LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO IV
Risorse idriche, difesa del suolo e miniere
Sezione I
Funzioni in materia di risorse idriche,
difesa del suolo e miniere
Art. 146
Miniere
1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 84 e 85, le funzioni
delegate alla Regione ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 34 del DLgs
n. 112 del 1998, sono sub-delegate alle Province ed ai Comuni.
2. Alle Province compete:
a) il rilascio dei permessi di ricerca;
b) la zonizzazione delle aree suscettibili di sfruttamento minerario
attraverso il piano infraregionale delle attivita' estrattive, fatta
salva l'individuazione delle aree di cui alla Legge 6 ottobre 1982,
n. 752;
c) le funzioni di polizia mineraria relative alle miniere, di cui al
comma 2 dell'art. 34 del DLgs n. 112 del 1998.
3. Ai Comuni compete il rilascio della concessione di coltivazione.
4. Alla Regione compete la determinazione delle tariffe e dei canoni
di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 34 del DLgs n. 112 del 1998, nonche'
la concessione e l'erogazione degli ausili finanziari di cui al comma
3 della citata norma.
5. Le tariffe e i canoni di concessione di coltivazione sono
introitati dal Comune e sono devoluti nella misura del venti per
cento alla Provincia territorialmente competente e nella misura del
cinque per cento alla Regione.
6. Al comma 3 dell'art. 12 della L.R. 18 luglio 1991, n.17, recante
"Disciplina delle attivita' estrattive", la parola "quindici" e'
sostituita con la parola "venti".
7. Gli obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di
permessi e di concessioni sono assolti mediante comunicazione alla
Provincia, la quale provvede a trasmetterli alla Regione per gli
adempimenti di cui al comma 6 dell'art. 34 del DLgs n. 112 del 1998.
NOTE ALL'ART. 146
Comma 1
1) Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 34 del DLgs n. 112 del 1998,
citato alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 1) all'art.
84.
Comma 2
2) La Legge 6 ottobre 1982, n. 752 concerne Norme per l'attuazione
della politica mineraria.
3) Il testo del comma 2 dell'art. 34 del DLgs n. 112 del 1998, citato
alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 1) all'art. 84.
Comma 4
4) Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 34 del DLgs n. 112 del 1998,
citato alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 1) all'art.
84.
Comma 6
5) Il testo del comma 3 dell'art. 12 della L.R. 18 luglio 1991, n.
17, cosi' come modificato, e' il seguente:
"Art. 12 - Convenzione
omissis
3. Le somme versate al Comune ai sensi del comma 2 sono introitate
dal Comune medesimo e sono devolute nella misura del venti per cento
alla Provincia territorialmente competente e nella misura del cinque
per cento alla Regione. Tali somme sono utilizzate, sulla base di un
programma, per interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione
e rinaturalizzazione ambientale e paesistica prioritariamente delle
aree interessate e per attivita' di pianificazione, controllo,
studio, ricerca e sperimentazione in materia di attivita' estrattive.
omissis".
Comma 7
6) Il testo del comma 6 dell'art. 34 del DLgs n. 112 del 1998, citato
alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 1) all'art. 84.