LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO IV
Risorse idriche, difesa del suolo e miniere
Sezione I
Funzioni in materia di risorse idriche,
difesa del suolo e miniere
Art. 147
Deleghe di funzioni alle Province
1. Sono delegate alle Province le seguenti funzioni, compiti ed
attivita' amministrative:
a) provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque minerali e
termali di cui alla L.R. 17 agosto 1988, n. 32, ivi compreso
l'introito dei diritti proporzionali di cui all'art. 16 della
medesima legge, fermo restando la competenza della Giunta regionale
per la loro determinazione;
b) attivita' di vigilanza in materia di polizia mineraria di cui ai
commi 1, 2 e 3 dell'art. 21 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17;
c) accertamenti, attestazioni ed altri incombenti relativi agli
impianti di trattamento, trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli, ai fini del relativo finanziamento comunitario,
statale e regionale a norma dei Regolamenti CEE 355/77, 3164/82,
1932/84, nonche' dell'art. 4 della Legge 8 novembre 1986, n. 752.
2. Sono altresi' attribuite alle Province le funzioni ed i compiti
amministrativi concernenti la partecipazione alle seguenti
commissioni, gia' esercitati dal Genio civile o dal Servizio
provinciale Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali:
a) commissione provinciale per la determinazione dei valori agricoli
medi, delle indennita' di esproprio e del valore delle costruzioni
abusive, di cui all'art. 14 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
b) commissione tecnica dell'Istituto autonomo case popolari, di cui
agli articoli 62 e 63 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865;
c) commissione provinciale per l'indicazione dei valori fondiari
medi, di cui all'art. 4 della Legge 26 maggio 1965, n. 590;
d) commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo, a norma dell'art. 141 del Regolamento di pubblica
sicurezza 6 maggio 1940, n. 635;
e) commissione provinciale di controllo delle materie esplodenti a
norma dell'art. 89 del Regolamento di pubblica sicurezza n. 635 del
1940;
f) commissione tecnica permanente per i gas tossici, a norma
dell'art. 24 del RD 9 gennaio 1927, n. 147.
NOTE ALL'ART. 147
Comma 1
1) La L.R. 17 agosto 1988, n. 32, concernente Disciplina delle acque
minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo.
2) Il testo dell'art. 16 della L.R. n. 32 del 1988, citata alla nota
1) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 16 - Diritti proporzionali
1. Il titolare del permesso di ricerca deve corrispondere alla
Regione il diritto proporzionale annuo anticipato di Lire 5.000 per
ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie ricompresa
nell'area del permesso, con un minimo comunque non inferiore a Lire
100.000.
2. Il titolare della concessione di cui all'art. 26 della presente
legge deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo
anticipato di Lire 20.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro della
superficie ricompresa nell'area della concessione con un minimo
comunque non inferiore a Lire 1.500.000.
3. Il pagamento dei diritti proporzionali deve essere effettuato
entro il 31 dicembre dell'anno precedente. I ricercatori ed i
concessionari sono tenuti ad inviare, entro il 31 gennaio successivo,
all'Assessorato regionale competente in materia di acque minerali e
termali copia della quietanza di avvenuto pagamento.
4. La misura dei suddetti diritti proporzionali e' aggiornata ogni
triennio con provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto degli
indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'ISTAT, riferiti
al 31 dicembre 1988.".
3) Il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 21 della L.R. n. 17 del 1991
concernente Disciplina delle attivita' estrattive, e' il seguente:
"Art. 21 - Vigilanza in materia di polizia mineraria
1. Le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia
delle cave di cui al DPR 9 aprile 1959, n. 128, ad eccezione di
quelle di cui al successivo comma 4, sono esercitate dalla Regione
tramite i propri Servizi per la Difesa del suolo, Risorse idriche e
forestali.
2. Nell'ambito di tali funzioni spettano alla Giunta regionale, che
puo' delegare allo scopo un suo componente, i compiti gia' attribuiti
al Ministro e al Prefetto dal citato DPR n. 128 del 1959.
3. Ai Responsabili dei Servizi di cui al comma 1, nell'ambito delle
funzioni in esso indicate, sono attribuite le funzioni che il citato
DPR n. 128 del 1959 assegna all'ingegnere capo del Distretto
minerario.
omissis".
