REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO IV                                                                     
    Risorse idriche, difesa del suolo e miniere                                 
    Sezione I                                                                   
    Funzioni in materia di risorse idriche,                                     
    difesa del suolo e miniere                                                  
          Art. 145                                                              
Individuazione delle zone sismiche                                              
1. La Giunta regionale, sentiti le Province e i Comuni interessati,             
provvede, ai sensi della lett. a) del comma 2 dell'art. 94 del DLgs             
n. 112 del 1998, alla individuazione delle zone sismiche nonche' alla           
formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone ai             
sensi dell'art. 3 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e nel rispetto             
dei criteri generali stabiliti dallo Stato.                                     
NOTE ALL'ART. 145                                                               
Comma 1                                                                         
1) Il testo della lett. a) del comma 2 dell'art. 94 del DLgs n. 112             
del 1998, citato alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:                       
"Art. 94 - Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali                   
omissis                                                                         
2. Tutte le altre funzioni in materia di opere pubbliche  non                   
espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo  93 e del               
comma 1 del presente articolo sono conferite alle Regioni e agli Enti           
locali e tra queste, in particolare:                                            
a) l'individuazione delle zone sismiche, la formazione  e                       
l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;                              
omissis".                                                                       
2) Il testo dell'art. 3 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64,                     
concernente Provvedimenti per le costruzioni con particolari                    
prescrizioni per le zone sismiche", e' il seguente:                             
"Art. 3 - Opere disciplinate e gradi di sismicita'                              
Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la             
pubblica incolumita', da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai             
sensi del secondo comma lettera a) del presente articolo, sono                  
disciplinate, oltre che dalle norme di cui al precedente articolo 1,            
da specifiche norme tecniche che verranno emanate con successivi                
decreti dal Ministro per i Lavori pubblici, di concerto col Ministro            
per l'Interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,              
che si avvarra' anche della collaborazione del Consiglio nazionale              
delle ricerche, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente            
legge ed aggiornate con la medesima procedura ogni qualvolta occorra            
in relazione al progredire delle conoscenze dei fenomeni sismici.               
Con decreti del Ministro per i Lavori pubblici emanati di concerto              
con il Ministro per l'Interno, sentiti il Consiglio superiore dei               
lavori pubblici e le Regioni interessate, sulla base di comprovate              
motivazioni tecniche, si provvede:                                              
a) all'aggiomamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche agli           
effetti della presente legge e delle disposizioni precedentemente               
emanate;                                                                        
b) ad attribuire alle zone sismiche valori differenziati del grado di           
sismicita' da prendere a base per la determinazione delle azioni                
sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche;                     
c) all'eventuale necessario aggiornamento successivo degli elenchi              
delle zone sismiche e dei valori attribuiti ai gradi di sismicita'.             
I decreti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma saranno              
emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.".           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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