REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO IV                                                                     
    Risorse idriche, difesa del suolo e miniere                                 
    Sezione I                                                                   
    Funzioni in materia di risorse idriche,                                     
    difesa del suolo e miniere                                                  
          Art. 144                                                              
Difesa della costa                                                              
1. La Regione e gli Enti locali esercitano, ai sensi della lett. h)             
del comma 1 dell'art. 89 del DLgs n. 112 del 1998, le funzioni in               
materia di difesa della costa, secondo una specifica disciplina da              
emanarsi a seguito del riordino delle strutture statali di cui alle             
lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 96 del DLgs n. 112 del 1998 e             
del trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane,                  
strumentali e organizzative di cui agli articoli 7 e 9 del decreto              
medesimo.                                                                       
NOTE ALL'ART. 144                                                               
Comma 1                                                                         
1) Il testo della lett. h) del comma 1 dell'art. 89 del DLgs n. 112             
del 1998, citato alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 1)             
all'art. 140.                                                                   
2) Il testo delle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 96 del DLgs             
n. 112 del 1998, citato alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla              
nota 2) all'art. 140.                                                           
3) Il testo dell'art. 7 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota 2)           
all'art. 5, e' riportato alla stessa nota.                                      
4) Il testo dell'art. 9 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota 2)           
all'art. 5, e' il seguente:                                                     
"Art. 9 - Riordino di strutture                                                 
1. Al riordino degli uffici e delle strutture centrali e periferiche,           
nonche' degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i compiti            
oggetto del presente decreto legislativo  ed eventualmente alla loro            
soppressione o al loro accorpamento con altri uffici o con organismi            
tecnici  nazionali, si provvede con i decreti previsti dagli articoli           
7, 10 e 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59.                                    
2. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del presente                 
decreto legislativo si applicano anche al personale  delle strutture            
soppresse o riordinate in caso di trasferimento ad altra                        
amministrazione.".                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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