REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO IV                                                                     
    Risorse idriche, difesa del suolo e miniere                                 
    Sezione I                                                                   
    Funzioni in materia di risorse idriche,                                     
    difesa del suolo e miniere                                                  
          Art. 147                                                              
Deleghe di funzioni alle Province                                               
1. Sono delegate alle Province le seguenti funzioni, compiti ed                 
attivita' amministrative:                                                       
a) provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque minerali e                  
termali di cui alla L.R. 17 agosto 1988, n. 32, ivi compreso                    
l'introito dei diritti proporzionali di cui all'art. 16 della                   
medesima legge, fermo restando la competenza della Giunta regionale             
per la loro determinazione;                                                     
b) attivita' di vigilanza in materia di polizia mineraria di cui ai             
commi 1, 2 e 3 dell'art. 21 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17;                   
c) accertamenti, attestazioni ed altri incombenti relativi agli                 
impianti di trattamento, trasformazione e commercializzazione di                
prodotti agricoli, ai fini del relativo finanziamento comunitario,              
statale e regionale a norma dei Regolamenti CEE 355/77, 3164/82,                
1932/84, nonche' dell'art. 4 della Legge 8 novembre 1986, n. 752.               
2. Sono altresi' attribuite alle Province le funzioni ed i compiti              
amministrativi concernenti la partecipazione alle seguenti                      
commissioni, gia' esercitati dal Genio civile o dal Servizio                    
provinciale Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali:                      
a) commissione provinciale per la determinazione dei valori agricoli            
medi, delle indennita' di esproprio e del valore delle costruzioni              
abusive, di cui all'art. 14 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10;                 
b) commissione tecnica dell'Istituto autonomo case popolari, di cui             
agli articoli 62 e 63 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865;                      
c) commissione provinciale per l'indicazione dei valori fondiari                
medi, di cui all'art. 4 della Legge 26 maggio 1965, n. 590;                     
d) commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico                  
spettacolo, a norma dell'art. 141 del Regolamento di pubblica                   
sicurezza 6 maggio 1940, n. 635;                                                
e) commissione provinciale di controllo delle materie esplodenti a              
norma dell'art. 89 del Regolamento di pubblica sicurezza n. 635 del             
1940;                                                                           
f) commissione tecnica permanente per i gas tossici, a norma                    
dell'art. 24 del RD 9 gennaio 1927, n. 147.                                     
NOTE ALL'ART. 147                                                               
Comma 1                                                                         
1) La L.R. 17 agosto 1988, n. 32, concernente Disciplina delle acque            
minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo.                   
2) Il testo dell'art. 16 della L.R. n. 32 del 1988, citata alla nota            
1) al presente articolo, e' il seguente:                                        
"Art. 16 - Diritti proporzionali                                                
1. Il titolare del permesso di ricerca deve corrispondere alla                  
Regione il diritto proporzionale annuo anticipato di Lire 5.000 per             
ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie ricompresa                    
nell'area del permesso, con un minimo comunque non inferiore a Lire             
100.000.                                                                        
2. Il titolare della concessione di cui all'art. 26 della presente              
legge deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo            
anticipato di Lire 20.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro della            
superficie ricompresa nell'area della concessione con un minimo                 
comunque non inferiore a Lire 1.500.000.                                        
3. Il pagamento dei diritti proporzionali deve essere effettuato                
entro il 31 dicembre dell'anno precedente. I ricercatori ed i                   
concessionari sono tenuti ad inviare, entro il 31 gennaio successivo,           
all'Assessorato regionale competente in materia di acque minerali e             
termali copia della quietanza di avvenuto pagamento.                            
4. La misura dei suddetti diritti proporzionali e' aggiornata ogni              
triennio con provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto degli           
indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'ISTAT, riferiti           
al 31 dicembre 1988.".                                                          
3) Il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 21 della L.R. n. 17 del 1991           
concernente Disciplina delle attivita' estrattive, e' il seguente:              
"Art. 21 - Vigilanza in materia di polizia mineraria                            
1. Le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia            
delle cave di cui al DPR 9 aprile 1959, n. 128, ad eccezione di                 
quelle di cui al successivo comma 4, sono esercitate dalla Regione              
tramite i propri Servizi per la Difesa del suolo, Risorse idriche e             
forestali.                                                                      
2. Nell'ambito di tali funzioni spettano alla Giunta regionale, che             
puo' delegare allo scopo un suo componente, i compiti gia' attribuiti           
al Ministro e al Prefetto dal citato DPR n. 128 del 1959.                       