4) Il regolamento CEE n. 355/77 del 15 febbraio 1977 concernente
Regolamento del Consiglio relativo a un'azione comune per il
miglioramento delle condizioni di trasformazione e di
commercializzazione dei prodotti agricoli, e' stato abrogato dal
regolamento CEE n. 4256/88 del 19 dicembre 1988 concernente
Regolamento del Consiglio recante le disposizioni d'applicazione dei
regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione
orientamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del medesimo
regolamento, che si riporta:
"Art. 10
omissis
Le parti delle somme impegnate a titolo di aiuto concesso per i
progetti decisi dalla Commissione anteriormente al 1o gennaio 1989 in
applicazione dei regolamenti (CEE) n. 17/74, (CEE) n. 355/77, (CEE)
n. 1760/78, (CEE) n. 269/79, (CEE) n. 1938/81, (CEE) n. 1941/81,
(CEE) n. 1943/81, (CEE) n. 2088/85 e (CEE) n. 3974/86 e che non hanno
formato oggetto di una richiesta di pagamento definitivo
anteriormente al 31 marzo 1995, sono automaticamente rese disponibili
dalla Commissione entro il 30 settembre 1995, fatti salvi i progetti
oggetto di sospensione per motivi giudiziari.
omissis".
5) Il regolamento CEE n. 3164/82 del 22 novembre 1982 concerne
Modifiche del regolamento CEE n. 355/77 relativamente a un'azione
comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di
commercializzazione dei prodotti agricoli (vedi nota 4) del presente
articolo.
6) Il regolamento CEE n. 1932/84 del 19 giugno 1984 concerne
Regolamento (CEE) n. 1932/84 del Consiglio del 19 giugno 1984, che
modifica il regolamento (CEE) n. 355/77 relativo ad un'azione comune
per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di
commercializzazione dei prodotti agricoli, nonche' il regolamento
(CEE) n. 1820/80 relativo all'incentivazione dello sviluppo agricolo
nelle zone svantaggiate dell'Irlanda occidentale. (Vedi nota 4) del
presente articolo.
7) Il testo dell'art. 4 della Legge 8 novembre 1986, n. 752,
concernente Legge pluriennale per l'attuazione di interventi
programmati in agricoltura, e' il seguente:
"Art. 4
1. Nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli da 66 a
78 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
, al finanziamento delle azioni a carattere orizzontale promosse dal
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel quadro di una
politica dei fattori a sostegno dell'agricoltura nazionale, nonche'
delle azioni di cui al comma 3, e' destinata la somma di lire 5 mila
miliardi. Tale somma e' cosi' ripartita: lire 795 miliardi per l'anno
1986, lire 868 miliardi per l'anno 1987, lire 960 miliardi per l'anno
1988, lire 1.127 miliardi per l'anno 1989 e lire 1.250 miliardi per
l'anno 1990.
2. Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:
a) ricerca e sperimentazione agraria, anche in riferimento a nuove
tecnologie di produzione compatibili con la salvaguardia
dell'ambiente; valorizzazione dei risultati conseguenti;
b) miglioramento genetico e varietale delle specie animali e
vegetali, inclusa la tenuta dei libri genealogici e la lotta alla
ipofecondita'; interventi di sostegno per particolari produzioni,
anche attraverso incentivi di orientamento e provvidenze
straordinarie per situazioni di crisi;
c) innovazione e sviluppo della meccanizzazione agricola, anche
mediante incentivi per la sperimentazione e contributi per la
sostituzione di macchine agricole;
d) riconoscimento e valorizzazione delle caratteristiche di qualita'
dei prodotti agricoli, anche attraverso le funzioni assegnate dai
regolamenti comunitari alle associazioni dei produttori e loro
unioni;
e) prevenzione e repressione delle frodi e delle sofisticazioni
relativamente ai prodotti agricoli e a quelli di uso agricolo;
f) promozione commerciale sul mercato interno e su quelli esteri,
incluse le vendite promozionali; orientamento dei consumi ed
educazione alimentare;
g) sviluppo dell'informazione in agricoltura; potenziamento del
sistema informativo agricolo nazionale.
3. Sono del pari ammesse a finanziamento le azioni di competenza del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed in particolare le
seguenti:
a) promozione della proprieta' coltivatrice e dell'accorpamento
aziendale, attraverso l'intervento della Cassa per la formazione
della proprieta' contadina;
b) sostegno e sviluppo delle associazioni riconosciute di produttori
agricoli e relative unioni riconosciute;
c) sostegno e sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza
nazionale;
d) completamento e adeguamento funzionale di impianti di provvista,
adduzione e distribuzione dell'acqua a fini di irrigazione, nonche'
delle opere connesse, ivi comprese le opere di bonifica idraulica, la
cui esecuzione e' a cura dello Stato alla data di entrata in vigore
della presente legge;
e) interventi nel settore delle foreste e delle aree protette
attribuiti alla competenza dei Ministero dell'agricoltura e delle
foreste; prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi attraverso
mezzi e servizi aerei.
