REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO IV                                                                     
    Risorse idriche, difesa del suolo e miniere                                 
    Sezione I                                                                   
    Funzioni in materia di risorse idriche,                                     
    difesa del suolo e miniere                                                  
          Art. 146                                                              
Miniere                                                                         
1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 84 e 85, le funzioni               
delegate alla Regione ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 34 del DLgs            
n. 112 del 1998, sono sub-delegate alle Province ed ai Comuni.                  
2. Alle Province compete:                                                       
a) il rilascio dei permessi di ricerca;                                         
b) la zonizzazione delle aree suscettibili di sfruttamento minerario            
attraverso il piano infraregionale delle attivita' estrattive, fatta            
salva l'individuazione delle aree di cui alla Legge 6 ottobre 1982,             
n. 752;                                                                         
c) le funzioni di polizia mineraria relative alle miniere, di cui al            
comma 2 dell'art. 34 del DLgs n. 112 del 1998.                                  
3. Ai Comuni compete il rilascio della concessione di coltivazione.             
4. Alla Regione compete la determinazione delle tariffe e dei canoni            
di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 34 del DLgs n. 112 del 1998, nonche'            
la concessione e l'erogazione degli ausili finanziari di cui al comma           
3 della citata norma.                                                           
5. Le tariffe e i canoni di concessione di coltivazione sono                    
introitati dal Comune e sono devoluti nella misura del venti per                
cento alla Provincia territorialmente competente e nella misura del             
cinque per cento alla Regione.                                                  
6. Al comma 3 dell'art. 12 della L.R. 18 luglio 1991,  n.17, recante            
"Disciplina delle attivita' estrattive", la parola "quindici" e'                
sostituita con la parola "venti".                                               
7. Gli obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di               
permessi e di concessioni sono assolti mediante comunicazione alla              
Provincia, la quale provvede a trasmetterli alla Regione per gli                
adempimenti di cui al comma 6 dell'art. 34 del DLgs n. 112 del 1998.            
NOTE ALL'ART. 146                                                               
Comma 1                                                                         
1) Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 34 del DLgs n. 112 del 1998,              
citato alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 1) all'art.              
84.                                                                             
Comma 2                                                                         
2) La Legge 6 ottobre 1982, n. 752 concerne Norme per l'attuazione              
della politica mineraria.                                                       
3) Il testo del comma 2 dell'art. 34 del DLgs n. 112 del 1998, citato           
alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 1) all'art. 84.                 
Comma 4                                                                         
4) Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 34 del DLgs n. 112 del 1998,              
citato alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 1) all'art.              
84.                                                                             
Comma 6                                                                         
5) Il testo del comma 3 dell'art. 12 della L.R. 18 luglio 1991, n.              
17, cosi' come modificato, e' il seguente:                                      
"Art. 12 - Convenzione                                                          
omissis                                                                         
3. Le somme versate al Comune ai sensi del comma 2 sono introitate              
dal Comune medesimo e sono devolute nella misura del venti per cento            
alla Provincia territorialmente competente e nella misura del cinque            
per cento alla Regione. Tali somme sono utilizzate, sulla base di un            
programma, per interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione            
e rinaturalizzazione ambientale e paesistica prioritariamente delle             
aree interessate e per attivita' di pianificazione, controllo,                  
studio, ricerca e sperimentazione in materia di attivita' estrattive.           
omissis".                                                                       
Comma 7                                                                         
6) Il testo del comma 6 dell'art. 34 del DLgs n. 112 del 1998, citato           
alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 1) all'art. 84.                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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