3. Ai Responsabili dei Servizi di cui al comma 1, nell'ambito delle             
funzioni in esso indicate, sono attribuite le funzioni che il citato            
DPR n. 128 del 1959 assegna all'ingegnere capo del Distretto                    
minerario.                                                                      
omissis".                                                                       
4) Il regolamento CEE n. 355/77 del 15 febbraio 1977 concernente                
Regolamento del Consiglio relativo a un'azione comune per il                    
miglioramento delle condizioni di trasformazione e di                           
commercializzazione dei prodotti agricoli, e' stato abrogato dal                
regolamento CEE n. 4256/88 del 19 dicembre 1988 concernente                     
Regolamento del Consiglio recante le disposizioni d'applicazione dei            
regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione              
orientamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del medesimo             
regolamento, che si riporta:                                                    
"Art. 10                                                                        
omissis                                                                         
Le parti delle somme impegnate a titolo di aiuto concesso per i                 
progetti decisi dalla Commissione anteriormente al 1o gennaio 1989 in           
applicazione dei regolamenti (CEE) n. 17/74, (CEE) n. 355/77, (CEE)             
n. 1760/78, (CEE) n. 269/79, (CEE) n. 1938/81, (CEE) n. 1941/81,                
(CEE) n. 1943/81, (CEE) n. 2088/85 e (CEE) n. 3974/86 e che non hanno           
formato oggetto di una richiesta di pagamento definitivo                        
anteriormente al 31 marzo 1995, sono automaticamente rese disponibili           
dalla Commissione entro il 30 settembre 1995, fatti salvi i progetti            
oggetto di sospensione per motivi giudiziari.                                   
omissis".                                                                       
5) Il regolamento CEE n. 3164/82 del 22 novembre 1982 concerne                  
Modifiche del regolamento CEE n. 355/77 relativamente a un'azione               
comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di             
commercializzazione dei prodotti agricoli (vedi nota 4) del presente            
articolo.                                                                       
6) Il regolamento CEE n. 1932/84 del 19 giugno 1984 concerne                    
Regolamento (CEE) n. 1932/84 del Consiglio del 19 giugno 1984, che              
modifica il regolamento (CEE) n. 355/77 relativo ad un'azione comune            
per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di                    
commercializzazione dei prodotti agricoli, nonche' il regolamento               
(CEE) n. 1820/80 relativo all'incentivazione dello sviluppo agricolo            
nelle zone svantaggiate dell'Irlanda occidentale.  (Vedi nota 4) del            
presente articolo.                                                              
7) Il testo dell'art. 4 della Legge 8 novembre 1986, n. 752,                    
concernente Legge pluriennale per l'attuazione di interventi                    
programmati in agricoltura, e' il seguente:                                     
"Art. 4                                                                         
1. Nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli da 66 a             
78 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616           
, al finanziamento delle azioni a carattere orizzontale promosse dal            
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel quadro di una                   
politica dei fattori a sostegno dell'agricoltura nazionale, nonche'             
delle azioni di cui al comma 3, e' destinata la somma di lire 5 mila            
miliardi. Tale somma e' cosi' ripartita: lire 795 miliardi per l'anno           
1986, lire 868 miliardi per l'anno 1987, lire 960 miliardi per l'anno           
1988, lire 1.127 miliardi per l'anno 1989 e lire 1.250 miliardi per             
l'anno 1990.                                                                    
2. Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:                             
a) ricerca e sperimentazione agraria, anche in riferimento a nuove              
tecnologie di produzione compatibili con la salvaguardia                        
dell'ambiente; valorizzazione dei risultati conseguenti;                        
b) miglioramento genetico e varietale delle specie animali e                    
vegetali, inclusa la tenuta dei libri genealogici e la lotta alla               
ipofecondita'; interventi di sostegno per particolari produzioni,               
anche attraverso incentivi di orientamento e provvidenze                        
straordinarie per situazioni di crisi;                                          
c) innovazione e sviluppo della meccanizzazione agricola, anche                 
mediante incentivi per la sperimentazione e contributi per la                   
sostituzione di macchine agricole;                                              
d) riconoscimento e valorizzazione delle caratteristiche di qualita'            
dei prodotti agricoli, anche attraverso le funzioni assegnate dai               
regolamenti comunitari alle associazioni dei produttori e loro                  
unioni;                                                                         
e) prevenzione e repressione delle frodi e delle sofisticazioni                 
relativamente ai prodotti agricoli e a quelli di uso agricolo;                  
f) promozione commerciale sul mercato interno e su quelli esteri,               