4. Nell'ambito del procedimento e con l'osservanza delle competenze
di cui al comma 5, la commissione di settore prevista all'articolo 2,
comma 4, viene consultata sull'impostazione delle azioni di cui al
comma 2 inclusi gli aspetti finanziari.
5. Su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste il CIPE
delibera entro il 31 marzo di ogni anno la ripartizione tra le azioni
indicate ai commi 2 e 3 della somma complessivamente disponibile per
ciascun anno. Con la stessa procedura possono essere disposte
variazioni compensative alla ripartizione effettuata, per adeguarla
all'andamento effettivo della spesa. Per l'anno 1986 la deliberazione
del CIPE e' adottata entro trenta giomi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
6. Con la procedura prevista dal comma 5, il CIPE adotta, nel
rispetto della ripartizione di spesa stabilita per ciascuna delle
azioni indicate ai commi 2 e 3, le relative determinazioni
applicative, sulla base o di disposizioni di legge o di programmi di
attuazione rientranti nell'ambito delle predette azioni. Tali
programmi possono prevedere anche erogazioni ad enti pubblici
istituzionalmente operanti nelle materie connesse alle azioni sopra
indicate.".
Comma 2
8) Il testo dell'art. 14 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10,
concernente Norme per la edificabilita' dei suoli, e' il seguente:
(si riporta solo il comma 4 riguardante le Commissioni provinciali):
"Art. 14 - Indennita' di espropriazione
omissis
I primi quattro commi dell'articolo 16 della Legge 22 ottobre 1971,
n. 865, sono sostituiti dal seguenti:
"Con provvedimento della Regione e' istituito, in ogni Provincia, una
commissione composta dal presidente dell'amministrazione provinciale
o da un suo delegato, che la presiede, dall'ingegnere capo
dell'ufficio tecnico erariale o da un suo delegato, dall'ingegnere
capo del genio civile o da un suo delegato, dal presidente
dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia o da un
suo delegato, nonche' da due esperti nominati dalla Regione in
materia urbanistica ed edilizia e da tre esperti in materia di
agricoltura e di foreste scelti dalla Regione stessa su terne
proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente
rappresentative.
La Regione, ove particolari esigenze lo richiedano, puo' disporre la
formazione di sottocommissioni, le quali opereranno nella medesima
composizione della commissione di cui al primo comma. A tal fine la
Regione nomina gli ulteriori componenti.
La commissione di cui al primo comma ha sede presso l'ufficio tecnico
erariale. L'intendente di finanza provvede alla costituzione della
segreteria della commissione ed all'assegnazione ad essa del
personale necessario.
La commissione determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito
delle singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima
pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, il
valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni,
considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di
coltura effettivamente praticati.
L'indennita' di espropriazione, per le aree esterne ai centri
edificati di cui all'articolo 18, e' commisurata al valore agricolo
medio di cui al comma precedente corrispondente al tipo di coltura in
atto nell'area da espropriare.
Nelle aree comprese nel centri edificati l'indennita' e' commisurata
al valore agricolo medio della coltura piu' redditizia tra quelle
che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare,
coprono una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata
della regione agraria stessa.
Tale valore e' moltiplicato per un coefficiente:
da 2 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni fino a 100 mila
abitanti;
da 4 a 10 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione
superiore a 100 mila abitanti.
Per la determinazione dell'indennita' relativa alle aree comprese nei
centri edificati, la commissione di cui al primo comma e' integrata
dal sindaco o da un suo delegato.".
9) Il testo degli artt. 62 e 63 della Legge n. 865 del 1971, citata
alla nota 3) all'art. 132, e' il seguente:
"Art. 62
I progetti delle opere comprese nei programmi di cui al presente
titolo sono approvati dai consigli di amministrazione degli istituti
autonomi per le case popolari, previo parere della commissione di cui
al successivo articolo 63.
I progetti delle opere finanziate in base alle disposizioni
legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, ancora da approvare, sono approvati, sentita la commissione di
cui all'articolo 63:
a) dai consigli di amministrazione degli enti cui sia affidata la
esecuzione delle opere;
b) dal consiglio di amministrazione del competente Istituto autonomo
per le case popolari, per le opere la cui esecuzione sia affidata
alle cooperative nonche' per le opere da realizzare con la
concessione di prestiti individuali di cui al precedente articolo 59.
E' soppresso l'articolo 49 del DPR 11 ottobre 1963, n. 1471.
