LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO IV
Risorse idriche, difesa del suolo e miniere
Sezione I
Funzioni in materia di risorse idriche,
difesa del suolo e miniere
Art. 145
Individuazione delle zone sismiche
1. La Giunta regionale, sentiti le Province e i Comuni interessati,
provvede, ai sensi della lett. a) del comma 2 dell'art. 94 del DLgs
n. 112 del 1998, alla individuazione delle zone sismiche nonche' alla
formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone ai
sensi dell'art. 3 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e nel rispetto
dei criteri generali stabiliti dallo Stato.
NOTE ALL'ART. 145
Comma 1
1) Il testo della lett. a) del comma 2 dell'art. 94 del DLgs n. 112
del 1998, citato alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 94 - Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali
omissis
2. Tutte le altre funzioni in materia di opere pubbliche non
espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 93 e del
comma 1 del presente articolo sono conferite alle Regioni e agli Enti
locali e tra queste, in particolare:
a) l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e
l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;
omissis".
2) Il testo dell'art. 3 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64,
concernente Provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche", e' il seguente:
"Art. 3 - Opere disciplinate e gradi di sismicita'
Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la
pubblica incolumita', da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai
sensi del secondo comma lettera a) del presente articolo, sono
disciplinate, oltre che dalle norme di cui al precedente articolo 1,
da specifiche norme tecniche che verranno emanate con successivi
decreti dal Ministro per i Lavori pubblici, di concerto col Ministro
per l'Interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
che si avvarra' anche della collaborazione del Consiglio nazionale
delle ricerche, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge ed aggiornate con la medesima procedura ogni qualvolta occorra
in relazione al progredire delle conoscenze dei fenomeni sismici.
Con decreti del Ministro per i Lavori pubblici emanati di concerto
con il Ministro per l'Interno, sentiti il Consiglio superiore dei
lavori pubblici e le Regioni interessate, sulla base di comprovate
motivazioni tecniche, si provvede:
a) all'aggiomamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche agli
effetti della presente legge e delle disposizioni precedentemente
emanate;
b) ad attribuire alle zone sismiche valori differenziati del grado di
sismicita' da prendere a base per la determinazione delle azioni
sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche;
c) all'eventuale necessario aggiornamento successivo degli elenchi
delle zone sismiche e dei valori attribuiti ai gradi di sismicita'.
I decreti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma saranno
emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.".