incluse le vendite promozionali; orientamento dei consumi ed                    
educazione alimentare;                                                          
g) sviluppo dell'informazione in agricoltura; potenziamento del                 
sistema informativo agricolo nazionale.                                         
3. Sono del pari ammesse a finanziamento le azioni di competenza del            
Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed in particolare le                 
seguenti:                                                                       
a) promozione della proprieta' coltivatrice e dell'accorpamento                 
aziendale, attraverso l'intervento della Cassa per la formazione                
della proprieta' contadina;                                                     
b) sostegno e sviluppo delle associazioni riconosciute di produttori            
agricoli e relative unioni riconosciute;                                        
c) sostegno e sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza                 
nazionale;                                                                      
d) completamento e adeguamento funzionale di impianti di provvista,             
adduzione e distribuzione dell'acqua a fini di irrigazione, nonche'             
delle opere connesse, ivi comprese le opere di bonifica idraulica, la           
cui esecuzione e' a cura dello Stato alla data di entrata in vigore             
della presente legge;                                                           
e) interventi nel settore delle foreste e delle aree protette                   
attribuiti alla competenza dei Ministero dell'agricoltura e delle               
foreste; prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi attraverso             
mezzi e servizi aerei.                                                          
4. Nell'ambito del procedimento e con l'osservanza delle competenze             
di cui al comma 5, la commissione di settore prevista all'articolo 2,           
comma 4, viene consultata sull'impostazione delle azioni di cui al              
comma 2 inclusi gli aspetti finanziari.                                         
5. Su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste il CIPE            
delibera entro il 31 marzo di ogni anno la ripartizione tra le azioni           
indicate ai commi 2 e 3 della somma complessivamente disponibile per            
ciascun anno. Con la stessa procedura possono essere disposte                   
variazioni compensative alla ripartizione effettuata, per adeguarla             
all'andamento effettivo della spesa. Per l'anno 1986 la deliberazione           
del CIPE e' adottata entro trenta giomi dalla data di entrata in                
vigore della presente legge.                                                    
6. Con la procedura prevista dal comma 5, il CIPE adotta, nel                   
rispetto della ripartizione di spesa stabilita per ciascuna delle               
azioni indicate ai commi 2 e 3, le relative determinazioni                      
applicative, sulla base o di disposizioni di legge o di programmi di            
attuazione rientranti nell'ambito delle predette azioni. Tali                   
programmi possono prevedere anche erogazioni ad enti pubblici                   
istituzionalmente operanti nelle materie connesse alle azioni sopra             
indicate.".                                                                     
Comma 2                                                                         
8) Il testo dell'art. 14 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10,                    
concernente Norme per la edificabilita' dei suoli, e' il seguente:              
(si riporta solo il comma 4 riguardante le Commissioni provinciali):            
"Art. 14 - Indennita' di espropriazione                                         
omissis                                                                         
I primi quattro commi dell'articolo 16 della Legge 22 ottobre 1971,             
n. 865, sono sostituiti dal seguenti:                                           
"Con provvedimento della Regione e' istituito, in ogni Provincia, una           
commissione composta dal presidente dell'amministrazione provinciale            
o da un suo delegato, che la presiede, dall'ingegnere capo                      
dell'ufficio tecnico erariale o da un suo delegato, dall'ingegnere              
capo del genio civile o da un suo delegato, dal presidente                      
dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia o da un              
suo delegato, nonche' da due esperti nominati dalla Regione in                  
materia urbanistica ed edilizia e da tre esperti in materia di                  
agricoltura e di foreste scelti dalla Regione stessa su terne                   
proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente                     
rappresentative.                                                                
La Regione, ove particolari esigenze lo richiedano, puo' disporre la            
formazione di sottocommissioni, le quali opereranno nella medesima              
composizione della commissione di cui al primo comma. A tal fine la             
Regione nomina gli ulteriori componenti.                                        
La commissione di cui al primo comma ha sede presso l'ufficio tecnico           
erariale. L'intendente di finanza provvede alla costituzione della              
segreteria della commissione ed all'assegnazione ad essa del                    
personale necessario.                                                           
La commissione determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito            
