LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO IV
Risorse idriche, difesa del suolo e miniere
Sezione I
Funzioni in materia di risorse idriche,
difesa del suolo e miniere
Art. 149
Deleghe ai Comuni
1. Sono delegati ai Comuni:
a) le funzioni previste dall'art. 11 della Legge 1 novembre 1965, n.
1179, in materia di edilizia abitativa agevolata, ai fini del
rilascio degli attestati riguardanti i requisiti soggettivi e tecnici
per la concessione dei mutui agevolati o di altri benefici;
b) le funzioni previste dall'art. 4 della Legge 5 agosto 1978, n.
457, ovvero da altre disposizioni vigenti in materia di edilizia
residenziale pubblica, compreso il rilascio degli atti di
certificazione relativi ai requisiti soggettivi dei soggetti
beneficiari;
c) i provvedimenti relativi alla denuncia di opere in conglomerato
cementizio, armato, normale o precompresso ed a struttura metallica
di cui alla Legge 5 novembre 1971, n. 1086;
d) l'autorizzazione e il deposito dei progetti per gli interventi
edilizi in zona sismica, secondo le vigenti normative statali e
regionali. Per lo svolgimento dei controlli, sistematici o a
campione, i Comuni si avvalgono delle strutture tecniche regionali.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'art. 148, le
funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al RD 30 dicembre
1923, n. 3267, gia' delegate alle Province a norma della lett. e) del
comma 2 dell'art. 41 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6, sono delegate
ai Comuni che le esercitano nel rispetto della direttiva di cui al
comma 9 dell'art. 150. Per i Comuni di minore dimensione demografica,
le attivita' preparatorie e istruttorie sono svolte, per gli ambiti
territoriali di rispettiva competenza, dalle forme associative di cui
all'art. 23. Sino alla costituzione delle forme associative di cui
all'art. 23, le funzioni di cui al presente comma continuano ad
essere esercitate dalle Province.
NOTE ALL'ART. 149
Comma 1
1) Il testo dell'art. 11 della Legge 1 novembre 1965, n. 1179,
concernente Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6
settembre 1965, n. 1022, recante norme per l'incentivazione
dell'attivita' edilizia, e' il seguente:
"Art. 11
Per ottenere l'erogazione del contributo, gli istituti indicati
nell'articolo 4 debbono inviare all'ufficio del genio civile
territorialmente competente, dopo l'ultimazione dei lavori, gli
elaborati di progetto ed il relativo contratto di mutuo definitivo.
Gli uffici del genio civile accertata la rispondenza delle abitazioni
alle caratteristiche prescritte ed agli elaborati di progetto,
nonche' il possesso da parte dei mutuatari dei requisiti richiesti,
trasmettono gli atti al provveditorato regionale alle opere pubbliche
unitamente ad un certificato di conformita' delle abitazioni stesse
ai citati requisiti.
L'acquisto o l'assegnazione delle abitazioni costruite dalle
cooperative edilizie e loro consorzi, nonche' dai soggetti di cui
alle lettere b) e c) del precedente art. 9 e' subordinato al
riconoscimento, da parte dell'ufficio del genio civile, del possesso
negli acquirenti ed assegnatari dei requisiti di cui al precedente
art. 8.
Detti requisiti debbono essere posseduti:
a) (alla data di presentazione della domanda e comunque a data non
successiva al 31 dicembre 1965 per i soggetti che fruiscono del mutuo
agevolato per l'acquisto di una abitazione costruita od in corso di
costruzione al 6 settembre 1965 o per la costruzione diretta delle
proprie abitazioni);
b) alla data di assegnazione dell'abitazione se beneficiari dei mutui
agevolati sono cooperative edilizie o loro consorzi con esclusione,
peraltro, del requisito della residenza che puo' essere, invece,
posseduto anche solo al momento della iscrizione al sodalizio;
c) alla data fissata dal bando di concorso se beneficiari dei mutui
agevolati sono gli enti di cui all'art. 16 del testo unico
sull'edilizia economica e popolare approvato con RD 28 aprile 1938,
n. 1165.
Per gli acquirenti delle abitazioni costruite dai soggetti di cui
alla lettera e) dell'art. 9 i requisiti prescritti debbono essere
posseduti al momento delle richieste all'ufficio del genio civile dei
riconoscimento di cui al comma terzo del presente articolo da
dimostrare con documenti di data non anteriore a tre mesi a quella
della presentazione.