Art. 63
Presso ciascun lsti'tuto autonomo per le case popolari e' costituita
una commissione tecnica cosi' composta:
dal presidente dell'istituto, che la presiede;
all'ingegnere capo dei genio civile;
dall'assessore all'edilizia o all'urbanistica del comune interessato;
da un rappresentante tecnico della Gestione case per lavoratori, per
i programmi di sua competenza;
dal capo dell'ufficio tecnico dell'istituto;
da due tecnici nominati dalla Regione, scelti tra gli iscritti agli
Albi dei tecnici del ramo;
da un rappresentante delle cooperative, nominato dalla Regione su
proposta delle associazioni nazionali delle cooperative
giuridicamente riconosciute.
I suddetti componenti possono designare un sostituto nei casi di
assenza o di impedimento.
Alla seduta della commissione puo' partecipare senza diritto di voto,
il professionista progettista.".
10) Il testo dell'art. 4 della Legge 26 maggio 1965, n. 590,
concernente Disposizioni per lo sviluppo della proprieta'
coltivatrice, e' il seguente:
"Art. 4
Una Commissione provinciale - composta del capo dell'Ispettorato
provinciale dell'agricoltura, del capo dell'Ispettorato
ripartimentale delle foreste, del capo dell'Ufficio tecnico erariale
e di un rappresentante dell'Ente di sviluppo competente per
territorio od, in mancanza, del Comitato regionale per l'agricoltura
di cui alla Legge 2 giugno 1961, n, 454 - indica periodicamente, con
riferimento a zone aventi caratteristiche agronomiche omogenee o
similari i valori fondiari medi riferiti ad unita' di superficie ed a
tipi di coltura, secondo apposito schema predisposto dall'Ispettorato
agrario compartimentale competente per territorio.
Il giudizio di congruita', previsto dal precedente art. 3, viene
formulato tenendo conto dei suindicati valori ed in relazione agli
specifici elementi strutturali e produttivi che configurano i singoli
fondi.".
11) Il testo dell'art. 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 concernente
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18
giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza, e' il
seguente:
"Art. 141
Per l'applicazione dell'art. 80 della legge e' istituita in ogni
Provincia una commissione permanente di vigilanza nominata ogni anno
dal Prefetto, che la presiede.
Ne fanno parte: il questore, il medico provinciale, un ingegnere del
genio civile, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, un
esperto in elettrotecnica, un rappresentante degli esercenti locali
di pubblico spettacolo ed un rappresentante dell'organizzazmone
sindacale dei lavoratori dello spettacolo, designati dalle
organizzazioni sindacali locali riconosciute, nonche' il podesta' del
comune in cui trovasi o deve essere edificato il locale di pubblico
spettacolo. Puo' essere aggregato, ove occorra, un esperto in
acustica.
Nel caso di impedimento di alcuno dei membri, questo e' sostituito da
chi ne fa le veci o da altro funzionario espressamente designato, per
i primi quattro membri, l'esperto in elettrotecnica e' sostituito da
un supplente all'uopo designato, e i rappresentanti degli esercenti
locali di pubblico spettacolo e del sindacato dei lavoratori dello
spettacolo sono sostituiti dai delegati supplenti designati dalle
rispettive organizzazioni sindacali.
Il parere della commissione e' dato per iscritto e deve essere
adottato con l'intervento di tutti i componenti.".
12) Il testo dell'art. 89 del RD n. 635 del 1940, citato alla nota al
presente articolo, e' il seguente:
"Art. 89
La commissione tecnica provinciale, di cui all'art. 49 della legge,
e' composta di un ufficiale del regio esercito, o della regia marina,
o della regia aeronautica; del comandante provinciale dei vigili del
fuoco; di un ingegnere dello ufficio tecnico di finanza o del genio
civile, o delle miniere, competente in materia di esplosivi, nonche'
di un funzionario di pubblica sicurezza.
Nei casi in cui le determinazioni della commissione riflettono
depositi di esplosivi da istituirsi per miniere o cave, l'ingegnere
che fa parte della commissione stessa deve essere quello delle
miniere.
Per il rimborso delle indennita' spettanti ai membri della
commissione, si applicano le disposizioni dell'art. 87 del presente
regolamento.".
13) Il testo dell'art. 24 del RD 9 gennaio 1927, n. 147, concernente
Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici,
e' il seguente:
"Art. 24 - Istituzione e composizione
E' istituita presso la Prefettura una speciale Commissione tecnica
permanente per dar parere nei casi previsti da questo regolamento e
ogni volta che ne sia richiesta dal prefetto.
Della Commissione fanno parte il medico provinciale, l'ingegnere capo
del Genio civile, il questore, l'esperto in chimica membro del
Consiglio provinciale di sanita' ed il comandante del Corpo dei
vigili del fuoco della Provincia.".