delle singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima                       
pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, il                
valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni,                 
considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di            
coltura effettivamente praticati.                                               
L'indennita' di espropriazione, per le aree esterne ai centri                   
edificati di cui all'articolo 18, e' commisurata al valore agricolo             
medio di cui al comma precedente corrispondente al tipo di coltura in           
atto nell'area da espropriare.                                                  
Nelle aree comprese nel centri edificati l'indennita' e' commisurata            
al valore agricolo medio della coltura piu' redditizia tra quelle               
che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare,                 
coprono una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata             
della regione agraria stessa.                                                   
Tale valore e' moltiplicato per un coefficiente:                                
da 2 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni fino a 100 mila              
abitanti;                                                                       
da 4 a 10 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione             
superiore a 100 mila abitanti.                                                  
Per la determinazione dell'indennita' relativa alle aree comprese nei           
centri edificati, la commissione di cui al primo comma e' integrata             
dal sindaco o da un suo delegato.".                                             
9) Il testo degli artt. 62 e 63 della Legge n. 865 del 1971, citata             
alla nota 3) all'art. 132, e' il seguente:                                      
"Art. 62                                                                        
I progetti delle opere comprese nei programmi di cui al presente                
titolo sono approvati dai consigli di amministrazione degli istituti            
autonomi per le case popolari, previo parere della commissione di cui           
al successivo articolo 63.                                                      
I progetti delle opere finanziate in base alle disposizioni                     
legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente               
legge, ancora da approvare, sono approvati, sentita la commissione di           
cui all'articolo 63:                                                            
a) dai consigli di amministrazione degli enti cui sia affidata la               
esecuzione delle opere;                                                         
b) dal consiglio di amministrazione del competente Istituto autonomo            
per le case popolari, per le opere la cui esecuzione sia affidata               
alle cooperative nonche' per le opere da realizzare con la                      
concessione di prestiti individuali di cui al precedente articolo 59.           
E' soppresso l'articolo 49 del DPR 11 ottobre 1963, n. 1471.                    
          Art. 63                                                               
Presso ciascun lsti'tuto autonomo per le case popolari e' costituita            
una commissione tecnica cosi' composta:                                         
dal presidente dell'istituto, che la presiede;                                  
all'ingegnere capo dei genio civile;                                            
dall'assessore all'edilizia o all'urbanistica del comune interessato;           
da un rappresentante tecnico della Gestione case per lavoratori, per            
i programmi di sua competenza;                                                  
dal capo dell'ufficio tecnico dell'istituto;                                    
da due tecnici nominati dalla Regione, scelti tra gli iscritti agli             
Albi dei tecnici del ramo;                                                      
da un rappresentante delle cooperative, nominato dalla Regione su               
proposta delle associazioni nazionali delle cooperative                         
giuridicamente riconosciute.                                                    
I suddetti componenti possono designare un sostituto nei casi di                
assenza o di impedimento.                                                       
Alla seduta della commissione puo' partecipare senza diritto di voto,           
il professionista progettista.".                                                
10) Il testo dell'art. 4 della Legge 26 maggio 1965, n. 590,                    
concernente Disposizioni per lo sviluppo della proprieta'                       
coltivatrice, e' il seguente:                                                   
"Art. 4                                                                         
Una Commissione provinciale - composta del capo dell'Ispettorato                
provinciale dell'agricoltura, del capo dell'Ispettorato                         
ripartimentale delle foreste, del capo dell'Ufficio tecnico erariale            
e di un rappresentante dell'Ente di sviluppo competente per                     
territorio od, in mancanza, del Comitato regionale per l'agricoltura            
di cui alla Legge 2 giugno 1961, n, 454 - indica periodicamente, con            
riferimento a zone aventi caratteristiche agronomiche omogenee o                
similari i valori fondiari medi riferiti ad unita' di superficie ed a           
tipi di coltura, secondo apposito schema predisposto dall'Ispettorato           
agrario compartimentale competente per territorio.                              