L'assegnazione o la vendita degli alloggi non puo' comunque aver
luogo oltre due anni dalla ultimazione dei lavori a pena di decadenza
dall'agevolazione. All'atto di vendita e' assimilato il contratto
preliminare stipulato a norma dell'articolo 1351 del codice civile.
Gli assegnatari o gli acquirenti sono tenuti a produrre all'autorita'
competente la documentazione dei prescritti requisiti entro sessanta
giorni dall'assegnazione o dalla vendita o dal preliminare. Per gli
alloggi gia' ultimati alla data di entrata in vigore della Legge 25
marzo 1982, n. 94, e non ancora assegnati o venduti, il termine di
due anni decorre da tale data.
2) Il testo dell'art. 4 della Legge 5 agosto 1978, n. 457,
concernente Norme per l'edilizia residenziale, e' il seguente:
"Art. 4 - Attribuzioni delle Regioni
Le Regioni, per le finalita' di cui all'articolo 1, provvedono in
particolare a:
a) individuare il fabbisogno abitativo nel territorio regionale,
distinguendo quello che puo' essere soddisfatto attraverso il
recupero del patrimonio edilizio esistente e quello da soddisfare con
nuove costruzioni; nonche' il fabbisogno per gli insediamenti rurali
nell'arribito dei piani di sviluppo agricolo;
b) formare programmi quadriennali e progetti biennali di intervento
per l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili,
includendovi anche eventuali stanziamenti integrativi disposti da
loro stesse;
c) ripartire gli interventi per ambiti territoriali, di norma
sovracomunali, assicurando il coordinamento con l'acquisizione e
urbanizzazione delle aree occorrenti all'attuazione dei programmi, e
determinare la quota dei fondi da ripartire per ambiti territoriali,
di norma comunali, per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio esistente, in relazione ai fabbisogni di cui alla precedente
lettera a) e in misura comunque non inferiore al 15 per cento delle
risorse disponibili;
d) individuare i soggetti incaricati della realizzazione dei
programmi edilizi secondo i criteri di scelta indicati nel successivo
articolo 25;
e) esercitare la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria
delle cooperative edilizie, comunque fruenti di contributi pubblici;
f) formare e gestire, a livello regionale, l'anagrafe degli
assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti
di contributo statale, sulla base dei criteri generali definiti dal
Comitato per l'edilizia residenziale;
g) definire i costi massimi ammissibili, nell'ambito dei limiti di
cui alla lettera n) del precedente articolo 3, dandone contestuale
comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale;
h) comunicare ogni tre mesi al Comitato per l'edilizia residenziale
ed alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti di cui al
successivo articolo 10 la situazione di cassa riguardante la gestione
del trimestre precedente ed il presumibile fabbisogno dei pagamenti
da effettuare nel trimestre successivo sulla base dello stato di
avanzamento dei lavori;
i) redigere annualmente, nel termine e con le modalita' stabilite dal
Comitato per l'edilizia residenziale, una relazione sullo stato di
attuazione dei programmi nonche' sulla attivita' svolta ai sensi
della precedente lettera e) e dell'articolo 5 del DPR 30 dicembre
1972, n. 1036;
l) disporre la concessione dei contributi pubblici previsti dalla
presente legge;
m) esercitare il controllo sul rispetto da parte dei soggetti
incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia abitativa
fruenti di contributi pubblici, delle procedure e dei vincoli
economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi
stessi ed accertare il possesso dei requisiti da parte dei
beneficiari dei contributi dello Stato.
Le Regioni possono provvedere alla eventuale integrazione dei
programmi edilizi utilizzando finanziamenti stanziati con apposite
leggi regionali, dandone contestuale comunicazione al Comitato per
l'edilizia residenziale.".
3) La Legge 5 novembre 1971, n. 1086, concerne Norme per la
disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica.
Comma 2
4) Il RDL n. 3267 del 1923 e' citato alla nota 3) all'art. 148.
5) Il testo della lett. e) del comma 2 dell'art. 41 della L.R. n. 6
del 1984, citata alla nota 4) all'art. 148, e' riportato alla stessa
nota.