inferiore al 15 per cento delle             
risorse disponibili;                                                            
d) individuare i soggetti incaricati della realizzazione dei                    
programmi edilizi secondo i criteri di scelta indicati nel successivo           
articolo 25;                                                                    
e) esercitare la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria            
delle cooperative edilizie, comunque fruenti di contributi pubblici;            
f) formare e gestire, a livello regionale, l'anagrafe degli                     
assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti             
di contributo statale, sulla base dei criteri generali definiti dal             
Comitato per l'edilizia residenziale;                                           
g) definire i costi massimi ammissibili, nell'ambito dei limiti di              
cui alla lettera n) del precedente articolo 3, dandone contestuale              
comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale;                          
h) comunicare ogni tre mesi al Comitato per l'edilizia residenziale             
ed alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti di cui al              
successivo articolo 10 la situazione di cassa riguardante la gestione           
del trimestre precedente ed il presumibile fabbisogno dei pagamenti             
da effettuare nel trimestre successivo sulla base dello stato di                
avanzamento dei lavori;                                                         
i) redigere annualmente, nel termine e con le modalita' stabilite dal           
Comitato per l'edilizia residenziale, una relazione sullo stato di              
attuazione dei programmi nonche' sulla attivita' svolta ai sensi                
della precedente lettera e) e dell'articolo 5 del DPR 30 dicembre               
1972, n. 1036;                                                                  
l) disporre la concessione dei contributi pubblici previsti dalla               
presente legge;                                                                 
m) esercitare il controllo sul rispetto da parte dei soggetti                   
incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia abitativa              
fruenti di contributi pubblici, delle procedure e dei vincoli                   
economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi                
stessi ed accertare il possesso dei requisiti da parte dei                      
beneficiari dei contributi dello Stato.                                         
Le Regioni possono provvedere alla eventuale integrazione dei                   
programmi edilizi utilizzando finanziamenti stanziati con apposite              
leggi regionali, dandone contestuale comunicazione al Comitato per              
l'edilizia residenziale.".                                                      
3) La Legge 5 novembre 1971, n. 1086, concerne Norme per la                     
disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e             
precompresso ed a struttura metallica.                                          
Comma 2                                                                         
4) Il RDL n. 3267 del 1923 e' citato alla nota 3) all'art. 148.                 
5) Il testo della lett. e) del comma 2 dell'art. 41 della L.R. n. 6             
del 1984, citata alla nota 4) all'art. 148, e' riportato alla stessa            
nota.                                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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