LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO IV
Risorse idriche, difesa del suolo e miniere
Sezione I
Funzioni in materia di risorse idriche,
difesa del suolo e miniere
Art. 148
Deleghe a Province e Comunita' Montane
1. Alle Comunita' Montane, alle Unioni di Comuni per gli ambiti
territoriali di rispettiva competenza e alle Province per il restante
territorio, sono delegate, a completamento delle deleghe di cui
all'art. 16 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, le funzioni
amministrative di cui al RD 18 giugno 1931, n. 973 concernente la
tutela dei castagneti e il controllo delle fabbriche per la
produzione del tannino dal legno di castagno.
2. Alle Comunita' Montane, alle Unioni di Comuni per gli ambiti
territoriali di rispettiva competenza e alle Province per il restante
territorio, e' altresi' delegato il rilascio del parere per
l'abbattimento delle alberature stradali.
3. Alle Comunita' Montane per i territori di rispettiva competenza
sono delegate le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al
RD 30 dicembre 1923, n. 3267, gia' delegate alle Province a norma
della lett. e) del comma 2 dell'art. 41 della L.R. 27 febbraio 1984,
n. 6. Dette funzioni sono esercitate nel rispetto della direttiva di
cui al comma 9 dell'art. 150.
NOTE ALL'ART. 148
Comma 1
1) Il testo dell'art. 16 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30,
concernente Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle
risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano.
Modifiche ed integrazioni alle Leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18
e 24 gennaio 1975, n. 6, e' il seguente:
"Art. 16 - Deleghe
Ai fini della presente legge, alle Comunita' montane alle
Amministrazioni provinciali ed al Circondario di Rimini per i
territori di rispettiva competenza, sono delegati:
1) la predisposizione e la presentazione alla Regione dei programmi
annuali degli interventi di cui all'art. 2, secondo comma;
2) la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali;
3) il riconoscimento della particolare rilevanza sociale degli
interventi di iniziativa pubblica di cui all'art. 3, primo comma;
4) l'erogazione dei contributi di cui agli artt. 4, 5, 6;
5) le funzioni amministrative relative all'esecuzione dei piani
economici, ai piani di coltura e di conservazione;
6) la costituzione dei consorzi di cui agli artt. 8 e 9 e
l'approvazione dei rispettivi statuti e la vigilanza;
7) l'assistenza tecnica in materia forestale a favore dei consorzi di
cui agli artt. 8 e 9 e di altri soggetti previsti dalla presente
legge;
8) le funzioni amministrative connesse all'applicazione delle
prescrizioni di massima e di polizia forestale.
Gli Enti di cui al primo comma, inoltre, per la rispettiva competenza
territoriale:
1) collaborano con la Regione nell'elaborazione dell'inventario dei
boschi e della carta dei terreni suscettibili di rimboschimento e dei
boschi da migliorare di cui all'art. 2, primo comma;
2) trasmettono annualmente alla Regione, in ordine motivato di
priorita', le domande presentate per ottenimento dei benefici di cui
agli artt. 7 e 10, secondo comma;
3) esprimono pareri sui piani aziendali o interaziendali nel caso
previsto dall'art. 4, ultimo comma;
4) esprimono parere sui programmi annuali degli interventi
predisposti dall'Azienda regionale delle foreste;
5) possono richiedere all'Azienda regionale delle foreste
l'intervento per la gestione e la tutela dei parchi, riserve naturali
ed altre aree protette ai sensi dell'art. 19, quinto comma.".
2) Il R.D. 18 giugno 1931, n. 973 concerne Provvedimenti per la
tutela dei castagneti ed il controllo delle fabbriche per la
produzione del tannino dal legno di castagno.
Comma 3
3) Il RDL 30 dicembre 1923, n. 3267 concerne Riordinamento e riforma
della legislazione in materie di boschi e di terreni montani.
4) Il testo della lett. e) del comma 2 dell'art. 41 della L.R. 27
febbraio 1984, n. 6, concernente Norme sul riordino istituzionale, e'
il seguente:
"Art. 41 - Ripartizione delle funzioni dei Comitati comprensoriali
omissis
Le Province, il Comitato circondariale di Rimini e le assemblee di
Comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 di cui
alla L.R. 29 agosto 1979, n. 28:
omissis
e) esercitano le funzioni relative ai vincoli idrogeologici di cui
all'art. 34 della Legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47;
omissis.".