LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO IV
Risorse idriche, difesa del suolo e miniere
Sezione I
Funzioni in materia di risorse idriche,
difesa del suolo e miniere
Art. 144
Difesa della costa
1. La Regione e gli Enti locali esercitano, ai sensi della lett. h)
del comma 1 dell'art. 89 del DLgs n. 112 del 1998, le funzioni in
materia di difesa della costa, secondo una specifica disciplina da
emanarsi a seguito del riordino delle strutture statali di cui alle
lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 96 del DLgs n. 112 del 1998 e
del trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative di cui agli articoli 7 e 9 del decreto
medesimo.
NOTE ALL'ART. 144
Comma 1
1) Il testo della lett. h) del comma 1 dell'art. 89 del DLgs n. 112
del 1998, citato alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 1)
all'art. 140.
2) Il testo delle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 96 del DLgs
n. 112 del 1998, citato alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla
nota 2) all'art. 140.
3) Il testo dell'art. 7 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota 2)
all'art. 5, e' riportato alla stessa nota.
4) Il testo dell'art. 9 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota 2)
all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 9 - Riordino di strutture
1. Al riordino degli uffici e delle strutture centrali e periferiche,
nonche' degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i compiti
oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente alla loro
soppressione o al loro accorpamento con altri uffici o con organismi
tecnici nazionali, si provvede con i decreti previsti dagli articoli
7, 10 e 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del presente
decreto legislativo si applicano anche al personale delle strutture
soppresse o riordinate in caso di trasferimento ad altra
amministrazione.".