REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO IV                                                                     
    Risorse idriche, difesa del suolo e miniere                                 
    Sezione I                                                                   
    Funzioni in materia di risorse idriche,                                     
    difesa del suolo e miniere                                                  
          Art. 148                                                              
Deleghe a Province e Comunita' Montane                                          
1. Alle Comunita' Montane, alle Unioni di Comuni per gli ambiti                 
territoriali di rispettiva competenza e alle Province per il restante           
territorio, sono delegate, a completamento delle deleghe di cui                 
all'art. 16 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, le funzioni                     
amministrative di cui al RD 18 giugno 1931, n. 973 concernente la               
tutela dei castagneti e il controllo delle fabbriche per la                     
produzione del tannino dal legno di castagno.                                   
2. Alle Comunita' Montane, alle Unioni di Comuni per gli ambiti                 
territoriali di rispettiva competenza e alle Province per il restante           
territorio, e' altresi' delegato il rilascio del parere per                     
l'abbattimento delle alberature stradali.                                       
3. Alle Comunita' Montane per i territori di rispettiva competenza              
sono delegate le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al           
RD 30 dicembre 1923, n. 3267, gia' delegate alle Province a norma               
della lett. e) del comma 2 dell'art. 41 della L.R. 27 febbraio 1984,            
n. 6. Dette funzioni sono esercitate nel rispetto della direttiva di            
cui al comma 9 dell'art. 150.                                                   
NOTE ALL'ART. 148                                                               
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 16 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30,                    
concernente Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle                 
risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano.           
Modifiche ed integrazioni alle Leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18            
e 24 gennaio 1975, n. 6, e' il seguente:                                        
"Art. 16 - Deleghe                                                              
Ai fini della presente legge, alle Comunita' montane alle                       
Amministrazioni provinciali ed al Circondario di Rimini per i                   
territori di rispettiva competenza, sono delegati:                              
1) la predisposizione e la presentazione alla Regione dei programmi             
annuali degli interventi di cui all'art. 2, secondo comma;                      
2) la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali;            
3) il riconoscimento della particolare rilevanza sociale degli                  
interventi di iniziativa pubblica di cui all'art. 3, primo comma;               
4) l'erogazione dei contributi di cui agli artt. 4, 5, 6;                       
5) le funzioni amministrative relative all'esecuzione dei piani                 
economici, ai piani di coltura e di conservazione;                              
6) la costituzione dei consorzi di cui agli artt. 8 e 9 e                       
l'approvazione dei rispettivi statuti e la vigilanza;                           
7) l'assistenza tecnica in materia forestale a favore dei consorzi di           
cui agli artt. 8 e 9 e di altri soggetti previsti dalla presente                
legge;                                                                          
8) le funzioni amministrative connesse all'applicazione delle                   
prescrizioni di massima e di polizia forestale.                                 
Gli Enti di cui al primo comma, inoltre, per la rispettiva competenza           
territoriale:                                                                   
1) collaborano con la Regione nell'elaborazione dell'inventario dei             
boschi e della carta dei terreni suscettibili di rimboschimento e dei           
boschi da migliorare di cui all'art. 2, primo comma;                            
2) trasmettono annualmente alla Regione, in ordine motivato di                  
priorita', le domande presentate per ottenimento dei benefici di cui            
agli artt. 7 e 10, secondo comma;                                               
3) esprimono pareri sui piani aziendali o interaziendali nel caso               
previsto dall'art. 4, ultimo comma;                                             
4) esprimono parere sui programmi annuali degli interventi                      
predisposti dall'Azienda regionale delle foreste;                               
5) possono richiedere all'Azienda regionale delle foreste                       
l'intervento per la gestione e la tutela dei parchi, riserve naturali           
ed altre aree protette ai sensi dell'art. 19, quinto comma.".                   
2) Il R.D. 18 giugno 1931, n. 973 concerne Provvedimenti per la                 
tutela dei castagneti ed il controllo delle fabbriche per la                    
produzione del tannino dal legno di castagno.                                   
Comma 3                                                                         
3) Il RDL 30 dicembre 1923, n. 3267 concerne Riordinamento e riforma            
della legislazione in materie di boschi e di terreni montani.                   
4) Il testo della lett. e) del comma 2 dell'art. 41 della L.R. 27               
febbraio 1984, n. 6, concernente Norme sul riordino istituzionale, e'           
il seguente:                                                                    
"Art. 41 - Ripartizione delle funzioni dei Comitati comprensoriali              
omissis                                                                         
Le Province, il Comitato circondariale di Rimini e le assemblee di              
Comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 di cui             
alla L.R. 29 agosto 1979, n. 28:                                                
omissis                                                                         
e) esercitano le funzioni relative ai vincoli idrogeologici di cui              
all'art. 34 della Legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47;                        
omissis.".                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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