Il giudizio di congruita', previsto dal precedente art. 3, viene                
formulato tenendo conto dei suindicati valori ed in relazione agli              
specifici elementi strutturali e produttivi che configurano i singoli           
fondi.".                                                                        
11) Il testo dell'art. 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 concernente           
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18                
giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza, e' il                    
seguente:                                                                       
"Art. 141                                                                       
Per l'applicazione dell'art. 80 della legge e' istituita in ogni                
Provincia una commissione permanente di vigilanza nominata ogni anno            
dal Prefetto, che la presiede.                                                  
Ne fanno parte: il questore, il medico provinciale, un ingegnere del            
genio civile, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, un                
esperto in elettrotecnica, un rappresentante degli esercenti locali             
di pubblico spettacolo ed un rappresentante dell'organizzazmone                 
sindacale dei lavoratori dello spettacolo, designati dalle                      
organizzazioni sindacali locali riconosciute, nonche' il podesta' del           
comune in cui trovasi o deve essere edificato il locale di pubblico             
spettacolo. Puo' essere aggregato, ove occorra, un esperto in                   
acustica.                                                                       
Nel caso di impedimento di alcuno dei membri, questo e' sostituito da           
chi ne fa le veci o da altro funzionario espressamente designato, per           
i primi quattro membri, l'esperto in elettrotecnica e' sostituito da            
un supplente all'uopo designato, e i rappresentanti degli esercenti             
locali di pubblico spettacolo e del sindacato dei lavoratori dello              
spettacolo sono sostituiti dai delegati supplenti designati dalle               
rispettive organizzazioni sindacali.                                            
Il parere della commissione e' dato per iscritto e deve essere                  
adottato con l'intervento di tutti i componenti.".                              
12) Il testo dell'art. 89 del RD n. 635 del 1940, citato alla nota al           
presente articolo, e' il seguente:                                              
"Art. 89                                                                        
La commissione tecnica provinciale, di cui all'art. 49 della legge,             
e' composta di un ufficiale del regio esercito, o della regia marina,           
o della regia aeronautica; del comandante provinciale dei vigili del            
fuoco; di un ingegnere dello ufficio tecnico di finanza o del genio             
civile, o delle miniere, competente in materia di esplosivi, nonche'            
di un funzionario di pubblica sicurezza.                                        
Nei casi in cui le determinazioni della commissione riflettono                  
depositi di esplosivi da istituirsi per miniere o cave, l'ingegnere             
che fa parte della commissione stessa deve essere quello delle                  
miniere.                                                                        
Per il rimborso delle indennita' spettanti ai membri della                      
commissione, si applicano le disposizioni dell'art. 87 del presente             
regolamento.".                                                                  
13) Il testo dell'art. 24 del RD 9 gennaio 1927, n. 147, concernente            
Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici,            
e' il seguente:                                                                 
"Art. 24 - Istituzione e composizione                                           
E' istituita presso la Prefettura una speciale Commissione tecnica              
permanente per dar parere nei casi previsti da questo regolamento e             
ogni volta che ne sia richiesta dal prefetto.                                   
Della Commissione fanno parte il medico provinciale, l'ingegnere capo           
del Genio civile, il questore, l'esperto in chimica membro del                  
Consiglio provinciale di sanita' ed il comandante del Corpo dei                 
vigili del fuoco della Provincia.".                                             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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